Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1179 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35282-2018 proposto da:

T.R., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CENEDA 39-D, presso lo studio dell’avvocato DORIANA CHIANESE,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 50096/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott.ssa SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 25.7.2018 la Corte d’Appello di Roma sezione per i minorenni, ha confermato il provvedimento col quale il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva rigettato la domanda di T.R. e D.A.L., cittadini senegalesi, alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse delle figlie minori M.D. e S.S. (nate a Roma, rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 comma 3. Dopo aver richiamato i presupposti e la finalità della disposizione, la Corte ha osservato che, pur non mettendosi in discussione l’ottimo clima familiare, l’inserimento dei minori nel contesto sociale con frequentazione scolastica e la positiva integrazione dei genitori sul territorio, non era stata acquisita alcuna notizia rilevante ai fini dell’emissione del provvedimento richiesto.

Per la cassazione, ricorrono T.R. e D.A.L., con due motivi, con cui deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, anche in riferimento all’art. 8 CEDU, con atto notificato al Procuratore generale della Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che la mancata notifica del ricorso per cassazione al P.M. presso il giudice a quo non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso nè rende necessaria l’integrazione del contraddittorio tutte le volte che (come nel caso di specie), non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem (cfr. Cass. SU n. 9743 e n. 27145 del 2008) e tenuto conto che il potere di impugnazione “nell’interesse della legge” spetta solo al P.G. presso la S.C., ai sensi dell’art. 363 c.p.c..

2. Il ricorso è fondato. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare -anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale-un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 63815401; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). La disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può, dunque, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma il giudice del merito deve accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201), avendo la parte, dal canto suo, l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601).

Va, ancora, ricordato che la giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in esame (Cass. n. 19785 del 2019), tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. n. 4197 del 2018), E, da ultimo, con la recente sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi, nell’affermare che la deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, riguardano indistintamente tutte le disposizioni che nel testo unico, includendo nel suo raggio di operatività gli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, i quali fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi.

3. A tali, condivisi, principi non risulta conforme il provvedimento impugnato, laddove ha valorizzato, erroneamente, che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare implichi, corrispondentemente, che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare, laddove, invece il giudice del merito ha trascurato di prendere in considerazione il serio pregiudizio -rappresentato dai ricorrenti in termini di evento idoneo ad alterare l’equilibrio psico-fisico e non di normale disagio- che le minori subirebbero, anche per la loro età, per effetto del rimpatrio improvviso dei loro genitori o dal loro definitivo sradicamento dall’ambiente in cui sono cresciute, in considerazione della loro età o delle loro condizioni di salute sia fisica che psichica.

4. A tanto provvederà il giudice del rinvio, che provvederà, pure, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per statuire sulle spese, alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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