Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1179 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1179 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 21990-2007 proposto da:
AUTOCARROZZERIA BAIONI ATTILIO di BAIONI GIORGIO
opoUR60
& C SNC, elettivamente domiciliata in Roma, V. Cassia 882, presso lo
studio dell’avvocato MATRONOLA ANDREA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MENGUCCI MAURO, come da procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrente contro

1-5n/tal:lo A 2-4 -«

PAPAGNI ALBINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo
Secchi 3, presso lo studio dell’avvocato CORIGLIANO CAMPOLITI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TORNIMBENI STEFANO, come da procura speciale in calce al
controricorso;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso la sentenza n. 362/2006 del TRIBUNALE di PESARO,
depositata il 10/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Corigliano Campoliti Giuseppe che si riporta agli atti

udito il sostituto procuratore generale, dott. Carmelo Sgroi, che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto 16 marzo 2005 l’Autocarrozzeria Baioni Attilio di Baioni
Giorgio & C. S.n.c. interponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pesaro in data 6 dicembre 2004 con cui era stata
condannata al risarcimento del danno in favore di Papagni Albino,
determinato in €, 1.091,00, oltre interessi.
Il giudice dell’appello rigettava il gravame, ritenendo fatto pacifico
l’avvenuta installazione di una portiera non originale, con conseguente
onere per l’autocarrozzeria, che tale circostanza aveva addotto, di
provare che tale sostituzione era stata autorizzata. Il giudice di appelb
nella valutazione delle prove attribuiva scarso rilievo all’interrogatorio
formale, essendo sufficienti le prove testimoniali, analizzate in
dettaglio, unite alla prova logica derivante dalla: a) carenza di interesse
del proprietario del veicolo ad autorizzare la sostituzione, posto che il
pagamento del lavoro veniva coperto, come è stato, dall’assicurazione;
b) assenza di urgenza del lavoro, perché provata la disponibilità di altre
autovetture in capo al danneggiato; c) la tempestività della richiesta di
spiegazioni dopo la scoperta del fatto.
2. Propone impugnazione l’Autocarrozzeria che formula due motivi.
Resiste con contoricorso il Papagni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ric. 2007 n. 21990 sez. 52 – ud. 02-10-2013

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e insiste nelle conclusioni assunte;

1. I motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «Omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio»

circa la mancanza di

autorizzazione o consenso del cliente al montaggio della portiera di un
modello precedente della stessa autovettura.

applicazione di nome di diritto e segnatamente dell’art. 2697 cc. ».
Assume essere onere dell’attore provare il dolo incidente e la
violazione dei principi di correttezza e buona fede e non del convenuto
provare l’autorizzazione o il consenso dato dall’attore alla incongrua
sostituzione.
Viene formulato il seguente quesito: Quando l’attore conviene in giudizio il
,

convenuto per ivi sentir accertare e dichiarare che il convenuto con dolo e mediante
raggiri lo ha indotto in errore inducendolo a concludere un contratto che non avrebbe
concluso o che avrebbe concluso a diverse condizioni o, in via subordinata, che il
convenuto è incorso nella violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nella
formazione ed esecuzione del contratto, l’attore ha l’onere di fornire la prova di
avere con confidato erroneamente, senza propria colpa, nella situazione apparente ed
altresì ha l’onere di provare che il proptio erroneo convincimento è stato determinato
da un comportamento colposo del soggetto contro il quale la violazione è invocata?
Affinché l’onere probatorio vena ritenuto assolto, l’attore deve dimostrare entrambe
tali circostanze?
2.1 Occorre in primo luogo rilevare che il giudice dell’appello ha
rigettato l’impugnazione, osservando che «è pacifico tra le parti che
l’Autocarrozzeria Baioni ha installato sull’autovettura del Papagni (una Renault
Scenic 5 porte) una portiera posteriore destra di un precedente modello di veicolo,
adattandola» e rilevando che «consegue che la prova che tale soluzione fosse stata
autorizzata dal proprietario gravava sulla prima, che tale assunto aveva allegato».
Osservava, altresì, che «la valutazione che il giudice ha fatto delle dichiarazioni
Ric. 2007 n. 21990 sez. 52 – ud. 02-10-2013

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1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o falsa

rese dall’attore … assume scarso rilievo nel contesto delle prove testimoniali raccolte
in istruttoria, dalle quali non è stata suffragata la tesi della convenuta», posto
che «i due dipendenti della predetta, Capomagi Paolo e Borgogelli Davide, hanno

z

fornito una versione difforme sulla specifica circostan a se il Papagni avesse
autori uato o meno tale sostitnione» e che il «quadro probatorio si completa, poi,

interesse a consentire utili.z.zo di una portiera di un precedente modello di vettura peraltro modificata e da adattare (come ha riferito il teste Capomagz), con
svalutaRione dell’automeuo acquistato un anno prima – atteso che il danno gli
sarebbe stato risarcito dall’assicurazione». Inoltre, rilevava ancora il giudice
dell’appello che «non si spiega né l’assenta urgenza di ottenere la restituzione del
veicolo, addotta a giustOca:zione dalla convenuta – atteso che il Papagni disponeva
di altre autovetture -né la meraviglia del predetto allorché, a distanza di tempo
dalla npara.zione (nel 2003), reso edotto dell’accaduto da parte di altro carrouiere,
subito richieste Jpiega.zioni al Baioni, mostrandosi irritato per la sostituzione non
autorivata, da rivolgersi ad un legale».

2.2 — I motivi sono infondati.
2.2.1 — Quanto al primo motivo, occorre rilevare, in primo luogo, che
la sentenza impugnata non ha accolto la domanda principale di
risarcimento del danno basata su un dolo incidente (la cui prova
sarebbe gravata sull’attore) nella volontà negoziale, ma quella
subordinata ex art. 1375 fondata sulla non conformità a buona fede
dell’esecuzione del contratto. Sul punto la motivazione del giudice
dell’impugnazione risulta ampia ed esaustiva, offrendo una varietà di
argomenti dopo avere correttamente affermato che l’onere della prova
dell’autorizzazione o consenso gravava sul convenuto e non era stato
soddisfatto. Al riguardo, il giudice, a fronte delle dichiarazioni risultanti
dall’interrogatorio, ha valutato la prova testimoniale e la prova logica
(auto nuova, danno causato, immediata denuncia al momento della
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con la prova logica, desunta dalle altre circostanze che il Papagni non aveva alcun

scoperta del fatto), così giungendo alle indicate conclusioni. Si tratta di
valutazione di merito, che in quanto idoneamente motivata, non è
censurabile in questa sede.
2.2.2 — Quanto al secondo motivo, occorre ribadire che la sentenza
impugnata non ha accolto la domanda principale di risarcimento del

sull’attore) nella volontà negoziale, ma quella subordinata ex art. 1375
fondata sulla non conformità a buona fede dell’esecuzione del
contratto, in quanto la sostituzione della portiera era avvenuta
mediante la installazione di un ricambio pertinente ad un modello della
medesima autovettura non più in produzione. Rispetto a tale azione,
diretta a far valere l’inadempimento del convenuto, occorre osservare
che il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione dei principi al
riguardo affermati da questa Corte, Secondo i quali «la clausola di buona
fede nell’esecnione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a
ciascuna delle patii del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli
interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti
contrattuali, a prescindere dall’esistenza di .specifici obb4ghi contrattuali o di quanto
Oressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua viola ione
costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno
che ne sia derivato» (Cass. n. 2855 del 11/02/2005). Era, quindi,
necessaria e sufficiente la prova del contratto di riparazione e di un
comportamento del convenuto contrario a buona fede e tale
comportamento (inadempiente) è stato individuato dal giudici con un
apprezzamento di fatto nella pacifica abusiva utilizzazione per la
riparazione del veicolo di un ricambio pertinente ad altro veicolo.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

Ric. 2007 n. 21990 sez. 52 – ud. 02-10-2013

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danno basata su un dolo incidente (la cui prova sarebbe gravata

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 1.500,00 (millecinquecento) curo per compensi e
200,00 (duecento) curo per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 2 ottobre 2013
IL PRESI ENTE

L’ESTENZE

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