Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1179 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. SCIANANDRONE Vincenzo,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pomponio Leto, 2 presso l’Avv.

Claudio Stronati;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, INTIMATO e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via

dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/08/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione n. 08, in data 28 marzo 2007, depositata

il 22 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17259/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25/08/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 08, il 28.03.2007 e DEPOSITATA il 22 maggio 2007.

La Commissione Regionale, ha respinto l’appello del contribuente, considerando legittimo e fondato l’accertamento impugnato, eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dei coefficienti di cui al D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEP ed ILOR, per l’anno 1990, censura l’impugnata decisione per violazione ed erronea applicazione retroattiva del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, nonchè per violazione ed erronea applicazione dei medesimi DD.MM. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, e violazione dell’onere della prova ex artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..

3 – L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate e decise, tenendo conto del consolidato principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare deve ritenersi insita nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e che grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturante dalle presunzioni adottate dall’Ufficio (Cass. n. 9613/08, n. 328/06, n. 19252/05, n. 14161/03, n. 12731/02, n. 11611/01).

L’impugnata sentenza appare in linea con tale condiviso principio, per avere affermato, sia la legittimità dell’applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi, introdotti dalla L. n. 413 del 1991 e previsti dal 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, ai redditi prodotti nell’anno 1990, sia pure per avere ritenuto che gravasse sul contribuente l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti impositivi.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, preliminarmente, che il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è a ritenersi inammissibile, in quanto proposto contro soggetto che non ha partecipato al giudizio di appello e che non risulta contemplato dall’impugnata sentenza;

Rilevato, infatti che la sentenza di appello risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, che il ricorso risulta notificato successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006);

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, per insussistenza dei relativi presupposti;

Ritenuto, poi, quanto alle doglianze svolte nei confronti dell’Agenzia Entrate, che il ricorso deve essere rigettato, per manifesta infondatezza, in base alle considerazioni ed ai principi richiamati in relazione, e condivisi dal Collegio;

Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell’Agenzia Entrate, in complessivi Euro seicento, di cui Euro cinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’impugnazione proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Rigetta il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore di quest’ultima, in ragione di complessivi Euro seicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA