Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1179 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 18/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.18/01/2018),  n. 1179

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Salerno, con decreto dell’11.9.2015, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di P.A. proposta dalla Regione Campania, affermando, conformemente a quanto ritenuto dal giudice delegato, l’inammissibilità, L. Fall., ex art. 101, u.c., della domanda di insinuazione, presentata dall’ente il 23.10.2013, allorchè il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, asseritamente decorrente dal 12.4.011, era già scaduto.

La Regione Campania ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso, svolte in via preliminare dal Fallimento, devono essere respinte.

Il deposito del ricorso deve reputarsi avvenuto il 30.10.2015, data in cui la Regione ha provveduto alla sua spedizione a mezzo posta alla cancelleria di questa Corte (Cass. nn. 684/016, 5071/010), e dunque entro il termine di venti giorni dal 14.10.2015, data in cui l’atto è stato notificato al curatore.

Il ricorso contiene poi la chiara esposizione dei fatti rilevanti ai fini della soluzione della questione prospettata, di natura squisitamente processuale.

2) I primi tre motivi del ricorso investono la statuizione di inammissibilità della domanda sotto tre diversi profili.

2.1) Con il primo, che denuncia violazione della L. Fall., artt. 98,99 e 101, la ricorrente lamenta che il tribunale abbia fondato la decisione su un fatto nuovo, rilevato d’ufficio, atteso che il giudice delegato aveva dichiarato la domanda inammissibile in quanto presentata dopo oltre un anno sia dall’emissione del provvedimento in autotutela (di revoca del finanziamento erogato all’imprenditore poi fallito) sul quale era fondata, sia dalla prima udienza di verifica, tenutasi il 12.4.011.

2.2) Col secondo, che denuncia violazione della L. Fall., artt. 72,98,99 e 101, la Regione contesta che alla data di presentazione della domanda il termine di cui alla L. Fall., art. 101, u.c. fosse scaduto. Osserva a tale riguardo che la comunicazione inviatale dal curatore precisava che il 20.3.2013 si sarebbe tenuta un’unica udienza, per la verifica sia delle domande tardive sia di quelle tempestive non esaminate in precedenza, e che dunque, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la sua domanda, depositata prima dell’emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, era pienamente ammissibile.

2.3) Con il terzo la ricorrente deduce che, in ogni caso, essa non era tenuta al rispetto del termine di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., in quanto il credito insinuato era sorto in data successiva al Fallimento e non aveva natura concorsuale.

3) Il secondo motivo, che ha carattere assorbente, è fondato.

Secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 96, comma 4, il giudice delegato può formare Io stato passivo, e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente. Va pertanto escluso che nel caso in cui – in ragione del numero o della complessità di tali domande – il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività: questi, ove erroneamente emessi, devono ritenersi tamquam non essent e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui alla L. Fall., art. 101, comma 1 e del decorso dell’anno oltre il quale, ai sensi dell’u.c. della norma, tali domande non sono più ammissibili, salvo che il creditore non provi che il ritardo non gli è imputabile.

Nella specie, come emerge pianamente sia dalla lettura del provvedimento impugnato, sia dalle difese svolte dal Fallimento controricorrente, l’esame delle domande tempestive non solo non si era esaurito il 12.4.011 (data in cui il giudice delegato aveva impropriamente dichiarato l’esecutività dello stato passivo limitatamente alle domande sulle quali aveva deciso in quell’udienza), ma era ancora in corso il 23.10.012, data di presentazione della domanda della Regione: il tribunale ne ha pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilità ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., nonostante il termine previsto dalla norma non fosse neppure iniziato a decorrere.

All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Resta assorbito anche il quarto motivo del ricorso, con il quale la Regione deduce la fondatezza della propria domanda, atteso che l’esame nel merito dell’opposizione spetterà al giudice del rinvio, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA