Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11789 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 8648-2019 proposto da:

C.M.R., C.A., M.A., nella

loro qualità di eredi di C.F.P., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentate e difese

dall’avvocato RICCARDO OCCHINEGRO;

– ricorrenti –

contro

MA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato ENZO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO SPINELLI;

– controricorrente –

contro

C.A., C.C.D., E.A.;

– incidentali –

avverso l’ordinanza n. 2486/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza n. 2486 del 2019 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da M.A., C.A. e C.M.R. per la correzione di errore materiale incorso nella sentenza della stessa Corte n. 11240 del 2018.

Il ricorso per la correzione era stato proposto nei confronti di C.A., Ma.Ma., G.C. (ora C.C.D.) e E.A..

Nella suddetta ordinanza n. 2486 del 2019 si assumeva che gli intimati non avessero svolto attività difensiva.

Si scopriva poi che Ma.Ma. aveva invece depositato controricorso. Da ciò seguiva la richiesta, d’ufficio, di correzione di errore materiale “consistito nel non avere dato atto nella intestazione della sentenza dell’ordinanza, nello svolgimento del processo e nei motivi della decisione dell’avvenuta costituzione del suddetto Ma.Ma., nonchè nella mancata statuizione in ordine alle spese di lite, assunta, per l’appunto, sulla base dell’erronea supposizione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del menzionato intimato” (provvedimento del 14 marzo 2019).

E’ stata fissata l’udienza dinanzi alla sesta sezione civile della Corte per il giorno 3 ottobre 2019, ma il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo a causa della omessa comunicazione a Ma.Ma..

A seguito di nuova proposta il procedimento è stato chiamato all’odierna udienza sempre dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Ma.Ma. ha depositato memoria insistendo per la correzione della ordinanza per gli aspetti formali e per la integrazione del provvedimento con la liquidazione delle spese in suo favore.

Il provvedimento da cui scaturisce il presente procedimento di correzione si fonda, fra l’altro, sull’assunto che le spese non furono liquidate in favore di Ma.Ma. sull’erroneo presupposto che, contrariamente al vero, egli fosse rimasto intimato.

Ora nell’ordinanza n. 2486 del 2019 è certamente incorso l’errore materiale consistito nel non avere considerato l’avvenuta costituzione del Ma.Ma.; tuttavia la ragione che indusse la corte a non liquidare le spese non fu il mancato svolgimento di attività difensiva, ma la considerazione della natura del procedimento. Si legge a pag. 4 del predetto provvedimento: “Alla stregua delle argomentazioni svolte consegue quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese per effetto della natura del procedimento instaurato in questa sede (Cass. n. 10203/2009; Cass. n. 21213/2013 e Cass. n. 14/20179 e poichè lo stesso risulta esentato dal pagamento del contributo unificato non sussistono neanche le condizioni per l’applicazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, comma aggiunto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17″.

Consegue che il provvedimento che ha proposto la correzione d’ufficio è incorso in un equivoco sul contenuto della stessa correzione, che a sua volta ha determinato l’ulteriore equivoco incorso nella proposta del relatore.

La correzione dell’ordinanza 2486 del 2019 va sì disposta, ma solo nelle parti in cui la Corte aveva ritenuto che Ma.Ma. fosse semplice intimato e non controricorrente.

PQM

dispone che nella intestazione della ordinanza n. 2486 del 2019, il nome ” Ma.Ma.” sia eliminato dall’elenco delle parti intimate e sia autonomamente indicato come “controricorrente, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Spinelli”; dispone altresì che nella motivazione dello stesso provvedimento n. 2486 del 2019, al quarto rigo di pag. 3, dopo la frase “Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva”, il punto di interpunzione sia eliminato e di seguito sia aggiunta la frase: “ad eccezione di Ma.Ma., che ha resistito con controricorso”.

Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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