Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11788 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30993-2007 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., ATLANTIA S.P.A., (già AUTOSTRADE

S.P.a.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo

studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE FEO DOMENICO, giusta delega;

– ricorrenti –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2077/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/11/2006 r.g.n. 452/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., A.F., dipendente della s.p.a. Autostrade, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la predetta società esponendo di svolgere la propria prestazione in turni continui e avvicendati della durata di otto ore, di percepire la maggiorazione della retribuzione oraria per il lavoro notturno; che la predetta maggiorazione non era stata compresa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, e cioè per il compenso dovuto per ferie, festività soppresse, festività, permessi retribuiti ed indennità di malattia e infortunio. Tanto premesso¯chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per i suddetti titoli, nei limiti della prescrizione quinquennale, da determinarsi in separata sede.

2. La società convenuta si costituiva e resisteva. Il Tribunale dichiarava il diritto del lavoratore all’inclusione della indennità per il lavoro notturno nella base di calcolo della retribuzione dovuta, per ferie, festività, permessi retribuiti, malattia ed infortunio e per festività soppresse.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello la s.p.a. Autostrade per l’Italia (cessionaria del compendio aziendale trasferitole dalla Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa) e la s.p.a.

Autostrade.

4. La Corte di Appello di Bari rigettava il gravame delle società.

Riteneva la Corte territoriale che per lavoratori turnisti, come A., il lavoro notturno non rappresentava un’eventualità, ma costituiva la regola, onde entrava a pieno titolo nelle previsioni collettive che ne prefiguravano l’utilità ai fini del calcolo dei compensi per ferie, permessi e malattia, oltre che nella previsione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 in merito ai compensi spettanti in occasione delle festività e delle festività nazionali coincidenti con la domenica in cui il lavoro non era stato prestato.

5. Inoltre, in merito al TFR, la Corte precisava che, fermo restando che l’azienda aveva considerato il lavoro notturno ai fini del computo di tale trattamento, doveva ritenersi, in ogni caso, fondata la domanda diretta a veder conteggiate, nella relativa base di calcolo, le voci retributive indirette maggiorate per effetto dell’incidenza, su di esse, del compenso spettante per lo svolgimento del lavoro notturno.

6. Avverso detta sentenza propongono ricorso la s.p.a. Autostrade per l’Italia e la s.p.a. Autostrade, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25 e 28 del contratto collettivo di settore, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. nell’interpretazione delle citate disposizioni collettive, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c..

8. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, le ricorrenti non hanno adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde va dichiarata l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso.

9. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, della L. n. 90 del 1954, artt. 1 e 3, del D.P.R. n. 1029 del 1960, dell’art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione.

Per le ricorrenti, la previsione di cui alla L. n. 260 cit., art. 5 sul diritto al pagamento, nella festività, della “normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa” riguarderebbe, per espressa dizione della legge, solo i lavoratori retribuiti in misura non fissa, mentre il lavoratore in questione era retribuito in misura fissa mensile. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa la legge reca, invece, previsioni solo per il caso di lavoro prestato nella festività, ovvero per il caso della coincidenza della festività con la domenica, mentre nella fattispecie non sarebbero stati indicati, nè provati, gli elementi di fatto a sostegno della domanda, e cioè di avere prestato servizio nelle due ricorrenze festive previste dalla citata L. n. 260, art. 5 o, per altro verso, la coincidenza con la domenica. In ogni caso, indipendentemente dalla carenza di prova su questi elementi di fatto, non esiste una nozione legale di retribuzione onnicomprensiva per i compensi aggiuntivi spettanti ai lavoratori retribuiti in misura fissa.

10. Il motivo è solo in parte fondato. Come già ampiamente chiarito in precedenti di questa Corte relativi ad ipotesi del tutto simili a quella in esame (ex multis, Cass. n. 2872 del 2008), le censure svolte in ordine alla mancanza di prova sia sull’espletamento della prestazione lavorativa nei giorni di festività, sia sulla coincidenza di queste ultime con la domenica, non colgono, invero, nel segno rispetto al decisum della sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale ha espressamente spiegato che la domanda sulle festività concerneva l’accertamento del diritto alla retribuzione anche nelle giornate festive in cui non si era lavorato, ivi comprese quelle nazionali ricadenti nelle prime domeniche di giugno e di novembre, per cui a nulla può rilevare il fatto che non sia stata oggetto di prova la circostanza di aver sempre lavorato nelle due ricorrenze festive di cui alla L. n. 260 cit., art. 5.

11. Inoltre, ribadendo quanto statuito da Cass. n. 2872 del 2008 alla fattispecie in esame, concernente il lavoratore, retribuito in misura fissa mensile, che non lavori nella giornata di festività, non è applicabile il disposto della L. n. 54 del 1990, art. 1, comma 1 che prevede si il caso in cui la festività non sia lavorata, ma individua, come destinatario, unicamente il lavoratore retribuito in misura non fissa: in caso di pagamento a giornata o ad ora, la mancata prestazione lavorativa nella giornata festiva provocherebbe la perdita della retribuzione, effetto che la legge elimina sancendo il suo diritto “alla normale retribuzione di fatto giornaliera”. Non vi era invece necessità di regolamentare la sorte dei lavoratori retribuiti in misura fissa, perchè la loro retribuzione, appunto fissa e non dipendente nè dalle ore nè dai giorni lavorati, non poteva subire alcuna diminuzione dalla mancata prestazione del lavoro nel giorno festivo.

12. Meritano, poi, una precisazione le festività relative alle giornate del 2 giugno e del 4 novembre, poichè se per quest’ultima è rimasta l’abrogazione di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, art. 1 la prima è stata, invece, ripristinata dalla L. 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001, e dunque da epoca successiva ai fatti di causa, per cui la relativa statuizione non potrebbe mai riguardare periodi antecedenti al 2001 (e, nella specie, la sentenza di prime cure, confermata in sede di gravame, ha accertato il diritto all’inclusione della maggiorazione per lavoro notturno, nei limiti della prescrizione quinquennale, a decorrere dal 25 luglio 1995).

13. Ne consegue, limitatamente al motivo accolto, la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la maggiorazione per le festività del 2 giugno e del 4 novembre coincidenti con la domenica. Le spese dei gradi di merito vanno confermate e si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il primo motivo ed accoglie, in parte, il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la maggiorazione per le festività del 2 giugno e del 4 novembre coincidenti con la domenica. Conferma le statuizioni delle spese nel merito e dichiara compensate quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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