Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11788 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., M.J. in B.,

rappresentati e difesi, con procura a margine del ricorso, dall’avv.

FAVA Paolo, domiciliatario in Roma, alla via E.Q. Visconti 20;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRUNICO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, con procura in calce al controricorso, dall’avv. COGLITORE

Emanuele, domiciliatario in Roma, alla via F. Gonfalonieri 5;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di

secondo grado di Bolzano in data 12 dicembre 2003, depositata col n.

13/3/03 il 18 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa del Cons. Dr. Polichetti;

sentiti gli avvocati Maurizio Calò – delegato – per i ricorrenti, ed

Emanuele Coglitore per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi B.- M. hanno impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’I.C.I. emessi dal Comune di Brunico per il 1998, assumendo di avere titolo alla sanzione dall’imposta comunale sugli immobili per diritto acquisito con riguardo alla esenzione venticinquennale dalla I.LO.R., di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 38.

La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha accolto il ricorso dei contribuenti, ma quella di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame del Comune, affermando la novità e la diversità del tributo di cui si discute;

l’applicabilità delle sanzioni, in assenza di ogni dubbio interpretativo; ed il corretto computo delle sanzioni stesse nell’atto impositivo.

Per la cassazione ricorrono i contribuenti, con tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Brunico.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono prospettati come segue.

1.- “Primo motivo – Motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) ed in particolare: (A) violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 601 del 1973, art. 38, comma 1 in quanto norma non espunta dall’ordinamento nè abrogata dal D.Lgs. n. 504 del 1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e pertanto applicabile anche in caso di mutamento del nomen iuris dell’imposta immobiliare da ILOR ad ICI, e per l’effetto violazione del diritto all’esenzione acquisito dai ricorrenti; (B) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da parte ricorrente in appello, consistente nell’affermazione per cui l’esenzione venticinquennale dall’imposta ILOR non è applicabile anche all’imposta ICI, introdotta nel 1993 in sostituzione proprio dell’ILOR”. Per tale via ripropongono, i ricorrenti, la tesi di fondo della persistenza del beneficio, avuto riguardo alla unitarietà della legislazione di favore in materia abitativa.

2.- “Secondo motivo – Motivo di cui all’art. 360 c.p.c., commi 3) e 5) ed in particolare: (A) Violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11 (cd. Statuto del contribuente) per aver l’impugnata sentenza ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento dell’Amministrazione comunale nei confronti degli odierni ricorrenti, e ciò nonostante lo stesso Ufficio tributi del Comune avesse rassicurato i Sigg. B. della non debenza dell’ imposta comunale per gli immobili di loro proprietà ed esenti ILOL D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 38; (B) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da parte ricorrente, ed in particolare riguardo la violazione della buona fede e dell’affidamento dei contribuenti sigg. B.”. In tal modo i ricorrenti deducono che la persistenza del beneficio durante tutto il venticinquennio, e, quindi, anche ai fini dell’ ICI, sarebbe stata loro assicurata da un funzionario del Comune.

3.- “Terzo motivo – Motivo di cui all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5) ed in particolare: (A) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, commi 1 e 2 per aver l’impugnata sentenza ritenuto legittimo l’avviso di accertamento della Amministrazione comunale nei confronti degli odierni ricorrenti, con ciò avallando la carenza di motivazione dello stesso; (B) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da parte ricorrente, ed in particolare riguardo la carenza di motivazione dell’avviso n. 14607/1998 a carico dei sigg.

B.”. Così, finalmente, i contribuenti reiterano la loro critica sotto il profilo sanzionatorio, ritenendo del tutto carente la relativa valutazione da parte del giudice a quo.

Il ricorso risulta sfornito di pregio in tutte le sue articolazioni.

La ricostruzione del dettato normativo – attraverso la successione all’ILOR dell’ICI, con mero mutamento del nomen iuris – offerta nel primo motivo di ricorso, non sfugge al rilievo per cui la prima è una imposta sul reddito e, la seconda, un’imposta di carattere reale.

Da tale premessa già consegue che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui “il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all’esenzione venticinquennale dall’imposta sul reddito dei fabbricati, è esente dall’imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio” non può trovare ingresso in tema di imposta comunale sugli immobili, che poggia sul diverso ed autonomo presupposto impositivo del “possesso di fabbricati (…) a qualsiasi uso destinati (…)” (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1), indipendentemente quindi dalla produzione di un reddito, tanto che la sua base imponibile è data dal valore degli immobili, per giunta computabile in maniera oggettiva e, per così dire, automatica, attraverso i dati del classamento catastale (successivo art. 5). Ciò sarebbe già sufficiente a mostrare l’impossibilità di riferire il beneficio alla nuova imposta, senza alcuna possibilità di argomentare – come fanno i ricorrenti – dalla sostituzione dell’ILOR con l’ICI, perchè le considerazioni di politica finanziaria coinvolgenti gli enti locali restano al di fuori del sistema normativo, e comunque mai possono valere per porre sul medesimo piano gli indicati diversi presupposti dei due tributi (del reddito e del patrimonio immobiliare: cfr. Corte Cost. 113/1996). In aggiunta – e proprio in simmetria con tale ultimo rilievo, si osserva come il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni sia di stretta interpretazione e non possa transitare dall’un tributo all’altro, e come, per l’ICI, esso non possa essere che quello risultante dagli artt. 7 e 8 dell’indicato decreto, come modificati nel tempo.

Il secondo motivo – attinente, in realtà, alle sanzioni, sotto il profilo della loro inapplicabilità – è inammissibile sia perchè, dalla stessa sentenza, la questione appare proposta solo nella memoria depositata in appello, sia perchè il voler riferire l’incertezza interpretativa – negata dal giudice a quo – alla ormai esclusa possibilità di prospettare la successione fra i due tributi, non consente di individuare una precisa ed autonoma censura alla valutazione del giudice di merito.

La terza censura, infine, si rivela inammissibile per mancanza di specificità: avendo il giudice a quo rilevato che “in merito alle sanzioni applicate l’avviso citato richiama del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 7 ma le stesse sono regolarmente determinate ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14 così come modificato dal D.Lgs. n. 473 del 1992, art. 14”, a tale corretta impostazione non si può (continuare ad) opporre una illegittimità dell’atto, continuandosi, puramente e semplicemente, a negare il potere del giudice di verifica “ex post, della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione” – verifica che il giudice di merito dichiara di avere eseguito, ma occorre indicare il quantum della sanzione e precisare perchè esso non risulterebbe corretto.

Ne discende, per ogni verso, il rigetto del ricorso.

Le spese della presente fase possono restare compensate, per le medesime ragioni (novità della questione) espresse nella decisione impugnata e non contestate da controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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