Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11788 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13030-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE ANDREA PORRU giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARGEA SARDEGNA AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE EROGAZIONE

AIUTI AGRICOLTURA, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, Dott. I.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24 C/0 REG AUT. SARDEGNA, presso lo

studio dell’avvocato FABIO CUCCURU, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AIAB SARDEGNA ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 08/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato DANIELE ANDREA PORRU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. convenne in giudizio l’Arpa Aiab Sardegna Onlus per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva subito per essere stato dichiarato decaduto dal programma regionale di aiuti per lo sviluppo dell’agricoltura biologica (con obbligo di restituire i contributi già percepiti); dedusse che la decadenza era stata comminata dall’ERSAT per la mancata corrispondenza fra superfici agricole dichiarate e superfici effettivamente destinate all’agricoltura biologica (al netto delle tare) e sostenne che l’errore era imputabile al dipendente della convenuta che aveva compilato i moduli di adesione al programma (che l’attore si era limitato a sottoscrivere).

Nel giudizio venne chiamato anche l’ERSAT, in quanto l’Arpa si era costituita sostenendo che i moduli erano stati compilati da dipendenti dell’Ente.

Il Tribunale di Nuoro accolse la domanda, accertando la responsabilità della convenuta e del terzo chiamato e condannandoli in solido al risarcimento dei danni.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza, rigettando integralmente la domanda.

Ricorre per cassazione il M., affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato da memoria; resiste la sola A.R.G.E.A. Sardegna – Agenzia Regionale Sarda per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (già ERSAT).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto fondato sia il gravame principale dell’Arpa che quello incidentale dell’ARGEA.

Quanto al primo, ha affermato che non era emerso alcun elemento che potesse fondare una responsabilità extracontrattuale o contrattuale dell’Arpa, rilevando che l’attore non aveva provato “come suo onere, l’esistenza di un errore nella predisposizione della domanda” e che l’Arpa aveva compiti circoscritti all’accertamento e certificazione del rispetto della normativa sui metodi di produzione biologica, non estesi al controllo degli impegni assunti dall’imprenditore ammesso ai benefici economici, che invece spettava all’ERSAT.

Quanto all’ARGEA, la Corte ha rilevato che il primo giudice non aveva considerato la “portata dell’assunzione di responsabilità del M. ex L. n. 15 del 1968” e che la domanda di ammissione al programma – pur compilata da un dipendente Ersat – aveva “quale unica fonte la dichiarazione resa dall’appellato medesimo”; ha aggiunto che il M. non aveva neppure “allegato di non essere stato informato in sede di compilazione della domanda, della presenza di specie vegetali arboree la cui chioma potrebbe essere estesa al punto tale da non essere ritenuto coltivabile oltre il 20% della superficie del fondo”.

2. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2043 c.c. e artt. 115, 116 e 232 c.p.c. nonchè degli artt. 97 e 28 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Richiamati i principi in tema di responsabilità da “contatto” e l’obbligo dell’Ente pubblico ERSAT di comportarsi secondo buona fede e correttezza, in conformità all’art. 97 Cost. (e ciò anche in relazione alla condotta dei dipendenti del cui operato è chiamato a rispondere ex art. 28 Cost.), il ricorrente deduce che il tecnico dell’Ente che aveva materialmente compilato la domanda (tale S.) non lo aveva informato compiutamente del rischio che i funzionari dell’ERSAT applicassero “in maniera non univoca la circolare interpretativa” in materia di accertamento dei requisiti per beneficiare dei contributi; ciò premesso, assume che tale obbligo informativo deve intendersi violato sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale (in relazione agli artt. 1218, 1176 e 1455 c.c.) che – alternativamente – sotto quello della responsabilità extracontrattuale, in relazione alla clausola generale dell’art. 2043 c.c.; deduce, in altri termini, di avere subito “un danno risarcibile perchè si è affidato all’Ersat e all’Aiab ed il suo errore incolpevole nella predisposizione della domanda non impedisce all’Ersat di far valere tale errore, ma certo non può impedire al M. di chiedere il risarcimento al o ai soggetti che lo hanno indotto in errore”, tenuto conto del fatto che “l’ingiustizia del danno consiste nella condotta omissiva del Sedilesu di non informare espressamente il M. del fatto che inserendo quelle superfici di cui al F. (OMISSIS) dei terreni di (OMISSIS) correva il (…) serio rischio di non ricevere niente per il 1998 e di dover restituire per gli anni precedenti”, condotta “correlata a quella commissiva sempre del S. di avere inserito quei terreni nelle domande annuali”; deduce, infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. assumendo che la Corte aveva erroneamente posto a carico del M. l’onere di dimostrare di non essere stato informato delle conseguenze dell’indicazione di dati errati, mentre avrebbe dovuto essere l’ERSAT a fornire la prova positiva di avere informato specificamente il M. delle conseguenze dell’inserimento erroneo di aree non ammissibili perchè qualificabili come tare.

3. Le censure sono inammissibili.

Esse si incentrano, infatti, sul tema dell’omessa informazione (circa i rischi conseguenti all’indicazione di superfici non aventi i requisiti richiesti per l’accesso al contributo) che attiene ad un profilo nuovo, non dedotto precedentemente dal M. (che aveva allegato esclusivamente il fatto oggettivo dell’erronea compilazione della richiesta) e che è stato introdotto dalla Corte solo incidentalmente e proprio al fine di evidenziare l’omessa allegazione del profilo della inidonea informazione.

Non risultano, per contro, adeguatamente censurate le rationes su cui si fonda la pronuncia di appello, segnatamente in ordine al difetto di prova di un effettivo errore nella predisposizione della domanda, nonchè al fatto che tale domanda dovette avere come unica fonte le dichiarazioni rese dal M. e all’affermata rilevanza dell’assunzione di responsabilità conseguente alla sottoscrizione della domanda.

A ciò deve aggiungersi che non vengono individuati effettivi errores iuris e che le violazioni denunciate sono postulate sul presupposto di una rivisitazione dei fatti, funzionale ad una diversa inammissibile- valutazione di merito.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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