Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11788 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20091-2014 proposto da:

M.E.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto N. 516/14 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

dell’11/06/2014, depositato il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20091/2014.

“La Corte d’Appello di Ancona, confermando il provvedimento di primo grado ha respinto il ricorso proposto da M.E.B. M. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 al fine di ottenere autorizzazione temporanea a permanere in Italia in quanto genitore convivente con minore affetta da patologia grave (ritardo nel linguaggio ed impossibilità di deambulazione autonoma), oltre che in tenera età. (la minore è nata il giorno (OMISSIS)).

Il tribunale aveva sottolineato nel provvedimento di rigetto che il richiedente era stato condannato per violenza sessuale in danno di una donna che aveva da poco partorito ed era ospite in casa sua. La Corte d’Appello, a sostegno della decisione assunta ha evidenziato che la condizione della minore risulta caratterizzata da stabilità e non da temporaneità e che le ragioni di disagio indicato non sono altro che le ordinarie necessità di accompagnare il processo d’integrazione ed il percorso educativo e formativo della minore.

L’art. 31 non è diretto a salvaguardare il generale diritto alla convivenza tra genitori e figli ma è necessario che la minore sia esposta ad una situazione pregiudizievole che possa gravemente compromettere lo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.

Le complessive condizioni di salute della minore non hanno presentato peculiarità, avendo la stessa subito da neonata interventi chirurgici con esito positivo mentre il lieve ritardo nel linguaggio è compatibile con la nazionalità diversa e straniera dei genitori.

La certificazione sanitaria prodotta nel 2012 che attesta le difficoltà di deambulazione non evidenzia una situazione di emergenza o la necessità indefettibile per la minore di essere curata in Italia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Nel primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 e l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d’Appello esaminato la condizione complessiva riguardante l’integrità psico fisica della minore così come risultante dalla documentazione offerta. La minore, alla luce di tale documentazione, risulta affetto da notevole ritardo nello sviluppo psico motorio da ritardo nel linguaggio, incapacità a deambulare, ipotonia marcata, strabismo e deficit visivo, oltre che epilessia parziale secondariamente generalizzata in sindrome mal formativa.

E’ stato riscontrato da documentazione del 2014 ritardo costituzionale crescita/pubertà, sindrome polimalformativa in fase di definizione diagnostica, cardiopatia congenita operata.

Si tratta di condizioni che integrano perfettamente il parametro normativo, essendo tutt’altro che ordinarie e generali, trattandosi di un quadro complesso e non modesto che richiede il costante intervento paterno.

L’interesse del minore, così come garantito a livello costituzionale e convenzionale conduce pertanto a ritenere applicabile nella specie il predetto articolo 31.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili censurati.

In primo luogo deve rilevarsi chele Sezioni Unite con la pronuncia n. 21799 del 2010 che si riporta: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” hanno fornito un’interpretazione del parametro normativo dell’art. 31 dalla quale non ci si deve discostare. In particolare le S.U. hanno sottolineato che non sono necessarie situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali, essendo sufficiente valutare se può configurarsi con giudizio prognostico un danno effettivo concreto percepibile ed obiettivamente grave che possa derivare dall’allontanamento di uno dei genitori, tenuto conto del quadro complessivo delle condizioni del minori, che nella specie è tutt’altro che riconducibile ad una generico e standardizzata condizione di disagio essendo caratterizzato da patologie serie che richiedono cure e particolare attenzione proprio nella fase della crescita, essendo legate allo sviluppo psico fisico del minore.

In questa peculiare fattispecie deve essere svolto un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto più necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalità paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale, da eseguirsi presumibilmente con consulenza tecnica d’ufficio, è del tutto mancato.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto e la pronuncia cassata con rinvio.”.

La Corte condivide la relazione depositata, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’Appello di Ancona in diversa composizione perchè svolga un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto più necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalità paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale.

PQM

La corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA