Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11787 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24978-2007 proposto da:

FONDAZIONE BRAGHINI ROSSETTI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46, presso

lo studio dell’avvocato COREO SETTIMIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BOLOGNESI REMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.V., O.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAMBERTI CLARA, giuste procure notarili e mandato in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/04/2007 r.g.n. 876/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega RAMADORI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata: 1) accogliendo l’appello principale di D.O. e F.V. avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 64 dell’8 maggio 2002, condanna la ONLUS – Fondazione Braghini Rossetti a reintegrare, della L. n. 300 del 1970, ex art. 18 le due suddette lavoratrici nel posto di lavoro e a corrispondere loro una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalle date dei licenziamenti a quelle di effettiva reintegrazione, oltre interessi, rivalutazione e versamento dei prescritti contributi previdenziali e assistenziali;

2) dichiara inammissibile l’appello incidentale della suddetta ONLUS, per mancata tempestiva notifica alla controparte.

Secondo la Corte d’appello di Bologna:

a) la datrice di lavoro non ha mai eccepito il difetto del requisito numerico necessario per la tutela reale;

b) conseguentemente, ad essa si applica l’art. 18 suindicato, salva la prova a carico dell’interessata di essere un’organizzazione di tendenza, rientrante nella previsione dell’ari. 4 della legge n. 108 del 1990 e come tale esclusa dall’ambito di operatività dell’ari 18 medesimo;

c) tuttavia la ONLUS non ha fornito alcuna prova utile al suddetto scopo, essendosi limitata ad allegare, peraltro solo nelle note difensive autorizzate depositate in primo grado, si essere un “ente no profit” senza “carattere imprenditoriale” e “scopo di lucro”;

d) la ONLUS inoltre non ha neppure contestato, nella memoria di costituzione in appello, l’affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale secondo cui è stato escluso che sia stato provato l’effettivo inquadramento della Fondazione tra le organizzazioni di tendenza, sicchè su tale affermazione si è formato il giudicato interno;

e) va escluso il prospettato vizio di extrapetizione o ultrapetizione della sentenza di primo grado perchè essa si fonda soltanto sulla illegittimità dei licenziamenti per la riscontrata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e sulla natura non ritorsiva dei due recessi;

f) conseguentemente, tutte le altre argomentazioni contenute nella suddetta sentenza, sulla esistenza o meno della giusta causa e sulla valutazione della condotta delle lavoratrici, o si considerano assorbite nella statuizione – sulla quale si è formato giudicato interno, data la mancata impugnazione di esclusione della natura discriminatoria dei licenziamenti, oppure, qualora si dovessero ritenere estranee al contenuto della decisione adottata in concreto dal giudice, esse comunque non potrebbero assumere alcuna rilevanza e, pertanto, sarebbero insuscettibili di passare in giudicato.

2- Il ricorso della ONLUS – Fondazione Braghini Rossetti domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resistono con controricorso O.D. e F.V., le quali depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per asserita incomprensibilità del dispositivo della sentenza d’appello letto in udienza, redatto a mano con grafia illeggibile.

2- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per erronea motivazione nella valutazione di due documenti prodotti in giudizio su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla natura di organizzazione di tendenza della ricorrente.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio, rappresentati dalla percezione della indennità di disoccupazione da parte delle attuali contro ricorrenti, circostanza che si pone in aperto conflitto con la richiesta corresponsione, per il medesimo periodo (26 luglio-28 dicembre 2000), delle retribuzioni.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – di norme di diritto, in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ..

5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante – per espressa precisazione della ricorrente – la medesima questione prospettata nel quarto motivo, che viene “proposta anche sotto il profilo della erronea motivazione”, senza alcuna specifica argomentazione.

6.- I motivi che, per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, per molteplici ragioni.

In linea generale, la loro formulazione non è conforme all’ari. 366- bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis), il quale esige, a pena di inammissibilità, che, nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4 il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5 dello stesso articolo, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione.

A ciò sono da aggiungere ulteriori carenze che afferiscono ai singoli motivi.

6.1.- In particolare, il primo motivo non appare comprensibile, visto che non solo non viene spiegato quale è il vizio dedotto, ma neppure si assume che sia riscontrabile una difformità tra il dispositivo letto in udienza e scritto con grafia asseritamente illeggibile e quello apposto in calce alla sentenza.

Nè elementi di chiarificazione possono desumersi dall’effettuato richiamo di Cass. SU pen. 28 novembre-28 dicembre 2006, n. 42363, visto che il principio in essa affermato riguarda una ipotesi del tutto diversa rispetto a quella indicata nell’intitolazione del motivo in oggetto e precisamente che: “l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al eontraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa”.

D’altra parte, è noto che, per orientamento costante di questa Corte, il particolare rilievo che, nel rito del lavoro, è da attribuire al dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria – il quale, data l’acquisita pubblicità, assume autonoma rilevanza poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione – viene in considerazione in sede di legittimità principalmente nell’ipotesi di difformità con il dispositivo trascritto in calce alla motivazione della sentenza (vedi per tutte: Cass. 12 maggio 2008, n. 11668; Cass. 14 aprile 2010, n. 8894; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885), evenienza nella specie non prospettata, come si è detto.

6.2.- Il secondo e il terzo motivo, d’altra parte, non rispettano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Al riguardo va ricordato che tutte le volte in cui il ricorso per cassazione si basa sull’asseritamente mancata o erronea valutazione di atti processuali o documentali il ricorrente, a pena di improcedibilità (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4), ha l’onere di indicare mediante o l’integrale trascrizione di detti atti nel corpo del ricorso oppure la loro ordinata e materialmente congiunta riproduzione in allegato al ricorso stesso – le risultanze che egli asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere effettuato dalla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative, non consentite ai fini del rispetto della garanzia del contraddittorio e del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (vedi per tutte:

Cass. 22 febbraio 2010, n. 4201; Cass. 30 luglio 2010, 17915; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2031; Cass. 17 maggio 2010, n. 12028; Cass. 19 maggio 2006, n. 11886).

E’, inoltre, necessario che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione degli atti medesimi è avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, gli atti stessi sono rinvenibili. Infatti, l’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustifica in base al combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – che, a pena di inammissibilità, richiede, fra l’altro, che il ricorso contenga la “specifica” indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda – e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che sanziona con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti stessi, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1 (ex plurimis: Cass. 7 febbraio 2011, n. 29669; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1950).

Nella specie, la Fondazione ricorrente non ha tenuto conto dei suddetti principi con riferimento ai documenti sui quali si fondano i due suddetti motivi di ricorso.

6.3.- Il quarto e il quinto motivo risultano proposti in modo generico, poco comprensibile e contraddittorio.

E’ noto, infatti, che per orientamento costante e condiviso di questa Corte, in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale. Invece, nel caso in cui venga in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (vedi per tutte: Cass. 24 luglio 2008, n. 20373; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 21 giugno 2007, n. 14486).

Nella specie, la medesima e poco decifrabile questione viene prospettata, in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., attraverso il contemporaneo (anche se formalmente separato in due motivi) richiamo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e n. 5 senza alcuna specifica argomentazione chiarificatrice.

1.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ONLUS Fondazione Braghini Rossetti deve essere condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ONLUS – Fondazione Braghini Rossetti ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 42,00 per esborsi, Euro 2500 per onorario complessivo, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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