Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11787 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato CIRCI

ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZI

GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RITA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ETTORE XIMENES, 3, presso lo studio dell’avvocato

VESSELINA PANOVA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IOGHA’ ELENA giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO RITA SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2654/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20/06/2013, depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato VASSELINA PANOVA difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 18593/2013:

“La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di dichiarazione del fallimento della S.c.a.r.l. RITA, rilevando che il debitore in sede prefallimentare non era stato convocato attesa la nullità del ricorso introduttivo.

In particolare la Corte osservava che dopo l’infruttuoso tentativo di notifica presso la sede della società e presso il legale rappresentante, veniva effettuata notifica e art. 143 c.p.c. senza procedere alle opportune indagine dal momento che in sede di reclamo la società fallita, in persona della legale rappresentante rilevava che, come da certificato storico anagrafico datato 19 giugno 2013, risultava il trasferimento del predetto legale rappresentante fin dal 29 settembre 2010. Non essendo stata eseguita notifica presso la residenza attuale della legale rappresentante doveva dichiararsi la nullità della notifica e di conseguenza della sentenza di primo grado, non essendo stato instaurato regolarmente il contraddittorio dal momento che in primo grado la società fallenda non si era costituita.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il creditore istante e ha resistito con controricorso la società cooperativa.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotto e art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 137, 138, 139 e 143 c.p.c. nonchè il vizio di omessa o insufficiente motivazione per non avere la Corte d’Appello considerato che dalla CCIA sia storica che aggiornata la residenza del legale rappresentante è sempre stata indicata nel luogo in cui è stato notificato il ricorso.

La variazione d’indirizzo fondata sul certificato prodotto all’udienza del 2076/2013 evidentemente è stata apposta solo successivamente alla notifica effettuata in data 6 luglio 2012.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2188 c.c., e s.s. nonchè il vizio di omessa od insufficiente motivazione per non avere la corte d’Appello considerato che le variazioni dei dati anagrafici, comprensivi anche della residenza del legale rappresentate di un’impresa devono venire trascritte per essere opponibili ai terzi attesa la natura di pubblicità legale svolta dal predetto registro.

Nel terzo motivo viene dedotto che la ricorrente aveva svolto ricerche al Comune di Milano dalle quali era emerso che non risultavano vicende anagrafiche e che in ordine alla residenza la legale rappresentante risultava emigrata, non essendo stata comunicata alcuna variazione di residenza.

Nel quarto motivo viene dedotto che non vi è stato alcun difetto di diligenza da poter ascrivere a carico della ricorrente.

1 motivi, logicamente connessi possono venire trattati congiuntamente.

Deve preliminarmente rilevarsi che alla ratio decidendi sulla quale la Corte d’Appello fonda la declaratoria di nullità della notifica del ricorso introduttivo, ovvero l’evidenza di un mutamento di residenza intervenuto nel 2010 emergente dall’esame testuale del certificato storico anagrafico, non è stato contrapposta alcuna censura.

Non rileva, infatti, che il certificato storico sia stato richiesto e consegnato successivamente alla notifica. Ciò che è cruciale è che sia storico ed attesti la preesistenza della modifica della residenza e del la sua comunicazione a fini di trascrizione sui registri anagrafici prima della predetta notifica. Poichè entrambi tali accertamenti sono stati eseguiti insindacabilmente dalla Corte d’Appello il ricorso non può essere accolto per tale assorbente profilo di manifesta infondatezza.

Nè il deficit di ricerche costituito dall’acquisizione di un certificato storico riferito alla persona fisica cui è diretta la notifica può essere sanato con la visura della camera di commercio, attesa la finzione di aggiornare le informazioni relative all’impresa che ha l’omonimo registro e non invece quella di dare conto delle modifiche anagrafiche delle persone fisiche che compongono gli organi societari.

In conclusione il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso ed applica il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario di parte controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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