Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11786 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentati e difesi, con procura in calce al

ricorso, dall’avv. GRECO Vincenzo, domiciliatario in Roma, alla via

Federico Cesi 21;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FILANDARI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria in data 15 novembre 2003, depositata col n.

176/01/03 il 3 febbraio 2004;

Udita la relazione della causa del Cons. Dr. Polichetti;

sentito il. P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. F.G. impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, indicata in epigrafe – che ha respinto il gravame del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ribadendo la completezza degli avvisi di accertamento di quel Comune relativi all’ICI 1995-1999, in particolare ritenendo inadeguata la prova offerta dal contribuente, secondo cui “la persona fisica non risulta negli atti informatizzati del catasto dei fabbricati alla data richiesta”, con tre motivi, mentre il Comune intimato non svolge attività difensiva.

Il ricorrente deduce:

“1^ motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, dolendosi che il giudice a quo abbia operato una inversione dell’onere della prova, col porre a carico del contribuente l’onere di provare la mancanza del possesso degli immobili di cui si discute;

“2^ motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)”, censurando ulteriormente la decisione impugnata, resa senza che il giudice del gravame avesse ritenuto di dover compiere accertamenti per verificare le contrapposte prospettazioni circa l’effettivo possesso dei fabbricati costituenti presupposto dell’imposta;

“3^ motivo: contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5”, dolendosi della erroneità della valutazione negativa del documento (circa la mancata intestazione di immobili presso il locale catasto) da parte del giudice del gravame.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato a mezzo del servizio postale e mentre agli atti risulta prodotta la ricevuta di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale, non appare invece allegato anche l’avviso di ricevimento. D’altro canto, il difensore del ricorrente non è comparso alla udienza di discussione.

Ne deriva l’applicabilità della regola dettata da Cass., Sez. un., 627/2008: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 312 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere alla amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

L’applicazione di tale indirizzo – cui non v’è ragione di non aderire – comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non conseguono statuizioni in ordine alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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