Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11786 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8457-2015 proposto da:

RIMORCHIATORI RIUNITI SPEZZINI SRL, in persona del suo legale

rappresentante dott. V.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI

ZENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

BARABINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA D.V.P.P. SNC, in persona del suo Amministratore e

legale rappresentante pro tempore Sig. D.V.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 7/2, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO LUIGI CONTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIO RAVERA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARMINE DI ZENZO;

udito l’Avvocato LUCIO RAVERA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l. convenne l’Agenzia di V.P.P. s.n.c. dinanzi al Tribunale della Spezia, deducendo che:

– a seguito del mancato adempimento di obbligazioni relative agli scali nel porto spezzino della nave (OMISSIS) del novembre 2002, assunte dall’armatore Cem Bulk Carriers AS di (OMISSIS) per il tramite della raccomandataria Agenzia d.V.P.P. s.n.c., aveva ottenuto sequestro conservativo della nave medesima;

– la nave era stata dissequestrata dopo che la raccomandataria Agenzia D.V. aveva adempiuto alle obbligazioni pagando le relative fatture e dopo che le aveva altresì rimborsato le spese legali anticipate, queste ultime nell’ammontare di Euro 4.023,04;

– successivamente l’Agenzia, in qualità di raccomandataria e rappresentante processuale dell’armatore straniero, sul presupposto che le predette spese non fossero dovute o che comunque l’importo pagato fosse eccessivo, l’aveva convenuta dinanzi al Tribunale spezzino chiedendo che fosse condannata alla restituzione;

– il Tribunale l’aveva quindi condannata a restituire all’Agenzia, nella qualità, una parte delle spese precedentemente rimborsatele (Euro 1.471,03), nonchè al pagamento di una quota delle spese del giudizio, per un importo complessivo di Euro 3.645,41;

– a seguito di precetto notificatole dall’Agenzia, aveva pagato questa somma, proponendo tuttavia appello contro la decisione del Tribunale spezzino;

– la Corte di Appello di Genova (con sentenza n.238/2009) aveva accolto l’appello rigettando la domanda restitutoria dell’Agenzia e condannando quest’ultima, sempre nella qualità di raccomandataria dell’armatore straniero, al pagamento, in suo favore, delle spese dei due gradi di giudizio;

– per effetto di questa pronuncia essa aveva quindi acquisito il diritto: a) alla restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza riformata (Euro 3.645,41); b) al rimborso delle spese di lite dei due gradi liquidate in suo favore dal giudice di appello (Euro 6.859,41), per un importo complessivo di Euro 10.504,82;

dopo che essa aveva notificato precetto per ottenere il pagamento, l’Agenzia aveva eccepito l’impossibilità di un suo assoggettamento ad azioni esecutive, sostenendo di avere agito in giudizio in qualità di mero rappresentante processuale, ex art. 288 cod. nav., dell’armatore straniero, unica parte sostanziale del rapporto obbligatorio dedotto e dunque unico soggetto tenuto al relativo adempimento.

Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo in diritto che l’Agenzia D.V. fosse invece obbligata in proprio al pagamento delle obbligazioni maturate nel precedente giudizio in applicazione delle regole contenute nella L. 4 aprile 1977, n. 135, artt. 3 e 5 (in tema di responsabilità solidale del raccomandatario per le obbligazioni assunte suo tramite dall’armatore in occasione dell’approdo della nave) ovvero in applicazione della regola generale di cui all’art. 2043 c.c. (per l’ipotesi in cui avesse agito in carenza di potere rappresentativo) – Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l. domandò quindi la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma di Euro 10.504,82, oltre interessi.

La domanda, accolta in primo grado dal tribunale, è stata rigettata dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza 12 febbraio 2015, sul rilievo che:

– le obbligazioni di cui era domandato l’adempimento trovavano fondamento nella responsabilità processuale dell’armatore, sorgendo da procedimenti in cui egli era risultato soccombente ed ai quali il raccomandatario aveva partecipato in qualità di mero rappresentante processuale ex art. 288 cod. nav., sicchè ad esse non poteva essere estesa la disciplina prevista dalla L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5 secondo la quale la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo sussiste soltanto in relazione alle obbligazioni che l’armatore straniero abbia assunto “per tramite” del raccomandatario stesso “in occasione dell’approdo della nave nel porto”, e siano quindi riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo;

– esclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’Agenzia L. n. 135 del 1977, ex artt. 3 e 5 neppure poteva essere invocata la sua responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quale rappresentante senza potere, essendo documentalmente provata la sua veste di raccomandataria ai sensi dell’art. 288 cod. nav.

Avverso la pronuncia della Corte genovese, Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l. propone ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi ed illustrato da memoria. L’Agenzia D.V.P.P. s.n.c. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione dell’art. 2909 c.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto che con la sentenza n. 238/2009 si era formato il giudicato sulla legittimazione dell’Agenzia Di V. nella duplice qualità di agente raccomandatario della nave (OMISSIS) e di rappresentante processuale ex art. 288 cod. nav. dei suoi armatori norvegesi Cem Bulk Carriers AS, avendo essa agito ed essendo stata convenuta nel precedente giudizio in tale duplice veste e non in quella di mero rappresentante processuale.

Rileva come la circostanza, coperta dal giudicato, che l’Agenzia avesse agito anche nella qualità di raccomandatario le avrebbe imposto di ottenere dal suo mandante la provvista necessaria a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte nell’interesse del mandante medesimo, ai sensi della L. n. 135 del 1977, art. 3 con conseguente sua responsabilità solidale, ex art. 5 stessa legge, per non avere osservato tale prescrizione.

2. Con il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) la ricorrente si duole che la Corte genovese non abbia tenuto conto della circostanza che il giudizio culminato nella decisione n. 238/2009 era derivato dal procedimento iniziato con il sequestro della nave (OMISSIS) ed aveva trovato origine nelle obbligazioni aventi ad oggetto le prestazioni di rimorchio della nave medesima che erano rimaste inizialmente inadempiute e che successivamente l’Agenzia, in qualità di raccomandataria, aveva onorato per ottenerne il dissequestro. Rammenta che il giudizio era infatti scaturito dalla domanda restitutoria formulata dalla raccomandataria, avente ad oggetto le spese legali della procedura cautelare, asseritamente rimborsate in eccesso. Sostiene che la circostanza, indebitamente omessa, della derivazione del giudizio dal contenzioso iniziato con il procedimento di sequestro, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad affermare la responsabilità solidale della raccomandataria ai sensi della L. n. 135 del 1977, art. 5.

3. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5) Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l. si duole che la Corte genovese non abbia tenuto conto della circostanza che l’Agenzia Di V. aveva agito per la restituzione delle spese legali concernenti il procedimento di sequestro, in forza del contratto di raccomandazione dell’armatore in relazione all’approdo della nave. Lamenta che, in tal modo, la Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di ricondurre all’interno della categoria di obbligazioni contemplata dalla L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5 (delle quali il raccomandatario risponde solidalmente con l’armatore ove ometta di procurarsi da quest’ultimo la provvista di danaro necessaria al loro adempimento), le obbligazioni derivanti in capo all’armatore dalle azioni giudiziarie intraprese dal raccomandatario in relazione all’approdo.

4. I motivi in esame devono essere esaminati congiuntamente in quanto sollevano in sostanza la medesima censura, deducendo indirettamente (i primi due) e direttamente (il terzo) l’errore di sussunzione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, per avere omesso di ricondurre le obbligazioni accertate a carico dell’armatore con la sentenza n. 238/2009, emessa in confronto del raccomandatario, sotto la disciplina dettata dalla L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5 e per avere conseguentemente omesso di affermare la responsabilità solidale del raccomandatario in ordine a tali obbligazioni.

Essi motivi sono infondati in quanto non sussiste il dedotto errore di sussunzione, apparendo corretta l’operazione ermeneutica svolta dal giudice di merito.

Questa Corte ha reiteratamente ribadito che per effetto della L. 4 aprile 1977, n. 135, artt. 3 e 5 la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato, ma – in caso di inosservanza dell’obbligo di ottenere dal suo “mandante” la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l’adempimento in occasione dell’approdo della nave – è subordinata alla duplice condizione che le obbligazioni dell’armatore straniero siano state assunte “per tramite” del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte “in occasione dell’approdo della nave nel porto”, cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo (Cass. 05/05/2010, n 10821; Cass. 18/06/2003, n. 9701; Cass. 23/03/1995, n. 3398; Cass. 17/06/1994, n. 5872).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle due condizioni appena riferite.

La sentenza della Corte di Appello di Genova n. 238/2009, nel riformare la condanna emessa a carico di Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l. dal Tribunale della Spezia, aveva rigettato la domanda proposta dall’Agenzia Di V. avente ad oggetto la restituzione delle spese legali asseritamente pagate in eccesso in relazione alla procedura di sequestro.

La prestazione di cui l’Agenzia aveva infondatamente domandato la restituzione formava dunque oggetto di un’obbligazione (l’obbligazione di rimborso delle spese anticipate dal creditore nel procedimento cautelare) che non era stata assunta dal debitore (l’armatore Cem Bulk Carriers AS, parte sostanziale del rapporto obbligatorio e di quello processuale) “per il tramite” del suo raccomandatario (Agenzia Di V.), ma che, al contrario, era sorta per effetto di un’iniziativa del creditore (Rimorchiatori Riuniti Spezzini s.r.l.) il quale, preso atto dell’inadempimento delle obbligazioni relative al rimorchio della nave (OMISSIS), ne aveva chiesto e ottenuto il sequestro.

Questa obbligazione, inoltre, proprio per avere ad oggetto una prestazione (il rimborso delle spese del procedimento cautelare) diversa dal pagamento del corrispettivo delle attività di rimorchio effettuate dal creditore in favore della nave su richiesta del raccomandatario, non rientrava tra le obbligazioni direttamente collegate alla nave e al relativo approdo, trovando la propria fonte, non in un contratto stipulato nel nome dell’armatore in occasione dell’approdo medesimo, ma nel procedimento cautelare introdotto dal creditore nei confronti del debitore inadempiente.

L’obbligazione in parola, pertanto, si differenziava da quelle contemplate dalla L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5 (in relazione alle quali sussiste la responsabilità solidale del raccomandatario) sia dal punto di vista oggettivo (per avere ad oggetto una prestazione non collegata all’approdo della nave) sia dal punto di vista soggettivo, per essere sorta in capo all’armatore in seguito al provvedimento di sequestro emesso nei suoi confronti e non a seguito di un contratto stipulato per il tramite del suo rappresentante.

Nè può ritenersi che l’obbligazione originaria scaturita dal procedimento di sequestro avesse mutato natura in seguito alla sentenza della Corte di Appello n. 238/2009, che si era limitata a confermarne la sussistenza riformando la contraria pronuncia emessa dal tribunale.

All’adempimento di tale obbligazione – come di quella, ad essa accessoria, avente ad oggetto il pagamento delle spese del giudizio definito dalla predetta sentenza e fondata sulla soccombenza doveva dunque ritenersi tenuto unicamente l’armatore, dovendosi escludere la responsabilità solidale del raccomandatario alla luce della disciplina indebitamente invocata dal creditore.

5. Con il quarto motivo (violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe indebitamente pronunciato – per escluderla – sulla dedotta responsabilità extracontrattuale del raccomandatario per carenza di potere rappresentativo, sebbene il relativo capo di domanda fosse stato abbandonato con la comparsa di risposta in appello, con cui era stata invocato il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità solidale del raccomandatario ai sensi della L. n. 135 del 1977, art. 5.

Tale ultimo motivo è, all’evidenza, inammissibile per mancanza di interesse, non potendo riconoscersi alla ricorrente l’interesse a dolersi del rigetto di una domanda che essa stessa afferma di avere abbandonato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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