Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11786 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

5637, presso l’avv. ASCANIO GIANCARLO (studio avv. BATTISTA),

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv.

LAMICELA FELICE che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 095/530052 e alla p.e.c.

edoardolamicela.pec.ordineavvocaticatania.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

D.S.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. ROMANO PIETRO che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla

p.e.c. avvpietroromano.legalmail.it e al fax n. 0931/69601;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/13 della Corte di appello di Catania,

emessa il 28 febbraio 2013 e depositata il 12 marzo 2013, n. R.G.

1981/2009;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 24/28 settembre 2009, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi B.M. e D.G. e ha posto a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento in favore della B. di 800 Euro mensili.

2. Ha proposto appello la B. chiedendo l’elevazione dell’ammontare dell’assegno a 2.500 Euro mensili.

3. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 556/13, ha accolto parzialmente il gravame e determinato l’assegno di mantenimento nella misura di 1.200 Euro mensili con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.

4. Ricorre per cassazione B.M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 156 e 445 c.c. nonchè artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. ritiene la ricorrente che sia lesiva delle norme citate la fissazione della decorrenza della nuova misura dell’assegno di mantenimento dalla data di pubblicazione della sentenza di appello anzichè da quella della domanda introduttiva dato che la Corte di appello ha rideterminato la misura dell’assegno basandosi sugli elementi di fatto già esistenti al momento della domanda e senza considerare alcun elemento nuovo e diverso sopravvenuto nel corso del giudizio.

5. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva D.G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

6. Il ricorso è fondato perchè una decorrenza dell’assegno di mantenimento diversa dalla domanda deve trovare la sua giustificazione in elementi di valutazione sopravvenuti nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 17199 dell’11 luglio 2013 e n. 14886 del 22 ottobre 2002 secondo cui “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell’an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il quantum dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione”). Pertanto non appare legittima la fissazione della data della pubblicazione della sentenza di appello in assenza di ragioni giustificative e con riferimento a fattori non conferenti e generici come la natura dell’assegno e le contrapposte esigenze delle parti.

7. Nella specie la Corte di appello ha determinato la maggior misura dell’assegno con riferimento a presupposti sussistenti al momento della proposizione del giudizio di separazione e cioè:

a) la sperequazione reddituale dei coniugi a fronte di una consistenza immobiliare equivalente;

b) la durata di oltre 30 anni del matrimonio nel corso del quale la B. ha apportato un consistente contributo alla crescita professionale del marito e alla formazione del patrimonio familiare.

I rilievi critici del contro ricorrente sul punto appaiono palesemente infondati in quanto il pensionamento del D., oltre a non essere stato considerato dalla Corte di appello ai fini della rideterminazione dell’assegno, il che costituisce una ragione di per sè assorbente della fondatezza del ricorso, non costituisce di certo un fattore presuntivamente incrementativo del reddito futuro neanche se accompagnato da una residua capacità lavorativa che necessariamente tende a diminuire con l’età.

8. Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione e decisione nel merito, per la quale sussistono i presupposti, che fissi dalla domanda introduttiva del giudizio la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella misura determinata dalla Corte di appello. Il controricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza dell’assegno di mantenimento, nella misura determinata dalla Corte di appello, dalla domanda introduttiva del giudizio. Condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del cit. art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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