Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11786 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9489/2019 proposto da:

C.B.M., quale madre del minore P.D.,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Miraglia Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.B.M. propone ricorso per cassazione con due mezzi nei confronti di P.L. avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che, respingendo il reclamo proposto da C., aveva confermato integralmente il provvedimento del Tribunale ordinario di Perugia (n. cronologico 4587/2018).

Segnatamente, il Tribunale – nel procedimento promosso ex art. 337 quinquies c.c., dalla stessa C. riguardante l’affido del figlio nato (il (OMISSIS)) fuori dal matrimonio, D., – aveva disposta ed espletata CTU, aveva sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi rispetto al minore e sospeso gli incontri madre-figlio, anche in forma protetta, compresa qualsiasi forma di contatto visivo e fisico rispetto al figlio D.; in conseguenza della sospensione della responsabilità della coppia genitoriale, aveva nominato un tutore per il minore con ampi poteri in materia di decisioni inerenti la cura, l’istruzione e la salute del minore stesso; aveva, quindi, confermato il collocamento abitativo di D. presso la dimora del padre – disattendendo la richiesta della C. di collocarlo presso una struttura terza – e disposto ulteriori prescrizioni e misure di sostegno, volte a coinvolgere anche altre figure familiari nel percorso di recupero delle relazioni interpersonali.

P.L. è rimasto intimato.

Non è stato evocato in giudizio il tutore provvisorio del minore, già non convenuto nel procedimento di reclamo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso proposto in questa sede è ammissibile e va confermato il condiviso orientamento favorevole all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti cd. de potestate, quale quello di sospensione della responsabilità genitoriale, adottato nel caso di specie per entrambi i genitori, in ragione della attitudine degli stessi al giudicato rebus sic stantibus (da ultimo, Cass. n. 1668 del 24/01/2020).

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., anche in combinato disposto con l’art. 316 c.c., comma 1 e con gli artt. 2,3,30 Cost..

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia reciso il legame con la madre in presenza – secondo la sua prospettazione, di una condizione di alienazione genitoriale del minore ed in assenza di un adeguato progetto di recupero della relazione in danno del ragazzo ed in violazione del principio di bigenitorialità.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo, lamentando che era stata pretermessa la valutazione delle reali ed effettive condizioni psico-fisiche del minore come esistenti, ed in particolare, la condizione di progressiva alienazione ed estraneazione del minore rispetto alla figura materna, manifestatasi più volte nella forte opposizione ad incontrare la madre; del pari, si duole che sia stata pretermessa ogni valutazione circa la recuperabilità della relazione del minore con la madre.

3.1. Osserva la Corte che risulta preliminare all’esame dei motivi la verifica, d’ufficio, della regolare ed integrale instaurazione del contraddittorio nel giudizio de quo, anche per la pregressa fase di reclamo.

3.2. Come questa Corte ha già condivisibilmente chiarito, nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti i genitori, sussiste un conflitto d’interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Cass. n. 5256 del 06/03/2018): ove a ciò non si provveda, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perchè disponga l’integrazione del contraddittorio.

3.3. Il caso di specie risulta tuttavia peculiare perchè il procedimento era stato promosso da C. dinanzi al Tribunale ordinario ex art. 337 quinquies c.c., per conseguire la revisione delle disposizioni concernenti l’affido del minore, nell’ambito dell’esercizio della responsabilità genitoriale disciplinata dal Capo II del Titolo IX di Libro Primo del c.c..

Il procedimento non aveva, quindi, originariamente, ad oggetto i provvedimenti delineati nel Capo I del Titolo IX del medesimo Libro, espressamente richiamati dall’art. 336 c.c., che circoscrive, al comma 1, lo specifico procedimento dettato a “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti…”, e cioè ai provvedimenti di declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.), di reintegrazione nella potestà genitoriale (art. 332 c.c.), di limitazione della potestà genitoriale per condotta del genitore pregiudizievole (art. 333 c.c.) e di rimozione dall’amministrazione del patrimonio del minore o di riammissione (artt. 334 e 335 c.c.) e stabilisce, al comma 4, che “Per i provvedimenti di cui commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”, previsione alla quale il minore può dar seguito solo previa nomina in suo favore di un tutore provvisorio o di un curatore speciale che deve intervenire tempestivamente.

Ne consegue che, nel caso in esame, il procedimento era validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale, ed il Tribunale ordinario adito rettamente ha provveduto alla nomina di un tutore provvisorio – in modo da assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria, tramite un rappresentante diverso dai genitori – nel momento in cui ha deciso di adottare un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per la coppia, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori.

3.4. Orbene, nonostante la avvenuta nomina del tutore provvisorio, che assunse la veste di litisconsorte necessario in luogo del minore, questi non venne evocato in giudizio in sede di reclamo (così come non lo è stato neanche in sede di legittimità) e la Corte di appello, alla quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio ricorrendo, nella specie, la mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile – non vi provvide: ciò ha comportato la nullità del procedimento nel secondo grado, rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3855 del 18/02/2014; Cass. n. 4948 del 04/04/2001; Cass. n. 21381 del 30/08/2018).

3.5. Va aggiunto che il vizio processuale derivante dall’omessa citazione del tutore provvisorio, litisconsorte necessario, può essere rilevato perchè gli elementi che evidenziano la necessità del contraddittorio emergono, ictu oculi, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie e perchè sulla questione non si è formato il giudicato.

4. Discende da quanto esposto che, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità del procedimento di reclamo e del Decreto n. 19 del 2019 impugnato.

Il procedimento va rimesso alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il nuovo svolgimento del giudizio, previa integrazione del contraddittorio. Sarà effettuata la liquidazione anche delle spese di questo giudizio.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso:

– dichiara la nullità del procedimento di reclamo e del decreto n. 19/2019 impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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