Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11785 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22095-2007 proposto da:

RAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PUGLIESE PAOLO, RUBENS ESPOSITO, giusta

delega in atti;

– ricorrente-

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/08/2006 r.g.n. 749/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MARINA SARACENI per delega GERARDO VESCI;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2813 del 22 dicembre 2004, di accoglimento del ricorso di G.F., con conseguente riconoscimento del diritto di questi al superiore inquadramento di operatore di ripresa dal 1 giugno 1995 e alla superiore retribuzione dal 1 marzo 1995.

La Corte d’appello di Genova ricorda che la costante giurisprudenza di legittimità relativa all’esercizio di mansioni promiscue, in assenza di norme della contrattazione collettiva prevedenti specifiche regole per la individuazione della categoria di appartenenza, impone la valutazione della prevalenza delle mansioni svolte facendo riferimento non ad una semplice contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, ma ad un’analisi reciproca di tipo qualitativo finalizzata ad attribuire rilievo alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica e occasionale.

Nella specie, ad avviso della Corte d’appello, è indubbio che le mansioni di operatore di ripresa svolte dal F. abbiano valenza professionale superiore rispetto a quelle (di appartenenza) di specializzato di ripresa, nè vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente, anche se limitandosi in molti casi ad effettuare semplici manovre della telecamera, abbia esercitato attività pienamente corrispondenti a quelle che la contrattazione collettiva ha ritenuto di inquadrare nel suddetto livello superiore. Infatti, mentre le attività di specializzato riguardando la regolazione degli impianti stanno a monte delle riprese, l’attività espletata dal F. ha comportato inquadrature e regolazioni durante le riprese, secondo le indicazioni della regia, e questo, anche senza elaborazioni e interpretazioni delle immagini riprese, è sufficiente per poter affermare che vi sia stato esercizio delle mansioni superiori.

Secondo la Corte d’appello, la circostanza che la prestazione superiore sia stata svolta dal F. in modo continuativo per molti anni, data la costante vacanza di organico per il difetto numerico degli operatori specializzati, esclude, di per sè, l’occasionalità della prestazione stessa, visto che porta a concludere che si trattava di attività la quale – a prescindere dalla relativa limitazione temporale, così come dalla riscontrata possibilità per la RAI di decidere di mandare in onda alcuni TG serali senza avvalersi di alcun operatore di ripresa – era ricompresa nelle mansioni abituali di adibizione e, come tale, caratterizzava costantemente la prestazione lavorativa, richiedendo lo sviluppo e l’applicazione della necessaria professionalità specifica.

2.- Il ricorso della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; resiste con controricorso F.G..

Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2103 cod. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, connessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che la Corte d’appello, discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, abbia riconosciuto il diritto alle mansioni superiori facendo esclusivo riferimento all’aspetto qualitativo delle prestazioni, senza attribuire alcun rilievo al profilo quantitativo, ai fini di esprimere il necessario giudizio di prevalenza, dato l’accertato svolgimento di attività promiscue da parte del F. e l’incidenza temporale dell’attività in contestazione sulla prestazione globale settimanale nella misura dello 0,625%.

Si aggiunge che, peraltro, la sentenza sarebbe viziata anche sul piano della logica motivazionale ove in modo apodittico afferma che l’elementare attività svolta dal F. (risolventesi nel girare la telecamera di 90 e nel metterla a fuoco) corrispondeva a quella di operatore di ripresa, ben più complessa e qualificante.

2.- Preliminarmente va precisato che la formulazione delle doglianze non pone problemi di ammissibilità.

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. SU 31 marzo 2009, n. 7770).

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ. – inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e nella specie applicabile – esige solo che, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e che, nel caso previsto dal n. 5, l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7261).

Tali elementi si rinvengono nell’attuale ricorso, come dianzi precisato.

3.- Nel merito, il ricorso non è fondato.

Va ricordato, al riguardo, che, secondo consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass. 14 febbraio 1983, n. 1127; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26233; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28284). Ciò vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore.

Peraltro, la prevalenza – al suddetto fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale (ex plurimis:

Cass. 22 marzo 1999, n. 2744; Cass. 8 marzo 2000, n. 2637; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26978; Cass. 18 marzo 2011, n. 6303).

4.- Discende da quanto precede che la sentenza impugnata appare immune dai contestati vizi perchè, muovendo da una corretta interpretazione della normativa codicistica e contrattuale di riferimento, ha dato conto, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o deficienze rilevabili in questa sede, del ragionamento posto alla base della decisione.

In particolare, la Corte d’appello di Genova ha adeguatamente dato conto della limitatezza temporale di adibizione del F. alle mansioni di operatore di ripresa – dal c.c.n.l. del settore qualificate come superiori rispetto a quelle (di appartenenza) di specializzato di ripresa e suddivise in quattro livelli, di cui quello attualmente rivendicato è il meno qualificato – ma ha altresì precisato, in modo esauriente, di considerare recessivo tale elemento, rispetto all’abitualità della suddetta adibizione riscontratasi per molti anni, con conseguenti sviluppo e applicazione della necessaria specifica maggiore professionalità.

Ciò rappresenta una corretta applicazione dei riportati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte.

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2000 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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