Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11785 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14088/2019 proposto da:

G.C., M.G., domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Ferrario Mario, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ma.Gi., Ufficio Servizi Sociali presso il Comune di

Corigliano Rossano;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23633 del 2016 ha cassato con rinvio un provvedimento della Corte d’Appello sezioni minori, di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della pronuncia del Tribunale per i minorenni con la quale erano stati assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale dei genitori dei minori G.R., V. e D., reputati dalla Corte d’Appello di natura provvisoria. In sede di giudizio di legittimità è stato invece affermato che il provvedimento di primo grado non poteva ritenersi provvisorio e temporaneo, contenendo nella statuizione di conferma dell’affido eterofamiliare dei minori, anche la conferma della decadenza di potestà dei genitori biologici, nonostante la richiesta espressa di revisione da parte del padre.

In sede di rinvio,la Corte d’Appello, premesso che i minori erano solo due, in quanto R. era divenuta maggiorenne, ha confermato l’affido extrafamiliare per gli altri due, accompagnato dalla prescrizione d’individuare soprattutto per D., il più piccolo, una collocazione più prossima al luogo di residenza dei genitori, tanto più che gli affidatari avevano fatto pervenire la loro rinuncia all’incarico. Il secondogenito V., secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, ha invece rifiutato d’incontrare i genitori ed è seguito dal servizio pubblico di neuropsichiatria infantile.

Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione G.C. e M.G. affidato ad un univo motivo nel quale si evidenzia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per non essersi la Corte d’Appello in sede di rinvio attenuta ai principi indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23633 del 2016. In particolare non ha tenuto conto della richiesta di esame della domanda di revoca del provvedimento ablatorio della responsabilità genitoriale, sul quale non si è pronunciata. Infine, i ricorrenti, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto chiedono una decisione di merito, di ripristino della responsabilità genitoriale.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che, medio tempore, l’unico figlio minorenni dei ricorrenti è D..

La censura proposta è fondata. Effettivamente la Corte di Cassazione in sede di cassazione con rinvio ha affermato: “il decreto impugnato deve, in conseguenza, essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. minori, in diversa composizione, per l’esame della domanda di revoca del provvedimento ablativo assunto dal Tribunale per i minorenni”.

Al riguardo nessuna determinazione è rinvenibile nel provvedimento impugnato, nè l’affido extrafamiliare si fonda necessariamente sull’accertamento preventivo della decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, di carattere giudiziale. Ove tale accertamento sia stato richiesto esso non può desumersi implicitamente dalla conferma del predetto affido ma necessita di una valutazione e di una statuizione autonoma che confluirà in un provvedimento de potestate o nella conservazione della pienezza della responsabilità genitoriale ove ne ricorrano i presupposti. La Corte, pur riconoscendo l’esigenza di un avvicinamento di D. ai genitori omette di esaminare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale.

Non può procedersi ad una pronuncia sul merito, in mancanza di qualsiasi accertamento dei fatti costitutivi della domanda da parte del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere cassato con rinvio al giudice del merito perchè si pronunci e statuisca sulla responsabilità genitoriale dei ricorrenti in relazione al figlio minore D..

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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