Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11784 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21123-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

sul ricorso 22893-2007 proposto da:

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato BERETTA

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTE FABRIZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8528/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2006 r.g.n. 5158/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

uditi gli Avvocati CONTE FABRIZIO e CARLA D’ALOISIO per delega

CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Arnoldo Mondatori spa propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 25.9.2000 dal Tribunale di Roma su istanza dell’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” per contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione previdenziale, per il periodo 20.12.1997 – 20.4.1998, di P.A., per la quale il Consiglio regionale dei giornalisti della Lombardia, in data 26.4.1999, aveva disposto, con decorrenza retroattiva dal 1.9.1997, l’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti.

Il primo Giudice respinse l’opposizione.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2.12.2005 – 17.11.2006, rigettò l’impugnazione proposta dall’Inpgi, ritenendo l’insufficienza della prova dei presupposti legittimanti il credito contributivo azionato in via monitoria.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

La Arnoldo Mondatori spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, al quale l’Inpgi ha resistito con controricorso.

L’intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 1564 del 1951, art. 1; L. n. 67 del 1987, art. 26; D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17, comma 3,; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; nonchè vizio di motivazione, deducendo che, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente e a fronte di un provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, spetta alla parte che contesta la legittimità del provvedimento fornire la prova circa il mancato svolgimento dell’attività giornalistica e lamentando l’omessa ammissione delle prove orali offerte.

Con il primo motivo di ricorso incidentale viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17; L. n. 69 del 1963, artt. 33 e 34 e D.P.R. n. 115 del 1965, art. 46, comma 2, assumendo che il provvedimento di retrodatazione dell’iscrizione nel registro dei praticanti è inidoneo ad integrare, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva, la sussistenza del requisito dell’iscrizione per il periodo anteriore alla data di adozione del provvedimento stesso.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, assumendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’Inpgi avesse dedotto in appello che l’onere della prova della mancanza del presupposto contributivo spettasse alla parte datoriale e che anzi l’Inpgi aveva censurato la pronuncia di prime cure sotto il profilo della mancata ammissione delle sue istanze probatorie, riproposte in sede di gravame.

3. Le questioni su cui verte la causa sono già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009;

3385/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Avuto anche riguardo a quanto sostenuto con il primo motivo del ricorso incidentale (svolto in forma condizionata, ma inerente a questione rilevabile d’ufficio e di efficacia dirimente), deve infatti rilevarsi che:

– ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicchè l’attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d’un contratto nullo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all’iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell’art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005);

– tuttavia, in applicazione dell’art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell’oggetto) non esclude che l’attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell’ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l’attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicchè è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l’atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurìmis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurìmis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);

– deve quindi riaffermarsi che, poichè l’obbligo di iscrizione all’lnpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell’iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l’iscrizione all’lnpgi non sussiste; a maggior ragione, l’obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l’attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista (cfr, Cass., n. 16383/2008, cit.). L’ulteriore precedente di questa Corte richiamato dall’Istituto ricorrente (Cass., n. 11944/2004) non appare pertinente, non risultando che, nella fattispecie esaminata, si fosse in presenza di un’iscrizione con effetti retroattivi al registro dei praticanti e fermo restando che, comunque, anche con tale pronuncia, venne riconosciuto che l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione all’Inpgi può essere negato a seguito della prova che il possesso dei necessari requisiti sia illegittimo.

4. In definitiva, stante la natura dirimente delle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere rigettato, restando quindi assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida, quanto alla Arnoldo Mondatori spa, in Euro 36,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori di legge, e, quanto all’Inps, in Euro 10,00 oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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