Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11784 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18799-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati

Degli Strozzi 26 ((OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato Fabiana

Fois, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LADISPOLI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale

7032, presso lo studio dell’avvocato Dimitri Goggiamani,

rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Paggi;

– controricorrente –

e contro

SAP s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1020/2017 del Tribunale di Civitavecchia,

depositata il 12/12/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

Fatto

RILEVATO

che:

– Riccardo C. ha proposto opposizione avanti al Giudice di pace di Civitavecchia notificata sia al Comune di Ladispoli che alla società concessionaria del servizio di riscossione dei crediti S.A.P. s.r.l., avverso 3 ingiunzioni di pagamento e relative atti

connessi e presupposti, emesse per violazioni dei limiti di

velocità, deducendo vari motivi di contestazione, sia con riguardo alla mancata notificazione dei verbali di contravvenzione sia riguardo ai vizi delle cartelle esattoriali sia, infine, con riguardo all’applicata maggiorazione per il ritardato pagamento ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6;

– il giudice di pace rigettava l’opposizione e il C. proponeva appello al Tribunale di Civitavecchia che accoglieva il gravame limitatamente all’illegittima applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, ritenuta non applicabile stante la deroga espressamente prevista dall’art. 203 C.d.S., comma 3; -avverso la pronuncia, che per il resto confermava quella impugnata, il C. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Ladispoli, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata S.A.P. s.r.l.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, come introdotto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 4, per non avere il giudice d’appello rilevato la nullità delle cartelle esattoriali pnonostante che le stesse fossero prive del numero e della data in cui i ruoli sarebbero divenuti esecutivi;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.;

– i motivi sono entrambi inammissibili perchè non si confrontano con le rationes decidendi poste a fondamento della decisione del giudice d’appello;

– il giudice d’appello ha, infatti, qualificato la domanda giudiziale proposta dal C. come opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. in ragione della contestazione mossa all’omessa notifica dei verbali di accertamento ai quali le stesse ingiunzioni si riferiscono (cfr. Cass. 21793/2010; 1985/2014; S.U. 22080/2017; 26843/2018);

-ciò posto, con riguardo alla notifiche degli atti di ingiunzione, il giudice d’appello ne ha ravvisato la regolarità alla luce della documentazione prodotta che dimostra il rispetto dell’art. 8 della I.n. 890 del 1982, e comunque con riferimento al principio del raggiungimento dello scopo espresso nell’art. 156 c.p.c., comma 3;

– alla stessa conclusione di rigetto dell’opposizione il tribunale è pervenuto in ordine alla regolarità della notificazione dei verbali di accertamento cui gli atti di ingiunzione si riferiscono;

– il tribunale ha ritenuto poi la regolarità formale delle ingiunzioni alla stregua del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 per esservi non solo l’espresso riferimento al precedente atto di accertamento (cioè ai verbali di contestazione) ma anche la motivazione della pretesa così come previsto dal richiamato articolo;

– ciò posto, la contestazione sollevata dal ricorrente sulla regolarità formale del ruolo così come quella sulla notifica degli atti di ingiunzione non incidono sulla dichiarata regolarità della contestazione avvenuta con la notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa pure affermata nel provvedimento impugnato nè sulla constatazione, pure svolta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 penultimo capoverso) circa la mancata contestazione dei fatti contestati con i richiamati verbali di accertamento, ossia la violazione dei limiti di velocità;

– in altri termini, le due censure mosse in relazione agli atti di ingiunzione non attingono le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata sopra richiamate;

– ne consegue l’applicabilità del principio secondo il quale, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso soltanto una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. S.U. 7391/2013; 4293/2016; 16314/2019);

– pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

– atteso l’esito dell’impugnazione ed in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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