Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11784 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.C.M., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PARISI

MARCO per procura speciale a margine del ricorso che indica per le

comunicazioni relative al processo il fax n. 090/710260 e la p.e.c.

avv.marcoparisi.pec.giuffre.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

P.C.M.E., elettivamente domiciliato in Roma,

via Toscana 30, presso lo studio dell’avv. MENICI Federica,

rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al

controricorso, dall’avv. CORIELLI Elena che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax presso gli

indirizzi p.e.c. elena.corielli.milano.pecavvocati.it e

avvocato.federicamenici.pec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/12 della Corte di appello di Messina,

emessa il 7 dicembre 2012 e depositata il 13 dicembre 2012, n. R.G.

565/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Il Tribunale di Patti, pronunciando nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra F.C.M. e P.C.M.E., con sentenza n. 97/2011, ha dichiarato la F. carente di legittimazione attiva relativamente alla richiesta di imposizione al P. dell’obbligo di versarle un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio P.C., in considerazione della sua maggiore età e del trasferimento della sua residenza presso il padre. Ha posto a carico del P. un assegno di mantenimento di 200 Euro mensili in favore della F.. Ha inoltre condannato P.C.M. al pagamento della somma di 121.136 Euro a titolo di quota spettante alla F. per la vendita di una proprietà comune.

2. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 762/12, ha confermato il diritto della F. all’assegno e l’ammontare determinato dal Tribunale. Ha ridotto in 4957,99 Euro la somma spettante alla F. in seguito alla vendita della casa comune.

Ha compensato le spese anche del giudizio di appello.

3. Ricorre per cassazione F.C.M. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione di legge, vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – Violazione di norme di diritto sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, applicabile ai giudizi di separazione personale dei coniugi ai sensi della medesima L. n. 74 del 1987, art. 23, anche in relazione all’art. 40 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 163 e184 c.p.c. illogicità manifesta; vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 184 e 345 c.p.c., artt. 2697, 2699, 2700 e 2907 c.c. nonchè vizi motivazionali; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 184 e 345 c.p.c., nonchè di vizi della motivazione della impugnata sentenza, art. 360 c.p.c., n. 3, difetto di motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, illogicità manifesta.

4. P.C.M.E. si difende con controricorso e memoria difensiva e propone ricorso incidentale con il quale deduce violazione e falsa applicazione della Legge sul divorzio, art. 5, comma 6 e dell’art. 2697 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

5. Il ricorso principale è inammissibile perchè propone confusamente e/o contraddittoriamente censure relative a violazione di legge e vizi motivazionali. Per quanto riguarda le violazioni di legge si rileva la loro deduzione in rubrica senza alcun riferimento nel testo illustrativo dei motivi alle ragioni per cui si ritengono violate o falsamente applicate le norme citate. Quanto ai vizi motivazionali deve rilevarsi la soggezione della controversia all’applicazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con conseguente inammissibilità delle censure di omessa, insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione mentre quanto alla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezioni unite n. 8053 del 7 aprile 2014) secondo cui “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

6. Per quanto riguarda il primo motivo, ribadita la sua genericità e non chiarezza che rendono poco intelligibili il suo contenuto, deve rilevarsi come l’unico profilo chiaramente fondato nelle deduzioni di parte ricorrente è il riferimento alla inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione nel giudizio di divorzio come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 40 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. E’ esclusa, conseguentemente, la possibilità del simultaneus processus, nell’ambito dell’azione di divorzio soggetta al rito della Camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cass. del 22 ottobre 2004). Peraltro una domanda di scioglimento della comunione non è stata proposta dalla F. in questo giudizio e la ricorrente non ha per altro verso legittimazione e interesse a far rilevare l’inammissibilità di una domanda di restituzione o di pagamento da lei stessa proposta.

7. Quanto al secondo motivo di ricorso deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in Camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione 1^, n. 5876 del 13 aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005).

8. Infine il terzo motivo, anch’esso quanto mai confuso e scarsamente intellegibile, sembra confondere la proposizione di una domanda autonoma con l’impugnazione relativa all’accoglimento di una domanda accolta in primo grado.

9. Il ricorso incidentale è anche esso inammissibile e comunque infondato in quanto non coglie le ragioni che hanno determinato la decisione della Corte di appello relativamente alla conferma della statuizione su diritto e ammontare dell’assegno divorzile, ragioni che non appaiono affatto in contrasto con i criteri indicati dall’art. 5, comma 6 della Legge sul divorzio. La Corte distrettuale ha compiuto una esaustiva valutazione di merito che non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. In particolare i giudici dell’appello hanno fatto riferimento al tenore di vita (che hanno definito medio sulla base dei rispettivi redditi e delle disponibilità abitative) goduto dalla coppia durante il matrimonio e al momento della cessazione della convivenza, hanno rilevato la contrazione dei redditi di entrambi i coniugi per effetto del pensionamento, hanno valutato il venir meno del rilevante sostegno economico del marito per effetto del divorzio, hanno ritenuto la compensazione dell’onere economico derivante al P. dal trasferimento del figlio presso la sua abitazione con la cessazione del suo contributo mensile sotto forma di assegno a titolo di contributo al mantenimento. Pertanto la Corte distrettuale, utilizzando tutti i parametri legali e i criteri giurisprudenziali consolidati, ha accertato l’impossibilità per la F. di conservare almeno tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha rilevato il permanere di una sensibile sperequazione fra i redditi dei coniugi e ha determinato l’assegno divorzile in relazione alle effettive capacità patrimoniali e reddituali del soggetto onerato. Va infine richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di divorzio il riconoscimento dell’assegno non è precluso nè dall’autosufficienza economica del richiedente, occorrendo soltanto che quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati alla conservazione del precedente standard di vita (Cass. civ., sez. 1^, n. 18539 del 2 agosto 2013) e secondo cui la determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (Cass. civ. sez. 1^, n. 1758 del 28 gennaio 2008) restando quindi irrilevante la mancata richiesta o la rinuncia all’assegno in sede di separazione (Cass. civ., sez. 1^, n. 15055 del 22 gennaio 2000).

10. I due ricorsi vanno per queste ragioni dichiarati inammissibili con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del cit. art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA