Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11783 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9547-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell’avvocato CARDANO

ROSSANA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

R.A.I. – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., I.N.P.S. – ISTITUTO

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

sul ricorso 14247-2007 proposto da:

R.A.I. – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO e SANTORI

MAURIZIO che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato

RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

LAVORATORI DELLO SPETTACOL;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso e giusta procura speciale notarile

in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3538/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2006 r.g.n. 6804/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

uditi gli avvocati CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI ANTONIETTA e

CARDANO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Rai – Radiotelevisione italiana spa propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da Tribunale di Roma in data 28.10.1999, ad istanza dell’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, per il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni inerenti la posizione di 82 lavoratori in rapporto con essa opponente, in periodi diversi ed antecedenti al 29.12.1998, in ragione di “… contratti di collaborazione quali pubblicisti che non prestano opera giornalistica quotidiana – artt. 2 e 36 C.N.L. Giom …”, iscritti all’albo dei giornalisti professionisti e dei praticanti, anche con effetto retroattivo, con diverse delibere dei competenti Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti; allegando di aver effettuato il pagamento dei contributi in favore dei creditori apparenti Enpals o Inps, ai quali notificò il ricorso, l’opponente chiese la revoca del decreto opposto e il rigetto della originaria domanda monitoria, proponendo altresì varie domande subordinate.

Radicatosi il contraddittorio con l’Inpgi, l’Enpals e l’Inps, il Giudice adito accolse l’opposizione.

Con sentenza in data 29.4.2005 – 29.3.2006, la Corte d’Appello di Roma respinse l’impugnazione proposta dall’Inpgi osservando quanto segue:

– contrariamente all’avviso del primo Giudice, doveva ritenersi la prescrizione decennale e non quinquennale dei crediti in discorso, nonchè l’idoneità del verbale ispettivo quale atto interattivo del termine;

– a fronte della specifica qualificazione degli 82 rapporti lavorativi per cui è causa come contratti di collaborazione con pubblicisti che non prestano opera giornalistica quotidiana, doveva ritenersi che l’onere di far emergere la asserita diversa natura del rapporto (attività di giornalista professionista o di giornalista praticante) incombesse sull’Inpgi;

– all’assolvimento di tale onere non poteva ritenersi sufficiente la mera produzione delle contestate delibere di iscrizione degli Ordini regionali, peraltro relative soltanto ad una parte dei lavoratori interessati e, per quelle prodotte, largamente incomplete o inidonee;

– doveva condividersi quindi l’orientamento della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto l’insufficienza della prova dei presupposti legittimanti i crediti contributivi, avendo altresì omesso l’Istituto di svolgere alcuna allegazione in fatto e di articolare alcuna specifica prova in ordine al concreto atteggiarsi, per ognuno dei lavoratori interessati, del preteso rapporto di lavoro giornalistico, in luogo del nominato rapporto di collaborazione ex artt. 2 e 36 del CCNL. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata Rai ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi, a cui l’Inpgi ha resistito con controricorso.

L’intimato Enpals ha resistito con controricorso. L’intimato Inps ha depositato procure, partecipando alla discussione. E’ stato depositato l’atto, notificato alle controparti, con cui la ricorrente incidentale Rai, sul presupposto di avere presentato domanda di condono previdenziale, previsto e disciplinato dalla Delib. Inpgi 13 maggio 2009, n. 59 e allo scopo di accedere a tale condono, ha rinunciato all’azione ed ai relativi atti del giudizio, nonchè agli effetti favorevoli delle sentenze di merito di primo e secondo grado, con richiesta di estinzione dei processi con spese compensate.

Il ricorrente principale ha depositato l’atto, notificato alla Rai – Radiotelevisione italiana spa, con cui dichiara di accettare la rinuncia agli atti e all’azione formalizzata da quest’ultima con atto notificato il 19.10.2010 e relativa ai giudizi pendenti avanti a questa Corte di Cassazione ai nn. di RG 9547/07 e 14247/07 (ossia al presente procedimento), associandosi alla richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite;

l’Inpgi ha altresì dichiarato di accettare la rinuncia, formalizzata dalla Rai – Radiotelevisione italiana spa con il medesimo anzidetto atto, agli effetti favorevoli della sentenza qui impugnata e di quella di primo grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. L’intervenuta rinuncia, da parte della Rai, all’azione e agli atti, nonchè agli effetti favorevoli delle sentenze di merito, comporta la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (principale e incidentale), in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

3. Considerato che la ridetta cessazione della materia del contendere discende dalla manifestata volontà di accedere ad un condono previdenziale introdotto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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