Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11783 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26740-2017 proposto da:

Trasporti Internazionali Nogara Orfeo Srl, D.D.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Ruffini 2/A, presso lo studio

dell’avvocato Vincenzo Annibale Larocca, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

Prefetto Di Vicenza;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1337/2017 del Tribunale di Vicenza, depositata

il 04/04/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

Fatto

RILEVATO

che:

– la società Trasporti Internazionali Nogara Orfeo s.r.l., la signora D.D. e ed il signor V.N. hanno proposto avanti al Giudice di pace di Vicenza opposizione a numerosi verbali con cui erano loro contestate plurime violazioni per omessa od incompleta conservazione dei fogli di guida e dei fogli di registrazione cronotachigrafo. L’opposizione veniva parzialmente accolta, limitatamente a quattro verbali, con riduzione della sanzione irrogata limitatamente ad essi;

-gli opponenti hanno proposto appello e il Tribunale di Vicenza ha rigettato il gravame in relazione a entrambi i motivi dedotti;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Trasporti Internazionali Nogara Orfeo s.r.l. e dalla signora D.D. con tempestivo ricorso articolato in tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Amministrazione;

– su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai

sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si censura il provvedimento impugnato per non avere accolto l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal potere sanzionatorio per decorso del termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, è infondato;

– il tribunale quale giudice d’appello ha correttamente applicato il principio secondo cui il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. 7681/2014; id.4820/2019;

id. 21171/2019);

-il secondo motivo, con cui si censura la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento al ricorrente, è pure infondato, atteso che il procedimento preordinato alla irrogazione delle sanzioni amministrative sfugge all’ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 e dal codice della strada e relativo regolamento (cfr. Cass. 17088/3019; SS. UU. 4363/2015);

– il terzo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione della continuazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 8, è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. atteso il costante orientamento di questa Corte che esclude l’applicazione dell’istituto della continuazione alla materia delle sanzioni amministrative (cfr. Cass. 10890/2018; id. 26434/2014), applicandosi il diverso principio del concorso formale ove ne ricorrano i presupposti;

– stante l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso, come sopra anticipato, va respinto;

– nulla è disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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