Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11783 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, largo

Lucio Apuleio 11, presso lo studio dell’avv. Stefano Ruggiero, che

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e

indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. e il fax

n. 06/39754204;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ci.Da., elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Condotti 9, presso lo studio dell’avv. Enrico Morigi, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative

al processo alla p.e.c. e.morigi.pec.picozzimorigi.com e al fax n.

06/6789636;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

Ci.Da., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

C.R., come sopra rappresentato e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3241/13 della Corte di appello di Roma, emessa

il 24 aprile 2013 e depositata il 4 giugno 2013, n. R.G. 3778/2010;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 5 maggio 2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi C.R. e Ci.Da., rigettando le reciproche domande di addebito, affidando i tre figli, ancora minorenni, alla madre. Ha regolato il diritto di visita del padre, prevedendo modalità dirette a proteggere figli anche se ha ritenuto infondate le accuse di abusi sessuali mosse dalla Ci.. Ha assegnato la casa familiare alla Ci. ad eccezione di alcuni locali in parte accessori.

2. Ha proposto appello la Ci. contestando l’assegnazione solo parziale della casa familiare e criticando il giudizio di inattendibilità delle accuse mosse al C. che ha proposto appello incidentale contestando le decisioni sull’affidamento dei figli.

3. La Corte di appello di Roma ha revocato le restrizioni al diritto di visita e l’assegnazione solo parziale della casa familiare.

4. Ricorre per cassazione C.R. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 155 c.c., comma 4; b) dell’art. 155 bis c.c.; c) degli artt. 2 e 24 Cost. e art. 155 c.c., comma 4.

5. Si difende con controricorso Ci.Da. e propone ricorso incidentale con il quale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Ritenuto che:

6. Il ricorso principale non identifica specificamente in cosa consisterebbero le violazioni di legge ma consiste piuttosto in censure alle valutazioni compiute dalla Corte di appello su profili prettamente di merito che la Corte di appello ha preso in esame coerentemente alla discrezionalità attribuita al giudice di merito finalizzata alla identificazione della decisione più congrua all’interesse superiore dei minori. In particolare il ricorrente contesta la decisione che ha, a suo giudizio, assegnato automaticamente alla Ci. l’intera proprietà (compreso il locale seminterrato, il magazzino e il garage) in cui è ricompresa l’abitazione familiare sulla base di una conflittualità non più esistente da anni. La decisione è coerente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione 6-1 n. 8580 dell’11 aprile 2014) secondo cui l’art. 155-quater cod. civ. tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. n. 14553 del 4 luglio 2011). Il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori (Cass. civ. sezione 6-1 n. 8580 dell’11 aprile 2014) ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell’immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori, valutazione che la Corte di appello ha effettuato e di cui dato conto ampiamente nella motivazione. Allo stesso modo appare ripropositivo di una mera valutazione di merito il secondo motivo del ricorso del C. che assume la cessazione di un clima di forte conflittualità al fine di sostenere che la Corte di appello avrebbe quanto meno dovuto disporre l’affido condiviso delle figlie.

Laddove la Corte di appello ha invece ribadito il permanere di un forte conflitto fra i coniugi ma anche una serie di ragioni ancora più stringenti per escludere l’opportunità nell’interesse delle minori di un loro affido condiviso ai genitori.

7. Il ricorso incidentale, quanto alla decisione di eliminare le modalità prescrittive cui il Tribunale aveva sottoposto il diritto di visita e di frequentazione delle figlie da parte del C., lamenta l’omessa valutazione della pendenza di un procedimento penale avanti il Tribunale di Tivoli a carico del C. per gravi fatti in danno dei figli (oggi maggiorenni) quando avevano un’età inferiore ai 10 anni e della descrizione, da parte del C.T.U., del carattere e del comportamento del C. come quello di una persona incapace di controllare le proprie componenti pulsionali di tipo aggressivo e tale da essere qualificato come disturbo della personalità. In questa prospettiva la ricorrente incidentale ritiene omessa la valutazione di fatti decisivi per il giudizio sulle modalità di esercizio del diritto di visita.

8. Il ricorso appare fondato perchè sebbene la Corte di appello abbia menzionato le gravi azioni di cui il C. risulta accusato e le carenze emerse dalla CTU e dalle relazioni dei servizi sociali ha fatto seguire poi una decisione fondata su una motivazione meramente apparente. Infatti secondo la Corte distrettuale il lungo tempo trascorso, l’età delle figlie, la mancata prospettazione di elementi pregiudizievoli derivanti dagli incontri con il padre giustificherebbero la eliminazione delle misure di protezione nonostante venga contestualmente affidato al Servizio sociale (in collaborazione con il SMI settore TSMREF della ASL) un costante monitoraggio e un progetto di recupero della relazione fra il padre e le figlie.

9. Va pertanto respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale con conseguente cassazione e rinvio alla Corte distrettuale romana perchè compia una rivalutazione all’attualità delle condizioni per l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione delle minori.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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