Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11782 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11448-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1928/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2006 r.g.n. 5043/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso nel

merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica spa propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 13.12.1999 dal Tribunale di Roma su istanza dell’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” per contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione previdenziale, per il periodo 1.12.1997 – 30.6.1999, di B. C., per la quale il Consiglio regionale dei giornalisti della Sicilia, in data 25.6.1999, aveva disposto, con decorrenza retroattiva dal 1.12.1997, l’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti.

Il primo Giudice respinse l’opposizione.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 1.3 – 19.4.2006, pronunciando sul gravame proposto dalla Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica spa, revocò il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che l’Inpgi non aveva fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la B. e la Società appellante.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

La Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2967 c.c., D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17, comma 3 e L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che, a fronte dell’avvenuta iscrizione d’ufficio al registro dei praticanti, sorge una presunzione iuris tantum per l’Ente previdenziale che l’attività svolta dal soggetto interessato ha natura giornalistica e che il relativo rapporto di lavoro è subordinato, con conseguente onere della prova contraria a carico della parte che contesti gli effetti del provvedimento. Con il secondo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 c.c., con particolare riferimento all’art. 2 del CCNL di settore, nonchè violazione dell’art. 421 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dolendosi che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulle istanze istruttorie riproposte in sede d’appello da essa ricorrente, pur avendo dato atto che la parte datoriale aveva versato la contribuzione all’Inps.

2, Le questioni su cui verte il ricorso sono già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009;

3385/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Deve infatti rilevarsi che:

– ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicchè l’attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d’un contratto nullo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all’iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell’art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002;7016/2005);

– tuttavia, in applicazione dell’art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell’oggetto) non esclude che l’attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell’ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l’attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicchè è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l’atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);

– deve quindi riaffermarsi che, poichè l’obbligo di iscrizione all’Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell’iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l’iscrizione all’Inpgi non sussiste; a maggior ragione, l’obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l’attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista (cfr, Cass., n. 16383/2008, cit.).

L’ulteriore precedente di questa Corte richiamato dall’Istituto ricorrente (Cass., n. 11944/2004) non appare pertinente, non risultando che, nella fattispecie esaminata, si fosse in presenza di un’iscrizione con effetti retroattivi al registro dei praticanti e fermo restando che, comunque, anche con tale pronuncia, venne riconosciuto che l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione all’Inpgi può essere negato a seguito della prova che il possesso dei necessari requisiti sia illegittimo.

l motivi di ricorso non possono quindi essere accolti.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 18,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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