Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11782 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9649 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato I.P. – c.f. (OMISSIS) – ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

da se medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso il proprio studio in

Trento, alla via Grazioli, n. 63.

– ricorrente –

contro

M.M. – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

e

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

e

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Trento;

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Trento in data 18.1.2019 assunta

nel procedimento n. 2641/2018 r.g.,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Nel mese di luglio 2018 l’avvocato I.P. formulava al tribunale di Trento istanza per la liquidazione del compenso a lui spettante per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio di M.M. nel procedimento penale n. 1819/2013-21 r.g.n. r.

Esponeva che aveva inutilmente domandato il pagamento del compenso al proprio assistito, che nei suoi confronti aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento, che, all’esito della notifica del precetto, aveva dato corso a vano tentativo di pignoramento.

2. Il giudice adito assumeva che l’istante aveva dimostrato “di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” e dunque liquidava in favore dell’avvocato I. la somma di Euro 800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. Con ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e art. 702 bis c.p.c. l’avvocato I.P. contestava l’operata quantificazione del compenso.

Non si costituivano M.M., il Ministero della Giustizia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

4. Con ordinanza in data 18.1.2019 il tribunale di Trento rigettava il ricorso.

Dava atto il tribunale che non faceva luogo alla “riliquidazione delle competenze in quanto il difensore non ha dato corso a tutti gli adempimenti necessari per ottenere il soddisfacimento del credito professionale nei confronti dell’imputato” (così ordinanza impugnata, pag. 2); che il verbale di pignoramento “non è negativo ma mancato” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato I.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

M.M. non ha svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese il Ministero della Giustizia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,84 e 170.

Deduce che il decreto di liquidazione del compenso ha natura decisoria e non può essere annullato o riformato ex officio; che il procedimento di opposizione ha natura impugnatoria.

8. Il ricorso è destituito di fondamento.

9. E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato – e si soggiunge, nel caso di specie, del compenso al difensore d’ufficio di persona imputata in procedimento penale – nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere – dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1470; Cass. 19.4.2000, n. 5112, con riferimento al ricorso della L. n. 319 del 1980, ex art. 11, comma 5).

In questi termini non possono ricevere alcun seguito l’assunto del ricorrente circa la natura impugnatoria dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e l’ulteriore assunto secondo cui “l’ordinanza impugnata avrebbe quindi dovuto considerare come ormai definitiva ed irretrattabile la questione se al difensore spettasse ricevere il compenso per le sue attività dallo Stato poichè era già stata decisa in senso favorevole dal giudice della liquidazione e non era stata impugnata dal P.M.” (così. ricorso, pag. 5).

10. M.M., il Ministero della Giustizia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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