Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11781 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5031 – 2019 R.G. proposto da:

COMUNE di SANTA MARIA CAPUA VETERE – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del sindaco pro tempore, quale Comune capofila “(OMISSIS)”,

rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso

per regolamento di competenza, dall’avvocato Valeria Coppola ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Locatelli, n. 1, presso

lo studio dell’avvocato Roberto Valentino.

– ricorrente –

contro

CASA di CURA PRIVATA S. ANNA s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza non definitiva n. 69/2019 del tribunale di

Cassino;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre

2019 del consigliere Dott. Abete Luigi:

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Celeste Alberto, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza per territorio

del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ogni conseguente

provvedimento,

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al tribunale di Cassino depositato il 27.11.2017 la “Casa di Cura Privata S. Anna” s.r.l. chiedeva ingiungersi al Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”, il pagamento della somma di Euro 51.103,00, oltre interessi e spese, a fronte dell’esecuzione di prestazioni socio – sanitarie a carattere residenziale abitativo in favore di M.F. negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Con decreto n. 1362/2017 l’adito tribunale pronunciava l’ingiunzione.

2. Con citazione notificata il 12.2.2018 il Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”, proponeva opposizione.

Eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Cassino e la competenza ratione loci del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2.1. Si costituiva la “Casa di Cura Privata S. Anna” s.r.l.

Deduceva che competente per territorio, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., alla stregua del forum destinatae solutionis, era il tribunale di Cassino, siccome nel relativo circondario era ubicata la propria sede legale, presso cui, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, l’obbligazione pecuniaria era da adempiere.

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione ed in particolare dell’eccezione di incompetenza per territorio.

3. Con sentenza non definitiva n. 69/2019 il tribunale di Cassino rigettava l’eccezione pregiudiziale, opinava per la propria competenza per territorio e rimetteva alla statuizione di merito la regolamentazione delle spese.

3.1. Evidenziava il tribunale che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le norme in tema di contabilità, che identificano il luogo di adempimento dell’obbligazione con il luogo ove ha sede la tesoreria dell’ente, individuano il forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. eventualmente in deroga al disposto dell’art. 1182 c.c., “ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile, sicchè la competenza per territorio ben può radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.” (così sentenza non definitiva n. 69/2019, pag. 3).

Evidenziava quindi che il giudice competente per territorio ben poteva individuarsi nel tribunale di Cassino, nel cui circondario aveva sede la s.r.l. “Casa di Cura Privata S. Anna”.

4. Avverso tale sentenza il Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”, ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in tre motivi; ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ogni conseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.

La “Casa di Cura Privata S. Anna” s.r.l. non ha svolto difese.

5. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 637 c.p.c.; l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. va individuato alla stregua del luogo di ubicazione della sede legale della persona giuridica opponente, convenuto in senso sostanziale; segnatamente, nella fattispecie, alla stregua del luogo di ubicazione della sede legale di esso obbligato al pagamento, Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c.

Deduce che il tribunale di Cassino è incompetente ratione luci pur alla stregua del forum contractus; segnatamente, che è stato acquisito riscontro documentale, per nulla oggetto di contestazione, dell’insorgenza del rapporto controverso nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. nonchè delle disposizioni normative in tema di contabilità pubblica; la manifesta illogicità ed ingiustizia della motivazione nonchè l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici – qual è il caso di esso Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)” – le disposizioni in tema di contabilità identificano il luogo dell’adempimento e dunque il forum destinatae solutionis, in deroga al disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, con il luogo ove è ubicata la sede della tesoreria dell’ente.

9. I motivi in cui è articolato il ricorso per regolamento di competenza, sono strettamente connessi; se ne giustifica perciò la disamina contestuale; i medesimi sono comunque tutti fondati e meritevoli accoglimento.

10. Evidentemente occorre prender le mosse dall’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 c.c. (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758).

Il riferito insegnamento è appieno aderente al caso de quo alla stregua del rilievo del ricorrente secondo cui nel “caso di specie (…) si controverte del pagamento di somme di denaro da parte dell’Ambito Territoriale, al quale si applicano pacificamente le norme di contabilità” (così ricorso, pag. 13).

10.1. Su tale scorta il forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. si identifica senza dubbio con il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giacchè nel circondario di tale tribunale ha sede l’Ufficio di Tesoreria, ovvero la filiale di Santa Maria Capua Vetere della “Unipol Banca” s.p.a., dell’ente debitore, ovvero del Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”.

11. E’ fuor di dubbio che il forum destinatae solutionis così individuato non è nè esclusivo, nè inderogabile.

Cosicchè la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758).

12. E tuttavia il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha eccepito ed addotto sin dall’atto di opposizione all’ingiunzione quanto segue.

In primo luogo, in rapporto al forum contractus ex art. 20 c.p.c., che l’obbligazione, correlata all’affidamento in cura della destinataria – M.F. – dei servizi di assistenza, era sorta parimenti nel territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere e quindi nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; segnatamente – circostanza ex adverso non oggetto di contestazione – che l’affidamento in cura di M.F. è avvenuto giusta verbale n. 117 sottoscritto in data 18.7.2014 presso la sede dell’A.S.L. di Caserta.

In secondo luogo, in rapporto al foro generale ex art. 19 c.p.c. delle persone giuridiche, che la sede legale dell’ente obbligato al pagamento, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale capofila dell'”(OMISSIS)”, è parimenti ubicata nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

A tal ultimo riguardo va appieno condiviso il rilievo del ricorrente, specificamente veicolato dal primo motivo, secondo cui ha errato senz’altro il tribunale di Cassino, allorchè si è affermato competente ai sensi dell’art. 19 c.p.c. alla stregua del luogo di ubicazione – circondario del tribunale di Cassino – della sede legale della “Casa di Cura Privata S. Anna” s.r.l., attrice in senso sostanziale.

13. Da ultimo va rimarcato che del pari è fuor di contestazione che “tra le parti non è mai intervenuta alcuna formale convenzione di deroga espressa agli ordinari criteri di competenza” (così regolamento di competenza, pag. 7).

14. In accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va dunque cassata la sentenza non definitiva n. 69/2019 del tribunale di Cassino e va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

15. L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa la sentenza non definitiva n. 69/2019 del tribunale di Cassino; dichiara la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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