Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11780 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17119-2015 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

GIGLIO 3000 S.R.L. in persona del suo Amministratore pro tempore

A.M. titolo universale di IMMOBILIARE PORTUENSE 2000 SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 2/B, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

SPORT & BEATY SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2189/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Sport & Beauty convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, C.T., chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento della convenuta affittuaria, il contratto di affitto di azienda concluso tra le parti, con condanna della stessa al rilascio dell’azienda ed al pagamento di canoni non versati.

Si costituì in giudizio la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione della società attrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale affinchè il medesimo contratto fosse dichiarato risolto per colpa della società locatrice.

Fu esteso il contraddittorio alla s.r.l. Immobiliare Portuense 2000, subentrata alla società attrice nella titolarità del contratto di affitto, la quale si costituì chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento della Calabrò, nonchè il pagamento di canoni non versati ed il risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale della C. nei confronti della società Sport & Beauty; accolse quella riconvenzionale della s.r.l. Immobiliare Portuense 2000, dichiarò risolto il contratto di affitto (originariamente stipulato con la s.r.l. Sport & Beauty) per grave inadempimento dell’affittuaria, condannò la C. al pagamento, in favore della s.r.l. Immobiliare Portuense, della somma di euro 12.500 a titolo di mancato versamento di dieci mensilità di canone e compensò integralmente le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da C.T. in via principale e dalle altre parti in via incidentale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 maggio 2014, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha ridotto la condanna a carico della C. alla minore somma di Euro 6.250, ha respinto gli appelli incidentali ed ha compensato anche le spese del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermato il rigetto della domanda di risoluzione proposta dalla C. in danno della parte proprietaria; le molestie e turbative nel possesso verificatesi nei suoi confronti, accertate già dal giudice di primo grado, erano infatti ad un certo punto cessate, tanto che l’affittuaria era rimasta nella detenzione dell’immobile ove esercitava la propria attività fino all’agosto 2007. Oltre a ciò, non c’era alcun vincolo di carattere contrattuale che collegasse l’esercizio dell’attività commerciale della C. (parrucchiera) con il perdurare dell’attività del centro sportivo sito all’interno del medesimo centro commerciale. Tali argomenti, già presenti nella sentenza del Tribunale, non erano stati specificamente contestati dalla C. nell’atto di appello.

Quanto, invece, all’entità della somma da porre a carico dell’affittuaria in favore della s.r.l. Immobiliare Portuense 2000, la Corte romana ne ha ridotto l’entità, osservando che dalla documentazione prodotta risultavano una serie di pagamenti non calcolati dal Tribunale. In particolare, la C. non aveva pagato alcuni mesi di canone, ma era stato dimostrato che ella aveva subito in quel periodo un blocco di circa due mesi della propria attività a causa della sospensione dell’energia elettrica per fatto riconducibile al locatore; per cui, calcolando gli importi non versati e quelli che non erano dovuti ai sensi dell’art. 1460 c.c., il residuo debito era da determinare nella minore somma di Euro 6.250. Tale residua morosità, tuttavia, determinava ugualmente il grave inadempimento che legittimava la domanda di risoluzione del contratto.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso C.T. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso affiancato da memoria la s.r.l. Giglio 3000, nella qualità di successore a titolo universale della s.r.l. Immobiliare Portuense 2000.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.., in relazione all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c..

Rileva la ricorrente che il canone mensile era di Euro 1.250. La Corte d’appello, nel riconoscere che l’affittuaria aveva pagato canoni non dovuti, aveva conteggiato un debito residuo di Euro 7.500, poi ridotto ad Euro 6.250, in tal modo dimostrando che la riduzione era stata operata per un solo mese. La stessa sentenza, però, aveva precisato che non erano dovute le mensilità di aprile e maggio 2007 a causa della sospensione dell’erogazione della corrente elettrica; ne consegue che, facendo gli opportuni conteggi, il debito residuo potrebbe ammontare, al massimo, alla somma di Euro 4.500 e non a quella di Euro 6.250.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, nel ridurre l’entità della condanna posta a carico dell’odierna ricorrente dalla somma di Euro 12.500 a quella di Euro 6.250, ha dato piena contezza delle modalità con le quali è pervenuta a quel risultato. La Corte d’appello, infatti, ha premesso che il Tribunale aveva accertato come non pagati i ratei dei mesi di febbraio 2005, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2006, gennaio, febbraio, marzo e agosto 2007, per un totale di Euro 12.500, essendo appunto il canone di Euro 1.250 al mese. Verificando, però, i bonifici bancari prodotti, la Corte romana ha chiarito che la C. aveva pagato alcune delle mensilità conteggiate dal Tribunale come non pagate, ad eccezione di quelle dei mesi di febbraio 2005, agosto, settembre e ottobre 2006, giugno e agosto 2007 (cioè sei mensilità, pari ad Euro 7.500). Dopo di che, ha riconosciuto che non dovevano essere pagate, a causa del distacco della corrente elettrica per ragioni non imputabili alla conduttrice, due mensilità che erano state pagate (aprile e maggio 2007); ma nel contempo ha rilevato che il mese di giugno 2007 (non pagato, come si è detto) non doveva ritenersi interessato dal distacco dell’energia elettrica, posto che il ripristino era avvenuto in data 8 giugno 2007 e l’interruzione si era protratta “per un arco temporale di circa due mesi”.

Da tanto consegue che per compensazione, essendo state pagate due mensilità non dovute e non essendo stata pagata una mensilità invece dovuta, era una sola la mensilità che doveva essere scomputata dal debito della C., cioè proprio quella che è stata tolta nel conteggio finale (7.500 Euro di debito, meno 1.250 di un mese è uguale a 6.250).

Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione di legge, nè alcun errore di conteggio imputabile alla sentenza qui impugnata. Ed è evidente che i termini della questione non mutano per il fatto che la ricorrente stando alle indicazioni da lei stessa fornite nel ricorso (v. pp. 32 – 33) abbia compiuto bonifici per somme non corrispondenti al canone mensile di Euro 1.250.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 e 1585 c.c., nonchè dell’art. 111 c.p.c..

La ricorrente osserva che la domanda di risoluzione del contratto da lei originariamente proposta nei confronti della s.r.l. Sport & Beauty esplicava i suoi effetti anche nei confronti del successore s.r.l. Immobiliare Portuense 2000. Quest’ultima, agendo per la restituzione dell’immobile, le aveva arrecato un grave danno commerciale; la successiva transazione intercorsa tra le due società era stata causa di ulteriori danni, perchè l’area era stata interessata da lavori di ristrutturazione con conseguente perdita della clientela. Tutto questo complesso di argomenti avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a riconoscere che sussistevano gli estremi del grave inadempimento a carico della parte affittante, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione presentata dalla ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, la censura tende inevitabilmente a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, perchè chiede una valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento della parte affittante che è stata già compiuta dalla Corte d’appello e che non è più modificabile in sede di legittimità. Da un altro lato, poi, si rileva che la sentenza impugnata, richiamando e facendo proprie le conclusioni raggiunte dal Tribunale, ha posto in luce che le argomentazioni con cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla C. non erano state oggetto di espressa contestazione con l’atto di appello. Tale osservazione non viene confutata in alcun modo nel motivo di ricorso in esame, il quale si limita a ribadire la propria versione dei fatti, già negativamente valutata dalla Corte d’appello.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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