Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1178 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34185-2018 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato presso l’avv. CATERINA BOZZOLI

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2430/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.O., cittadino della Guinea Bissau, ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia di rigetto dell’appello dell’ordinanza del Tribunale di Venezia che respinse l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, rilevando che: il racconto del ricorrente era inattendibile e inverosimile, essendo peraltro incerte le sue stesse generalità; dalle fonti consultate non si desumeva che nel paese di provenienza sussistesse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato; era irrilevante il transito in Libia; non erano ravvisabili i presupposti della protezione umanitaria.

S.O. ricorre in cassazione, formulando due motivi.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denunzia: la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, art. 1, lett. a), punto 2, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; la mancanza o apparenza della motivazione; la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,113,156, c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha motivato adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della protezione internazionale i cui presupposti erano desumibili dai rapporti internazionali citati.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè l’omessa pronuncia sui motivi dell’appello, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione umanitaria sulla base della situazione d’instabilità della Guinea Bissau, non tenendo conto, peraltro, dell’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano.

Il primo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, è inammissibile in quanto tendente al riesame delle valutazioni di merito sulla credibilità del ricorrente e sulla situazione esistente nel Paese d’origine del ricorrente.

Va infatti ricordato, sotto il primo profilo, che, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito – il cui contenuto non può essere sindacato in questa sede – deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; e che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Quanto poi alla sussistenza, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Guinea Bissau, il Tribunale l’ha esclusa) in osservanza del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sulla base di puntuali informazioni tratte da fonti accreditate specificamente indicate dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato specifiche, individuali situazioni di vulnerabilità, invocando genericamente la situazione d’instabilità della Guinea Bissau ed asserite violazioni dei diritti umani, non correlate alla sua persona (v. Cass., n. 21123/19). La Corte d’appello ha altresì rilevato che il ricorrente ha ancora contatti con i familiari nel Paese d’origine e che non presenta problemi di salute.

Infine, il riferimento all’integrazione sociale costituisce questione nuova, non dedotta nei gradi di merito.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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