Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1178 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1178 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 14628-2012 proposto da:
ZANOVF,LLO ALESSANDRO ZNV LSN 37M26 F382A,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 79, presso lo studio
dell’avvocato LUBRANO FILIPPO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CANAL CARLO, come da procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ZANETTIN GIULIETTA, ZANKITIN LINA, DESTRO
PIERLUIGI, HORASO ANNA;
– intimati avverso la sentenza n. 2137/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 03/10/2011;

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Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2013 dal Consigliere dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Filippo Lubrano, che si riporta agli atti e alle
conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Carmelo Sgroi, che

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel dicembre1993 Alessandro Zanovello conveniva in giudizio
avanti al Tribunale di Padova Giacomo Zanettin e Pierluigi Destro
chiedendone la condanna al pagamento della provvigione dovuta in
relazione all’attività di mediazione prestata nella vendita di un terreno
di proprietà della società Vallona s.a.s. della quale Destro era
amministratore unico.
2. Il Tribunale con sentenza n. 1226 del 23 novembre 2001 accoglieva
la domanda attorea, condannando i convenuti a pagare la somma di
29.150.000.
3. Proponeva appello il signor Destro, deducendo tra l’altro la nullità
del contratto di mediazione per mancanza della prova dell’iscrizione
del sig. Zanovello all’albo dci mediatori, istituito dalla legge n. 39 del
1989, con conseguente inesigibilità della provvigione. Si costituivano
nel giudizio d’impugnazione con appello incidentale gli eredi Zanettin.
4. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello, rilevando la
nullità del rapporto di mediazione, per mancata prova dell’iscrizione
dell’appellato all’apposito albo professionale.
5. La Corte di cassazione, con sentenza n. 3127 del 2008, adita dalle
parti, annullava la decisione impugnata, rimettendo la causa ad altra
sezione della Corte d’Appello di Venezia.
6. Il sig. Zanovello riassumeva la causa con atto di citazione notificato
in data 9 aprile 2009 agli eredi Zanettin e al signor Destro. Si
Ric. 2012 n. 14628 sez. 52 – ud. 02-10-2013

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conclude per il rigetto del ricorso.

costituivano le sig.re Giulietta e Lina Zanettin, eccependo l’estinzione
del giudizio, la nullità della citazione in riassunzione per mancato
rispetto dei termini a comparire, contestando nel merito la domanda
dello Zanovello. Rimaneva contumace il signor Destro.
7. La Corte d’Appello di Venezia non accoglieva le eccezioni formulate

Zanovello per non aver provato l’iscrizione all’albo.
Rilevava la Corte territoriale che la documentazione prodotta
(tesserino di iscrizione all’albo dei mediatori rilasciato in data 23
settembre 1993) non fosse sufficiente, poiché non recava alcuna
vidimazione riferita al periodo interessato dall’intervento mediatorio.
Inoltre, evidenziava l’assenza della copia della domanda d’iscrizione ai
nuovi ruoli richiesti dalla legge 39/1989, nonché il contrasto tra la data
impressa sul tesserino e quella risultante dalla certificazione d’iscrizione
rilasciata dalla Camera di commercio.
8. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il
signor Zanovello, affidato ad un unico motivo. Nessuna attività in
questa sede hanno svolto gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo e unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi degli art. 360
c.p.c., punti 3 e 5, la “violazione e falsa applicazione delle norme concernenti la
disciplina della professione di mediatore. Motivane insufficiente e
contraddittoria”.
La Corte di merito ha errato nel non considerare l’art. 9, comma 2
della legge n. 39 del 1989 nella parte in cui dispone che: “nella prima
applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere
nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all’atto dell’entrata in
vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21
marzo 1958, n. 253”. Avendo il sig. Zanovello iniziato la sua attività di
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dalle eredi Zanettin e rigettava nel merito la domanda del signor

mediatore nella vigenza della precedente legge 21 marzo 1958, n. 253,
e, avendo regolarmente svolto la propria professione sulla base di tale
disciplina, risultava iscritto di diritto nei nuovi ruoli dei mediatori
presso la Camera di Commercio. Ed infatti, il tesserino prodotto
riportava la specificazione “Annotazione dell’ufficio. Già iscritto dal

Per altro verso, la Corte d’Appello ha equivocato nel ritenere che la
certificazione della Camera di commercio attestasse la cessazione
dell’attività d’intermediazione immobiliare in data 25.8.1993. La
cessazione dell’attività di agenzia d’affari in data 25 agosto 1993,
riportata dalla visura della Camera di commercio, non riguardava
l’attività di intermediazione immobiliare, in quanto l’impresa Zanovello
rimaneva in attività per l’intermediazione immobiliare che avrebbe
cessato solo nel 2001.
Infine, in base alla pronuncia di rinvio della Corte di cassazione, la
Corte d’Appello di Venezia, ritenuta irrilevante la documentazione
prodotta dal sig. Zanovello, avrebbe dovuto rimettere la causa sul
ruolo al fine di porre l’interessato nella condizione di fornire la prova
necessaria, come indicato dalla Suprema Corte in sede di rinvio.
Aggiunge il sig. Zanovello che nelle more ha ottenuto dalla Camera di
commercio la documentazione (allegata al ricorso), che attesta
l’avvenuta iscrizione nei nuovi ruoli per transito dal vecchio ruolo al
ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989.

2. Il motivo è infondato.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione
documentale effettuata in questa sede (quanto alla avvenuta iscrizione),
ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
Il ricorrente avrebbe dovuto fornire in sede di rinvio la necessaria
prova della sua iscrizione. La Corte di appello si è limitata a svolgere il
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16/9/1965 al n. 1069 dell’ex ruolo ordinario”.

suo compito di valutare gli elementi disponibili al riguardo,
valorizzando i dati risultanti da quanto prodotto dall’odierno
ricorrente. Come si è detto, la Corte di merito ha osservato che il
tesserino di iscrizione all’albo dei mediatori, rilasciato in data 23
settembre 1993, non era sufficiente, poiché non recava alcuna

vidimazione riferita al periodo interessato dall’intervento mediatori°.
Ha poi valorizzato l’assenza della copia della domanda d’iscrizione ai
nuovi ruoli richiesti dalla legge 39/1989 (documento del resto
facilmente acquisibile), nonché il contrasto tra la data impressa sul
tesserino e quella risultante dalla certificazione d’iscrizione rilasciata
dalla Camera di commercio, così concludendo per la cancellazione nel
periodo precedente alla attività di mediazione.
La Corte territoriale, quindi, ha dato una chiara, sufficiente e non
contraddittoria motivazione della ratio decidendi adottata circa la carenza
probatoria. Ha poi fatto applicazione di principi al riguardo affermati
da questa Corte e di recente con la sentenza n. 16732 del 29/07/2011,
(Rv. 619570), secondo la quale «Ai fini della iscrizione nel nuovo ruolo degli
agenti di affari in mediazione, anche in relazione alle fattispecie alle quali si
applichi il regime transitorio dettato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, non è
sufficiente l’esistenza dell’iscrizione del mediatore nei precedenti ruoli previsti dalla
legge n. 253 del 1958, ma è necessario il controllo, ad opera delle commissioni
provinciali istituite allo scopo, della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge n.
39 del 1989 per la permanenza in ruolo. In relazione alle attività di mediazione
iniziate prima ma concluse dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa, il
mediatore può far valere il diritto al compenso solo se abbia chiesto l’iscrizione nei
nuovi registri, ai sensi dell’art. 9, comma secondo, della citata legge n. 39 del 1989,
quanto meno entro la data di conclusione del contratto intermediato, pur se
l’iscrizione non sia ancora avvenuta. Peraltro, il mediatore iscritto nel vecchio ruolo
può continuare ad operare, per effetto dell’istituto della ‘prorogai-io” dello stesso,
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fino a quando non sia sostituito dal nuovo, conseguendo egualmente il diritto alla
provvigione, ma, a tal fine, è suo onere addurre e provare che, al momento
dell’esercizio dell’attività mediatoria, il nuovo ruolo non sia stato ancora costituito
dalle competenti commissioni provinciali».
In definitiva il ricorrente non ha fornito la prova necessaria per il

fattuale (che appare del tutto nuovo) circa “l’estensione” della
cancellazione, che non riguarderebbe l’attività mediatoria. Al riguardo,
sarebbe stata necessaria una specifica attività probatoria, consentita in
sede di rinvio per effetto del dictum della sentenza della Corte di
cassazione, attività questa che la Corte di merito, in sede di rinvio, ha
ritenuto non svolta.
3. Il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 2 ottobre 2013

diritto al compenso. Né in questa sede può aver rilievo l’argomento

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