Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1178 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.A., residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti TINELLI

Giuseppe e Giovanni Contestabile, nello studio dei quali, in Roma Via

delle Quattro Fontane, 15, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/28/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 28, in data 13.12.2006, depositata l’11

gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5900/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 235/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 28, il 13.12.2006 e DEPOSITATA l’11 gennaio 2007.

La Commissione Regionale, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, considerando illegittimo il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, per mancanza del previo parere del Consiglio di Stato, e, quindi, ritenendo illegittima l’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEP, IVA ed IRAP, per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 e della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, deducendosi la legittimità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ancor quando non assistito dal parere del Consiglio di Stato.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Il ricorso va esaminato, richiamando il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità del D.M. 29 gennaio 1996, adottato in base al disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, atteso che nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (Cass. n. 9129/2006, Corte Costituzionale n. 297/2004).

5 – Data la realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 29.10.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, non ostandovi le argomentazioni svolte – da ultimo – nella indicata memoria, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè, attenendosi ai richiamati principi, proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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