Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1178 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11488-2011 proposto da:

P.F.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

SCAGLIOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato RINALDO

GEREMIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO DE LA FOREST DE DIVONNE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

E.O.S. S.C.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

E.O.S. S.C.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO VULPETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MENNA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

SCAGLIOLA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

giudizio;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè contro

PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1225/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2011 R.G.N. 1047/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato DEMICHELIS MARA per delega Avv. SCAGLIOLA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato LIPARI VALENTINA per delega Avv. VULPETTI VALENTINO;

udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO;

udito l’Avvocato DE LA FOREST DE DIVONNE MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

assorbito ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza 10 gennaio 2011, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da P.F.P. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di condanna di Periodici san Paolo s.r.l. e E.O.S. s.c.a.r.l. (rispettivamente cedente e cessionaria del ramo d’azienda cui il lavoratore era addetto) al risarcimento del danno da demansionamento subito sia prima che dopo la cessione, della cui illegittimità pure chiedeva l’accertamento, sotto vari profili.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva, come già il Tribunale, che pure nell’indubbio graduale mutamento di mansioni (che aveva interessato tutti i dipendenti del Centro Stampa dello stabilimento di S. Paolo di Alba poi oggetto di cessione, per effetto del suo ridimensionamento a vantaggio del CED di Milano), la prova del demansionamento (anche negando, in difetto di un chiaro consenso del lavoratore, l’esistenza del relativo patto, invece ritenuta dal primo giudice), nè tanto meno di un danno dipendente da esso. Con la conseguenza della carenza di interesse ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda, peraltro preesistente pienamente legittimo.

Con atto notificato il 22 aprile 2011 P.F.P. ricorre per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono Periodici san Paolo s.r.l. e E.O.S. s.c.a.r.l. con distinti controricorsi: quello della seconda contenente ricorso incidentale condizionato con cinque motivi, con replica del lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 276 del 2003 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per il mancato accertamento della concreta autonomia funzionale del ramo d’azienda trasferito, nell’insufficienza della sua individuazione nella mera preesistenza e identificazione dalle parti interessate.

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in relazione alla sussistenza e legittimità della cessione del ramo d’azienda in questione, per sua preesistenza e concreta individuazione e autonomia, in difetto di accertamento in concreto, alla luce dei documenti (in particolare contratto di fornitura intimamente collegato a quello di trasferimento del ramo) e delle prove orali non attentamente valutati, dell’inesistenza di alcuna preesistenza nè autonomia.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1414 e 1418 c.c., in combinato disposto con la L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, sul fatto controverso e decisivo della dissimulazione da Periodici san Paolo s.r.l., con l’illegittima cessione di ramo d’azienda, di un licenziamento collettivo.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1345 e 1346 c.c., in combinato disposto con la L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24, e L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, sul fatto controverso e decisivo dell’elusione dell’applicazione della tutela reale (trasferimento del lavoratore ad un imprenditore in regime di tutela obbligatoria), per la natura del contratto di cessione di ramo di azienda di negozio in frode della legge o comunque illecito per comunanza di motivo illecito ad entrambe le parti, fin dall’inizio consapevoli della dipendenza del ramo ceduto, come evidente dal contratto di fornitura allegato alla cessione, tenuto nascosto ai lavoratori.

Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1414 e 1406 c.c., in combinato disposto con l’art. 1427 c.c., nonchè omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, sull’incontestata circostanza della mancanza di consenso del lavoratore ceduto, in assenza di una struttura aziendale autonoma oggetto di trasferimento.

Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., u.c., e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nonchè omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per l’illegittimità dell’appalto di servizi contestuale alla cessione del ramo d’azienda tra le stesse parti, in difetto dei requisiti di preesistenza di un’organizzazione imprenditoriale, assuntrice del rischio di gestione economica e titolare della direzione e organizzazione dei lavoratori nel proprio interesse.

Con il settimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 2112 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per la sussistenza, indipendentemente dall’esistenza di un danno, pure denunciato, da demansionamento, del proprio interesse ad agire per l’accertamento di illegittimità della cessione di ramo d’azienda, per l’obiettivo interesse alla corretta individuazione del datore di lavoro, tenuto poi conto dei negativi riflessi subiti, in particolare, per la perdita della tutela reale e il riscatto dei contributi da coltivatore diretto per l’accesso al prepensionamento.

Con l’ottavo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2112 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per il mancato accertamento del demansionamento subito fin da prima della cessione di azienda per l’adibizione dalle mansioni di programmatore analista a quelle di operatore di sala macchine, ben risultante dalle prove documentali e orali acquisite e così pure del danno, chiaramente individuato nella perdita di professionalità, da liquidare in via equitativa sulla base del parametro offerto della metà della retribuzione percepita per ogni mese di dequalificazione, e nel danno biologico.

Con il nono, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., in riferimento agli artt. 2112 e 2103 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per omessa integrazione istruttoria, nonostante la richiesta di ammissione delle prove e delle C.t.u. dedotte.

Con il primo motivo, E.O.S. s.c.a.r.l. a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’assegnazione al lavoratore da Periodici San Paolo s.r.l. di mansioni inferiori in alternativa al licenziamento, per la sua condizione di crisi aziendale, configurandosi poi un patto di demansionamento, ben configurabile anche per fatti concludenti, ravvisabili nella denuncia di demansionamento solo nel 2007 a fronte di una presunta soggezione ad una condotta datoriale dequalificante dal 2001, accettata nella prospettiva di un prepensionamento.

Con il secondo, essa deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine agli elementi di esclusione dell’esistenza di un patto di demansionamento.

Con il terzo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, per la mancata pronuncia sull’eccezione preliminare (in primo grado e reiterata in appello) di decadenza del lavoratore dall’impugnazione relativa alla cessione del ramo d’azienda: questione riproposta dalla parte vittoriosa, in quanto non trattata dai giudici di merito, senza esplicita dichiarazione di assorbimento.

Con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, per la mancata pronuncia sull’eccezione preliminare (in primo grado e reiterata in appello) di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di cessione di ramo di azienda per intervenuta transazione.

Con il quinto, essa deduce vizio di omessa motivazione e in subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, sulla non imputabilità a sè del demansionamento del lavoratore, pur nella consapevolezza della natura di mera difesa della deduzione, non trattata dalle corti di merito in quanto assorbita dal rigetto della domanda di demansionamento.

Per evidenti ragioni di pregiudizialità logico – giuridica, occorre avviare l’esame dal settimo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., art. 2112 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per la sussistenza, indipendentemente dall’esistenza di un danno da demansionamento, dell’interesse ad agire del lavoratore per l’accertamento di illegittimità della cessione di ramo d’azienda, per l’obiettivo interesse alla corretta individuazione del datore di lavoro), congiuntamente esaminabile, per evidenti ragione di stretta connessione, con l’ottavo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2112 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per il mancato accertamento del demansionamento subito fin da prima della cessione di azienda per l’adibizione dalle mansioni di programmatore analista a quelle di operatore di sala macchine e così pure del danno, chiaramente individuato).

Essi sono infondati.

La Corte d’appello ha, infatti, individuato il petitum della domanda proposta dal lavoratore esclusivamente nel demansionamento lamentato, sia prima che dopo il pure denunciato, siccome illegittimo, trasferimento di ramo d’azienda da Periodici san Paolo s.r.l. a E.O.S. s.c.a.r.l., che ha rigettato avendone escluso l’allegazione (e tanto meno la prova) di uno specifico danno da esso dipendente.

Ed infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nella chiara affermazione secondo cui: “Va poi, a completamento, osservato che, non essendo stato dedotto e provato alcun danno dal demansionamento, non è dato vedere l’interesse ad agire per sentir dichiarare una illegittimità di cessione di ramo d’azienda… dalla quale non è provata la derivazione di danni concretamente individuabili in capo al lavoratore” (penultimo capoverso di pg. 19 della sentenza).

Una tale individuazione dell’oggetto della domanda, così come inequivocabilmente risultante dal tenore e dall’impostazione della sentenza (di particolare nitidezza nella parte espositiva del fatto processuale, nel dare atto del rigetto dal Tribunale di Alba del “ricorso con il quale P.F.P…. impugnando sotto molteplici profili la cessione di ramo d’azienda tra la prima e la seconda, chiedeva la condanna di entrambe al risarcimento del danno a lui derivato dal demansionamento al quale sarebbe stato sottoposto, sia presso la prima, sia per effetto del suddetto trasferimento di ramo d’azienda, presso la seconda”), non è stata censurata dall’odierno ricorrente: come sarebbe stato invece necessario con specifico motivo di doglianza per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo di violazione del principio posto dall’art. 112 c.p.c., di corrispondenza del chiesto al pronunciato.

Sicchè, appaiono non pertinenti le sue argomentazioni, pure in linea teorica corrette, della ricorrenza di un interesse del lavoratore, in tema di trasferimento di azienda, all’accertamento in giudizio che un determinato complesso di beni, oggetto di trasferimento, non integri un ramo di azienda e a far dichiarare, in assenza del proprio consenso, l’inefficacia della cessione nei suoi confronti, in quanto il mutamento della persona del debitore non è indifferente per il creditore (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617): dal momento che la solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall’art. 2112 c.c., ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto esistenti al momento del trasferimento dell’azienda e non quelli futuri, onde è configurabile un pregiudizio a carico del lavoratore in caso di cessione dell’azienda a soggetto meno solvibile (Cass. 15 aprile 2014, n. 8756).

Nel caso di specie, come appena dimostrato, nessun’altra domanda è stata concretamente proposta dal lavoratore, così da prefigurare un interesse effettivo ad una pronuncia in tema di trasferimento di ramo d’azienda, per il completo suo assorbimento dall’accertata carenza di allegazione di uno specifico danno da demansionamento.

Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione, con motivazione congrua e corretta, esente da vizi logico – giuridici, dei principi, infondatamente denunciati come violati, in materia di deduzione del danno in questione.

In proposito, come ancora recentemente ribadito da questa Corte, è indubbio che l’assegnazione a mansioni inferiori rappresenti fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Ed infatti, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali. Ed inoltre, il demansionamento è potenzialmente idoneo a pregiudicare beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti: particolare rilievo assumendo, a questo proposito, la dignità personale del lavoratore che costituisce diritto inviolabile, a norma degli artt. 2, 4 e 32 Cost. Sicchè, la lesione di tale diritto, rappresentata dai pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa, ha attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell’uomo con se stesso (Cass. 12 giugno 2015, n. 12253).

Tuttavia, chiarita l’astratta potenzialità lesiva dell’assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, si deve precisare che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale, non derivando automaticamente dall’inadempimento datoriale l’esistenza di un danno solo in ragione della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo: e pertanto esso non è ravvisabile in re ipsa, ma esige una specifica allegazione dell’esistenza di un pregiudizio, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (Cass. s.u. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 settembre 2009, n. 20980; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327).

Il che non esclude che, ferma la dimostrazione del danno da demansionamento in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, la prova possa avvenire anche per presunzioni, per la quale dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 10 aprile 2010, n. 8893): purchè, si intende, oggetto di specifica allegazione dal lavoratore (Cass. 23 settembre 2016, n. 18717).

Ebbene, nel caso di specie, P.F.P. non ha adempiuto ad una specifica allegazione del danno professionale lamentato, non essendo tale l’individuazione del “danno immediato e diretto dovuto alla dequalificazione… consistente secondo la giurisprudenza di legittimità sia nel pregiudizio derivante dalla capacità acquisita dal lavoratore che alla mancata acquisizione di una maggiore capacità”, fattane nel ricorso introduttivo (come riportato per estratto a pg. 85 del ricorso): del tutto evidente essendo il tenore assolutamente generico (de relato dalla definizione della giurisprudenza di legittimità) della deduzione, priva di alcuno specifico, nè concreto riferimento alla propria condizione personale.

Ma neppure può ritenersi adeguatamente allegato, con idonea offerta di mezzi di prova (come invece rivendicato dall’ultimo capoverso di pg. 89 al primo di pg. 92 del ricorso), il preteso danno alla salute: avendo al riguardo la Corte correttamente ritenuto il difetto di correlazione con la patologia predicata all’attività lavorativa e negativamente valutato, senza alcuna contraddizione, la documentazione prodotta dal lavoratore (per le ragioni esposte all’ultimo capoverso di pg. 16 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame di ogni altro motivo di censura, discende coerente il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato e la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna P.F.P. alla rifusione, in favore delle società controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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