Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11779 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCUDERI MATTEO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA “ACQUE MANGANELLI S.R.L.”;

– intimato –

avverso la sentenza n. 775/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/06/2008 R.G.N. 1392/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9 giugno 2008, la Corte d’Appello di Catania respingeva il gravame svolto dal T.M. contro la sentenza che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Acque Manganelli srl, per inottemperanza dell’onere probatorio in ordine alle differenze retributive e per TFR vantate nei confronti della curatela del Fallimento Acque Manganelli s.r.l., e accolto la domanda di rivalutazione monetaria sugli importi dovuti fino alla definitività dello stato passivo.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la deduzione dinanzi al giudice dell’opposizione dell’erroneità del provvedimento del giudice delegato al Fallimento di Acque Manganelli s.r.l. concerneva le differenze retributive dovute, in ulteriori importi rispetto a quelli riconosciuti dal giudice delegato, alla stregua del CCNL di settore applicato dalla società sin dal 1980, ovvero ex art. 36 Cost., nonchè a titolo di indennità per ferie e festività non godute, nonchè per tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario e TFR e rivalutazione monetaria a far data dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio non aveva potuto assolvere l’incarico affidatogli per non aver nè rinvenuto nel fascicolo, nè ottenuto dal difensore del lavoratore, alcuna utile documentazione;

la decisione del giudice di primo grado, in ordine all’onere di parte ricorrente di dare prova dell’erroneità dei calcoli effettuati dall’ufficio fallimentare, evidenziava che il lavoratore non avesse adempiuto all’onere probatorio di provare il fatto costitutivo della pretesa e non riconosceva implicitamente, diversamente da quanto dedotto, il diritto all’applicazione del CCNL;

la mancata produzione del libretto di lavoro non consentiva di dimostrare nè inizio e fine del rapporto di lavoro, nè qualifica del lavoratore;

la mancata produzione delle buste paga non consentiva di accertare l’ammontare delle retribuzioni percepite;

– non vi era prova degli elementi indicativi dell’applicabilità del ccnl; le fotocopie delle buste paga in atti, neanche inerenti al lavoratore, non dimostravano alcuna prassi costante e prolungata di applicazione delle clausole del CCNL;

– il lavoratore non aveva fornito alcuna prova degli elementi che era tenuto a dimostrare, neanche quanto alle indennità richieste a vario titolo (ferie, festività non godute; 13A e 14A mensilità, TFR).

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Fallimento Acque Manganelli s.r.L, in persona del curatore, è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1362 e 2069 c.c., art. 36 Cost., art. 112 c.p.c, e omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la sentenza di meritoescluso l’applicabilità del CCNL per dipendenti delle aziende acquedottistiche private benchè il datore di lavoro, non iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti, con comportamento concludente vi avesse aderito nella regolamentazione del rapporto e per non aver tratto, dalla mancata contestazione dell’applicabilità del contratto collettivo invocato, le pertinenti conseguenze. 11 motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, possano avere efficacia vincolante per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e per coloro che vi abbiano prestato adesione implicita desumibile dalla sua applicazione, in concreto, nello svolgimento del rapporto di lavoro, e se tali contratti, in caso contrario, possano essere comunque assunti, ai sensi dell’art. 36 Cost., quale parametro per determinare la giusta retribuzione.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di merito rigettato la domanda sull’erroneo convincimento secondo cui il lavoratore non aveva dato prova dell’erroneità dei calcoli effettuati dall’ufficio fallimentare che aveva ammesso importi inferiori e che non aveva dato prova degli elementi che per sua stessa ammissione era tenuto a dimostrare. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se in applicazione del principio generale dell’art. 2697 c.c., secondo cui il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ove egli chieda la retribuzione contrattuale, l’atto costitutivo deve ritenersi l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (durata e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni nella corretta misura, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse; ove, invece, chieda l’adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatti costitutivi della pretesa devono ritenersi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’insufficienza del compenso percepito.

6. Entrambi i motivi sono inammissibili. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è inammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009).

7. Nella specie, l’illustrazione di ciascun motivo, per i diversi profili di censure per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con un unico quesito non formulato in maniera specifica e pertinente rispetto alla fattispecie e alla regula iuris cui si riferisce la censura di violazione di legge (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) e senza indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni per le quali la motivazione è reputata insufficiente, sicchè il Giudice di legittimità possa valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perchè non rispettoso dei requisiti imposti dall’art. 366-bis c.p.c. – al fine di assicurare un accesso consapevole e meditato al giudizio di legittimità, onde consentire a questa Corte il miglior perseguimento del suo fine istituzionale -, applicabile alle impugnazioni avverso sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex miltis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

9. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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