Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11779 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30502 – 2018 R.G. proposto da:

Avvocato L.G.D. – c.f. (OMISSIS) – ai sensi dell’art. 86

c.p.c. da se medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso il

proprio studio in Canicattì, al viale Regina Elena, n. 60.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Agrigento in data 18.7.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto in data 29.11.2017 il tribunale di Agrigento liquidava in favore dell’avvocato L.G.D., difensore di V.V., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio da costui promosso nei confronti di Angelo Cutugno innanzi allo stesso tribunale, la somma di Euro 400,00.

2. L’avvocato L.G.D. proponeva opposizione.

Deduceva che i compensi a lui spettanti erano pari al maggior ammontare di Euro 4.835,00; che non era stato liquidato il rimborso forfetario delle spese generali.

Instava per la riforma dell’opposto decreto.

2.1. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

3. Con ordinanza in data 18.7.2018 il tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione.

Dava atto il tribunale che V.V. (difeso dall’avvocato L.G.D.) aveva agito in giudizio con colpa grave, siccome aveva esperito domanda del tutto destituita di fondamento; che in tal guisa si sarebbe appieno giustificata – in presenza di opposizione incidentale del Ministero – la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato L.G.D.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 82 e s.s. e dell’art. 136 nonchè del D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che il tribunale, “anzichè concentrarsi su una presunta, ed invero, insussistente mala fede, avrebbe dovuto accertare l’irrisorietà della liquidazione degli onorari ed elevarli secondo le tariffe vigenti” (cosi ricorso, pag. 4).

Deduce che l’attività professionale espletata è integralmente documentata, sicchè l’importo di Euro 4.835,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, all’uopo richiesto, siccome conforme alle tariffe vigenti, è senz’altro dovuto.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4,; il vizio di motivazione apparente.

Deduce che, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, la sentenza pronunciata in prime cure, nel giudizio promosso da V.V. nei confronti di C.A., è stata appellata, tant’è che il gravame pende dinanzi alla corte d’appello di Palermo.

Deduce che, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, nel corso del giudizio promosso da V.V. nei confronti di C.A. l’attore ha richiesto la verificazione della scrittura privata dal convenuto disconosciuta.

Deduce che, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, nel corso del giudizio promosso da V.V. nei confronti di C.A. il teste V.C. ha confermato la corresponsione della somma di Euro 10.000,00.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè del D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’omessa liquidazione, da parte del primo giudice, del rimborso forfetario delle spese generali.

9. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi; con ambedue i mezzi invero il ricorrente denuncia una omissione di pronuncia (il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto: cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

Si giustifica pertanto la disamina contestuale dei mezzi de quibus; entrambi i mezzi di impugnazione sono in ogni caso immeritevoli di seguito.

10. Ebbene, negli esposti termini, il vizio di (asserita) omessa pronuncia non risulta denunciato in maniera rituale.

Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

Invero gli gli esperiti mezzi di impugnazione non solo non contengono alcun riferimento alla nullità della decisione, ma prospettano appunto, sia alla stregua dell’enunciazione di cui alle relative rubriche sia alla stregua del relativo complessivo tenore, tout court la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e s.s. e art. 136 nonchè del D.M. n. 55 del 2014 ed, unicamente il terzo motivo – circostanza comunque insufficiente – dell’art. 112 c.p.c., in ogni caso nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11. Il secondo motivo di ricorso parimenti è immeritevole di seguito.

11.1. Con il secondo mezzo il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio di “fatto” alla cui stregua il tribunale di Agrigento ha assunto che nel procedimento definito (dal tribunale di Agrigento) con la sentenza n. 1648/2017 V.V. (difeso dall’avvocato L.G.D.) ha agito con colpa grave.

11.2. Ebbene, nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (alla cui stregua il motivo in esame, a rigore, si qualifica) ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale risulta in toto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

Da un lato, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale di Agrigento ha ancorato il suo dictum.

Dall’altro, è da ritenere che il tribunale di Agrigento non ha omesso la disamina del fatto controverso che riveste carattere di decisività.

Si tenga conto, ulteriormente, che nel segno della surriferita statuizione delle sezioni unite, per un verso, non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione, per altro verso, non si configura di certo nel caso de quo l’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

12. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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