Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11779 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1096-2015 proposto da:
INFOMATIC SRL, in persona dell’amministratore unico sig.ra
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 95 (TEL.
(OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato SERGIO PICCAROZZI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GILBERTO GIUSTI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BLT ENTERPRISE SRL in persona del legale rappresentante Ing.
N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo
studio dell’avvocato CISBANI FABIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIERO MELANI GRAVERINI giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1794/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la s.r.l. Infomatic ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della s.r.l. BLT Enterprise, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 21 novembre 2013, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, del 22 gennaio 2008;
che la s.r.l. BLT Enterprise ha resistito con controricorso;
che successivamente la società Infomatic ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la società BLT Enterprise ha dichiarato di aderire alla richiesta.
Considerato che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017