Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11779 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 05/05/2021), n.11779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3238/2018 r.g. proposto da:

S.R., S.V.I., S.M., in

proprio e quali eredi di S.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO SASSO;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, nonchè del socio

accomandatario P.R., in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato COSIMO TATO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS Stanislao, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avv. Maurizio Sasso, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Cosimo Tatò, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 7 agosto 2017, ha respinto l’appello proposto da S.R., V.I. e M. avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato inammissibile la domanda L. Fall., ex art. 101, dagli stessi avanzata, in proprio e nella qualità di eredi di S.P., di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), del credito risarcitorio vantato in conseguenza della morte del loro congiunto, già dipendente della fallita, avvenuta a seguito di un incidente sul lavoro.

La corte territoriale, condividendo la decisione del primo giudice, ha ritenuto inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva, in quanto la medesima domanda era stata già proposta dai S. in via tempestiva e, dopo essere stata respinta dal g.d. perchè “allo stato non provata”, aveva formato oggetto di un giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 99, dapprima sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna di P.R. per il reato di omicidio colposo e, successivamente, dichiarato estinto per tardiva riassunzione.

2. La sentenza è stata impugnata dai soccombenti, in proprio e nella qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) s.a.s., nonchè del socio accomandatario P.R., ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 32121/2019 la causa è stata rimessa dalla sesta sezione civile a quella ordinaria e, dunque, alla pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 101 e 98, in relazione all’art. 310 c.p.c., comma 1. Assumono che la corte d’appello non ha tenuto conto della diversità delle situazioni processuali determinatesi fra il giudizio di opposizione allo stato passivo e il giudizio di ammissione tardiva, fondati su titoli (causae petendi) e presupposti giuridici distinti. Rilevano al riguardo che la pronuncia di estinzione del giudizio L. Fall., ex art. 99, di natura meramente processuale, non era idonea a dar luogo alla formazione del giudicato in ordine all’inesistenza del diritto sostanziale dedotto e, dunque, a precludere la riproposizione della domanda volta all’accertamento del credito risarcitorio, atteso che, in sede di insinuazione tempestiva, il g.d. l’aveva respinta con statuizione anch’essa di natura processuale, ovvero perchè “allo stato” il credito non risultava provato, mentre in sede tardiva detta domanda si fondava sulle prove raccolte nel procedimento penale svoltosi a carico di P.R. e sulla sentenza che lo aveva condannato per il reato di omicidio colposo. Osservano, inoltre, che, anche alla luce della normativa comunitaria e della riforma della L. Fall., in cui il legislatore ha inteso eliminare ogni riferimento ad ipotesi di decadenza, “lo schema” del giudicato interno non è più operante, ancor più quando, come nella specie, il g.d. non abbia in concreto negato l’esistenza del diritto, ma si sia limitato a rilevarne la mancanza di prova “allo stato”. Richiamano infine, a sostegno del loro assunto, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella disciplina fallimentare anteriore alla riforma, in caso di estinzione del giudizio L. Fall., ex art. 101, la domanda tardiva può essere riproposta.

2. Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla diversità di petitum e di causa petendi della domanda tempestiva di ammissione e di quella tardiva, nonchè, sempre in ragione del mancato rilievo della diversità delle due domande, la violazione della L. Fall., art. 101. Deducono in proposito che nel primo giudizio era stata dedotta la responsabilità risarcitoria della fallita quale datrice di lavoro del defunto, mentre nel giudizio introdotto in via tardiva la diversa responsabilità di P. quale autore del reato.

3. Il ricorso deve essere respinto.

3.1 Va subito osservato che il secondo motivo di doglianza è inammissibile per difetto del requisito della specificità, in quanto i ricorrenti non hanno allegato al ricorso gli atti introduttivi dei giudizi L. Fall., ex art. 99 ed ex art. 101, nè ne hanno indicato l’esatta collocazione processuale, così precludendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero le due domande si fondassero su titoli diversi ed avessero ad oggetto differenti petita.

Costituisce infatti orientamento costante e consolidato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli in via generica, senza trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso, senza allegarli all’atto e senza fornire puntuali indicazioni, necessarie alla loro individuazione all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020, Cass., Sez. 6-3 – Sentenza n. 19048 del 29/9/2016).

Ne consegue l’insindacabilità, nella presente sede, dell’accertamento compiuto dai giudici del merito in ordine all’identità delle due domande di cui si controverte.

3.2 Il primo motivo è invece infondato.

3.2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’estinzione del giudizio di opposizione allo stato passivo ha comportato, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2 e art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della pronuncia, emessa dal g.d. nel decreto impugnato, di rigetto della domanda di ammissione da essi proposta in via tempestiva.

3.2.2. Il giudice d’appello ha dunque fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte (ed al quale il collegio presta piena adesione e intende dare continuità) secondo cui, stante il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo, “in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per “petitum” e “causa petendi”, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva” (fra molte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24049 del 10/11/2006; Cass. sez. L, Sentenza n. 10882 del 28/06/2012, Cass. Sez. 1, n. 14936 del 20/7/2016).

3.2.3. L’assunto dei ricorrenti, i quali sostengono che, nella specie, il giudicato interno non sarebbe ravvisabile in ragione del fatto che il giudice delegato ha negato l’ammissione allo stato passivo non per inesistenza del diritto sostanziale, ma per mancanza di prova del credito “allo stato degli atti”, ovvero per ragioni meramente processuali, non è condivisibile, in quanto non tiene conto che il nostro ordinamento non ammette pronunce “allo stato degli atti”.

3.2.4 Ne consegue che, qualora il giudice abbia respinto una domanda perchè sfornita di prova “allo stato degli atti”, tale accertamento negativo costituisce una pronunzia di rigetto che, una volta passata in giudicato, preclude la riproposizione della domanda fra le stesse parti (così: Cass. 1357/1967; Cass. 698 del 1972; Cass. 1902/1974; Cass. 715/1980; v. anche Cass. 7302/2001, nonchè Cass. 6853/1986, secondo cui “le sentenze, fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio”).

3.2.5.Va d’altro canto ricordato che, in tema di azioni di risarcimento del danno, il pregiudizio subito deve essere non solo allegato, ma anche provato dall’attore, con la conseguenza che, se la prova del pregiudizio non sia stata fornita,la decisione del giudice del merito non potrà che avere un esito negativo sulla base delle risultanze probatorie non offerte o comunque ritenute insufficienti: ciò determina il medesimo meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto dell’art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui – una volta pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica – il dictum del giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa.

3.3.Va ancora rilevato che le sentenze di questa Corte richiamate in ricorso e in memoria dai ricorrenti (Cass. 12855/2010, Cass. 814/2016, Cass. 19930/2017) attengono a fattispecie diverse dalla presente: la prima costituisce applicazione della regola generale di cui all’art. 310 c.p.c., comma 1, anche al giudizio introdotto dalla domanda di insinuazione tardiva (nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) e si fonda, peraltro, sull’espresso rilievo della natura non impugnatoria di tale giudizio, a differenza di quello nascente dall’opposizione proposta contro il decreto del g.d.; la seconda e la terza riconoscono invece l’ammissibilità di una domanda di insinuazione tardiva proposta dal cessionario di un credito, nel caso in cui il cedente abbia rinunciato alla già ottenuta ammissione tempestiva di quel credito allo stato passivo.

I principi enunciati in tali sentenze non possono, all’evidenza, trovare applicazione nel caso in esame, in cui la domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo non è stata rinunciata nè è stata dichiarata inammissibile per ragioni di rito, ma è stata rigettata per mancanza di prova, con pronuncia, dunque, idonea ad essere coperta dal giudicato interno endofallimentare.

3.5 Da ultimo, i ricorrenti deducono che dall’accertamento in sede penale scaturirebbe ex se il diritto all’ammissione allo stato passivo, predicando, dunque, la violazione dell’art. 6 CEDU nel caso in cui si dovesse confermare la decisione della corte di merito, con conseguente negazione del diritto sostanziale.

Sul punto, giova ricordare, in senso contrario, quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 11269/2018, secondo cui “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”.

Ne consegue che, per un verso, l’accertamento in sede penale del fatto-reato non determina automaticamente la sussistenza di un danno non patrimoniale e che, per altro verso, una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU non è predicabile nel caso di specie, in cui i ricorrenti hanno avuto la possibilità di provare in via di insinuazione tempestiva il loro diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, con domanda sulla quale si è formato, tuttavia, il giudicato endofallimentare di rigetto, preclusivo della riproposizione della medesima domanda in via tardiva.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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