Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11778 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30392 – 2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

F.E. – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

e

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di

CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1097/2018 della corte d’appello di Cagliari;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto in data 12.10.2015 il tribunale di Oristano liquidava in favore dell’avvocato F.E., quale difensore d’ufficio di M.S., imputato nel procedimento penale innanzi al medesimo tribunale ed iscritto al n. 500/2009 r.g.n. r., il compenso di Euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

2. L’avvocato F.E. proponeva opposizione.

Chiedeva, in riforma dell’opposto decreto, che i compensi fossero liquidati nella misura di Euro 12.433,00, corrispondente ai valori medi, ovvero, in subordine, nella misura di Euro 5.797,36, corrispondente ai valori minimi.

2.1. Si costituiva il Ministero della Giustizia.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

3. Con ordinanza in data 1.4.2016 il tribunale di Oristano rigettava il ricorso in opposizione.

4. Avverso tale ordinanza l’avvocato F.E. proponeva appello. Resisteva il Ministero della Giustizia.

Interveniva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

5. Con sentenza n. 1097/2018 la corte d’appello di Cagliari accoglieva per quanto di ragione l’appello ed in parziale riforma dell’ordinanza in data 1.4.2016 del tribunale di Oristano dichiarava inapplicabile la decurtazione di 1/3 di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

F.E. non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5),; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6.

Deduce che l’opposizione esperita dall’avvocato F.E. avverso il decreto in data 12.10.2015 era da ricondurre alla previsione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Deduce che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6, l’ordinanza in data 1.4.2016 del tribunale di Oristano non era appellabile.

Deduce quindi che l’appello proposto dall’avvocato F.E. avverso l’ordinanza dell’1.4.2016 del tribunale di Oristano era senz’altro inammissibile.

9. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

10. E’ fuor di dubbio che l’opposizione che l’avvocato F.E. ebbe ad esperire avverso il decreto in data 12.10.2015, è da ricondurre al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e degli artt. 702 bis c.p.c. e s.s..

E’ indubitabile al contempo che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6 del “l’ordinanza che definisce il giudizio (di opposizione) non è appellabile”. Tanto nel quadro della più ampia prefigurazione del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, ove è stabilito che al giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 si applica il rito sommario di cognizione, salvo quanto diversamente previsto – appunto – dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

11. Sussiste quindi la denunciata violazione di legge in dipendenza dell’inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza dell’1.4.2016 del tribunale di Oristano.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1097/2018 della corte d’appello di Cagliari va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382c.p.c., comma 3, ultima parte.

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna di F.E. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Nessuna statuizione in tema di spese va assunta nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

12. In ogni caso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso;

cassa senza rinvio la sentenza n. 1097/2018 della corte d’appello di Cagliari;

condanna F.E. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari, spese che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito;

condanna F.E. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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