Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11778 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lazio, Sezione distaccata di Latina, n. 498/39/05, depositata in data

29.6.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

11 gennaio 2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

1.1 – F.P.V. impugnava l’atto con cui L’Ufficio Iva di Frosinone, rilevata la tardività del versamento relativo alla liquidazione del febbraio 1993, richiedeva il pagamento della sanzione, determinata ai sensi della norma, ritenuta più favorevole, contenuta nel D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

1.2 – – La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, con la decisione meglio indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 420/04/2001 della CTP di Frosinone, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

1.3 Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione l’Agenzia dell’Entrate, deducendo due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Diritto

2.1 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (recte, n. 4), assoluta carenza di motivazione, è fondato, e deve essere accolto.

Invero la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio, dopo aver precisato, nella parte narrativa, che le censure dell’appellante si incentravano sull’inapplicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48 ha affermato, senza aggiungere altro, che “la sanzione irrogata è eccessiva, in quanto le irregolarità dovevano essere sanzionate nella misura del 5 per cento dell’imposta tardivamente versata”.

Appare del tutto evidente come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni in base alle quali l’appello viene rigettato. Invero non può non rilevarsi la natura apodittica, che si risolve in totale carenza di motivazione, della mera affermazione, priva di qualsiasi argomentazione, della misura eccessiva della sanzione. Risulta pertanto integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4. (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

2.3 La sentenza impugnata (rimanendo il secondo motivo interamente assorbito) deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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