Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11778 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8090/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 16/06/2014, depositata il

24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, la sentenza resa dalla CTR Campania n. 8090/2014/04, depositata il 24.9.2014, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di S. S. per decorso del termine semestrale in ragione dell’applicazione al caso di specie del nuovo regime del termine di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

A sostegno del motivo la ricorrente deduce che la CTR non aveva considerato la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli e ricorsi per cassazione disposta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, operante dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, applicabile in relazione al valore della controversia. Ragion per cui il termine di impugnazione relativo alla sentenza della CTP, pubblicata il 25.11.2011, doveva ritenersi interrotto nel detto periodo, sicchè la notifica dell’appello avvenuta il 9.10.2012 doveva ritenersi tempestiva.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è fondato.

Ha errato il giudice di merito nel ritenere inammissibile l’appello per tardività. Ed infatti, tenuto conto del valore della lite – Euro 9.500,00 – avrebbe dovuto ritenere applicabile la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, operante dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. E poichè risulta dalla sentenza impugnata che la pronunzia di primo grado venne depositata il 25.11.2011, la CTR era tenuta ad applicare, rispetto alla notifica dell’appello indicata dalla parte ricorrente come avvenuta il 9.10.2012, la sospensione del termine semestrale facendo decorrere il termine lungo a far data dall’1 luglio 2012 per effetto del ricordato art. 39. Da ciò non poteva che derivare, rispetto al profilo di censura qui controverso, la piena tempestività dell’impugnazione.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania per nuovo esame e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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