Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11777 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35193-2018 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 86,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Melucco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Alessandro Vincenzo Frittelli;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6188/2018 del Tribunale di Roma, depositata il

24/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. Casadonte Annamaria.

Fatto

RILEVATO

che:

– con il presente ricorso è impugnata la sentenza d’appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione in relazione ad una delle due ordinanze-ingiunzione emesse ciascuna per sanzionare l’emissione di un assegno in violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegni senza autorizzazione);

– in particolare il Tribunale di Roma statuiva che rispetto all’assegno di Euro 25.000,00 non era stata fornita la prova della comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione e pertanto mancava l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo come dedotto dall’opponente;

-diversamente secondo il Tribunale non sussistevano dubbi rispetto all’altro assegno e perciò veniva con riguardo ad esso confermato il rigetto dell’opposizione;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura di Roma;

– su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai

sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia l’erronea applicazione dell’onere della prova, che – ad avviso del ricorrente graverebbe -sulla Prefettura (rimasta contumace), è inammissibile perchè non considera il tenore della deduzione svolta dall’opponente in riferimento all’assegno di Euro 95.088,07;

– va rilevato infatti che, rispetto a detto assegno, oggetto dell’ordinanza-ingiunzione confermata dal giudice d’appello, l’opponente che aveva ammesso di avere emesso gli assegni postdatati, aveva eccepito il mancato protesto e non la mancata conoscenza della revoca dell’autorizzazione;

– ebbene, la correttezza della conclusione del giudice d’appello va verificata alla stregua del principio secondo il quale è onere dell’opponente svolgere una contestazione specifica dell’accertamento posto a fondamento della sanzione amministrativa irrigata (Cfr. Cass. 18072/2013);

– inoltre, va considerato che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 5426/2006);

– ciò posto, l’onere probatorio è stato coerentemente conformato dal giudice d’appello in rapporto alla specifica causa petendi dedotta dall’opponente e cioè il mancato protesto dell’assegno postdatato di Euro 95.000,00 e non, come invece dedotto per l’altro assegno, alla mancata conoscenza della revoca;

– conseguentemente, in assenza della prova della mancanza di colpa che incombeva sull’opponente, corretta appare la ripartizione dell’onere probatorio operata dal giudice d’appello; -il secondo motivo, con cui si denuncia il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri di acquisizione della prova è pure inammissibile, sulla scorta di quanto appena considerato in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, non ravvisandosi un dovere di attivazione di poteri ufficiosi a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dall’opponente;

– il terzo motivo, con cui si censura l’errata compensazione delle spese di lite, sull’assunto che il giudice d’appello – quale conseguenza dell’accoglimento totale del gravame – avrebbe dovuto condannare l’Amministrazione appellata, è parimenti inammissibile, atteso l’infondatezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di -appello;

– risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese di lite, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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