Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11777 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana, n.

48, nel Lo studio dell’avv. Silvio Bozzi; rappresentato e difeso

dall’Avv. Cavalluzzo Massimo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate Ufficio di Benevento dell’Agenzia delle

Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, n. 279/7/04,

depositata in data 26.10.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

11 gennaio 2010 dal cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

1.1 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Benevento avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato annullato, su ricorso proposto da M.P., l’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 1996, era stato accertato nei suoi confronti un maggior reddito per L. 155.049.000.

1.5 – Propone ricorso per cassazione il M., deducendo tre motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Diritto

2.1 – Preliminarmente deve constatarsi, trattandosi di circostanza rilevabile d’ufficio (Cass., 8 febbraio 2009, n. 3128), che nella decisione impugnata manca la sottoscrizione dell’estensore. Non risulta in alcun modo, per altro, che il presidente, la cui firma si apprezza in calce alla decisione, si sia sostituito al relatore, potendosi, anzi, tale circostanza fondatamente escludere, in considerazione della predisposizione della dicitura “il Relatore” (in corrispondenza della quale avrebbe dovuto apporti la sottoscrizione dello stesso), oltre a quella del Presidente.

2.2 – Soccorre in proposito il principio, che il Collegio condivide, ed al quale intende dare continuità, secondo cui, non discostandosi, in parte qua, la disciplina del procedimento tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36) da quella del giudizio ordinario, l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. nel testo modificato della L. 3 agosto 1977, n. 532, art. 6, determina, nel caso in cui l’impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l’applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza” (Cass., 26 maggio 2009, n. 12167; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1990, n. 12021, Cas. Sez. Un., 15 luglio 1991 n. 7828).

La giuridica inesistenza della decisione impugnata impone la rimessione della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale, prescindendo dall’esame dei motivi di ricorso.

PQM

Pronunciando sul ricorso, dichiara l’inesistenza della sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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