Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11777 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO,
presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RIJLI SALVATORE giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 104/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del
16/12/2013, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Calabria, con la sentenza n.104/08/14, depositata il 27.1.2014, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.S. contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per la ripresa a tassazione di IRPEF e IVA e rigettava il ricorso del contribuente. Riteneva la CTR che dalla documentazione prodotta dall’Ufficio era emersa l’errata liquidazione dei versamenti periodici ai fini della dichiarazione IVA per l’anno 2001 che il contribuente aveva indicato in eccesso rispetto a quelli realmente effettuati. Da ciò non poteva che desumersi la piena consapevolezza del contribuente circa la situazione prodotta dal medesimo anche per quel che riguardava le addizionali comunali e regionali, nemmeno potendosi ritenere prescritto il credito reclamato.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale l’Agenzia delle entrate non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12. La CTR, a fronte di una motivazione della cartella che aveva fatto unicamente riferimento al recupero di somme erroneamente sgravate, aveva indebitamente integrato l’insufficiente contenuto motivatorio dell’atto sulla base della documentazione prodotta dall’ufficio nel corso del giudizio.
La censura è manifestamente fondata.
La CTR ha incentrato l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio sulla circostanza che nel corso del giudizio era stato chiarito che il credito indicato in cartella nasceva dall’erronea quantificazione dei versamenti periodici IVA operata dal contribuente che aveva determinato un maggiore importo non corrisposto a titolo del detto tributo che con la cartella era stato conseguentemente chiesto il restituzione. Così facendo il giudice di appello, integrando il contenuto della motivazione della cartella impugnata sulla base di quanto esposto dall’ufficio nel corso del giudizio, non si è uniformato al principio, più volte espresso da questa Corte, alla cui stregua la motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. All’interno della motivazione, pertanto, devono essere indicati gli elementi che l’ufficio ha posto a base della pretesa, non potendo l’amministrazione integrare le proprie ragioni in corso di giudizio – cfr. Cass. n. 9810/2014; Cass. n. 25879/2015 -.
Orbene, nel caso di specie la CTR, a fronte della indicazione nella cartella della ragione giustificativa della pretesa fondata sul “recupero di somme sgravate” ha indebitamente integrato il contenuto della motivazione sulla base di elementi documentali esposti dall’amministrazione nel corso del giudizio che non potevano dirsi implicitamente compresi nella motivazione, estremamente generica, utilizzata nella cartella.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016