Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11776 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA 29,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARACUTA FERNANDO, BALDUCCI CATALDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo

studio dell’avvocato MORELLI MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LATERZA PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2009 R.G.N. 5319/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MORELLI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da F.P. nei confronti della società Unicredit avente ad oggetto l’impugnati va del licenziamento per giusta causa intimatogli, in data 11 giugno 1998, dalla predetta società con tutte le conseguenze economiche e giuridiche previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 oltre al risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso.

La Corte territoriale riteneva,innanzitutto, che l’ingiustificato rifiuto di svolgere, In data 23 marzo 1998, l’attività di operatore di sportello l’assenza arbitraria dal servizio il giorno dopo ed i due tentativi di “corruzione” tesi ad impedire l’attivazione di procedimenti disciplinari, risultavano confermati dall’espletata istruttoria e nel loro complesso di una gravità tale che faceva venir meno irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Rilevava, poi, la predetta Corte, che anche gli ulteriori addebiti, esaminati solo per completezza, contestati nella lettera del 26 marzo 1998, per i fatti avvenuti il 20 agosto 1997 e 29 gennaio 1998 consistenti nella omessa contabilizzazione di due prelevamenti e nella omessa tenuta delle due disposizioni sottoscritte dai richiedenti i prelevamenti, risultavano confermati dai testi. Nè, precisava la Corte del merito, poteva ritenersi tardiva la contestazione di tali ultimi fatti considerato che i responsabili della banca erano venuti a conoscenza degli stessi rispettivamente tre mesi ed un mese prima della comunicazione degli addebiti. Affermava, inoltre, la Corte di Appello che anche l’ultimo addebito, concernente la ricezione, nel giugno del 1997, di somme ci danaro da retrocedere alla Direzione della Banca per il servizio reso nell’allestimento della pratica di un fido, contestato con lettera del 26 marzo 1998, aveva trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni dei testi. Neppure vi era, in riferimento ai precitati addebiti, secondo la predetta Corte, violazione del principio della tempestività della contestazione tenuto conto che i relativi fatti erano stati appresi dal responsabile della Banca a seguito della visita ispettiva del gennaio – febbraio 1998. Tali addebiti, secondo la Corte territoriale, avallavano ulteriormente la giustezza del provvedimento espulsivo che risultava già proporzionato con riguardo alle altre infrazioni.

Confutava, poi, la Corte del merito,richiamando giurisprudenza della cassazione, la tesi del lavoratore secondo la quale per ciascuna inadempienza doveva adottarsi un adeguato procedimento disciplinare.

La Corte territoriale, infine, sottolineava, relativamente alla dedotta ingiuriosità del licenziamento, che il ricorrente non aveva allegato e provato le modalità adottate dall’azienda asseritamente lesive del suo onore e decoro.

Avverso questa sentenza F.P. ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il F. denuncia vizio di motivazione e, dopo aver dedotto che la deposizione del teste S. in quanto investito del potere disciplinare, non può considerarsi dotata di quel grado di genuinità atta a fondare la sussistenza di un fatto, allega:, illogicità per aver affermato come vero un fatto ( aver lasciato intendere di volere offrire delle somme di danaro per bloccare il procedimento disciplinare) sul presupposto della mera verosimiglianza di altro fatto ( essere entrato da solo al colloquio con il Sig. S.) che trae il proprio fondamento dal fatto stesso che s’intende provare;

2. illogicità per aver affermato come vero un fatto (aver offerto L. 10.000.000 per bloccare il procedimento disciplinare) sul presupposto della mera verosimiglianza di altro fatto (aver lasciato intendere di volere offrire delle somme in denaro per bloccare il procedimento disciplinare) che per quanto rilevato sub 1) non è assolutamente provato;

3. illogicità per aver utilizzato un criterio di valutazione induttivo basato sulla mera verosimiglianza di un fatto (aver richiesto di rimanere solo con il Sig S.) e nel contempo ritenuto di non potere utilizzare analogo criterio di giudizio sulle prospettazioni di parte ricorrente circa la non verosimiglianza di un suo comportamento cosi assurdo;

4. contraddittorietà per aver giustificato il fatto che non vi fossero ammanchi di cassa pur in presenza di prelevamenti non registrati addebitando sostanzialmente al ricorrente ulteriori ammanchi di cassa.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente va dato atto che la censura consente di individuare i fatti controversi, ex art. 366 bis c.p.c., sui quali s’incentra il lamentato vizio di motivazione.

Relativamente al giudizio di attendibilità del teste S. è sufficiente rimarcare che il relativo apprezzamento è rimesso al giudice del merito il quale con motivazione congrua e priva di salti logici da conto delle ragioni che inducono a ritenerlo attendibile non essendovi, sul piano oggettivo, nelle sue dichiarazioni imprecisioni o contraddizioni e, sul piano soggettivo, alcun interesse ad un determinato esito della lite o per screditare l’immagine del ricorrente dinanzi alla Banca.

Quanto ai fatti, concernenti l’addebito dei due tentativi di “corruzione” e dell’omessa registrazione di due operazioni di prelevamento deve precisarsi che la Corte di Appello, facendo proprio l’accertamento condotto da giudice di primo grado, ritiene che gli stessi trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi S., D., C. e, per l’omessa registrazione, dei testi G. e P..

Orbene la valutazione di siffatto materiale istruttorio, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, è sorretta da adeguata e coerente motivazione priva di salti logici.

Nè la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste C. è incoerente atteso che si basa sul rilievo che le stesse nulla dimostrano circa l’uso da parte del F. della somma di danaro a questo consegnata.

Neppure può ritenersi che gli addebiti, di cui si discute, siano stati ritenuti dalla Corte territoriale provati sulla base della mera verosimiglianza di altri fatti, considerato, come rilevato, che la Corte del merito trae la dimostrazione di tali fatti direttamente, e non indirettamente, dalle citate deposizioni testimoniali.

D’altro canto il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso le dichiarazioni dei vari testi, su cui si fonda l’accertamento della Corte del merito, che secondo la sua prospettazione avrebbero indotto la Corte del merito a supporre come vero un fatto sulla mera verosimiglianza di altro fatto, e tanto impedisce ogni ulteriore sindacato di legittimità.

Del resto, ed è appena il caso di rimarcarlo, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì a sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (V. per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).

Da ultimo conviene sottolineare che nella struttura argomentativa della Corte del merito l’addebito concernente l’omessa registrazione di due prelevamenti viene valutata solo “ad abundantiam e per completezza di disamina” in quanto gli altri addebiti, sono considerati già di per sè di gravità tale da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Di conseguenza alcuna decisività assume la lamentata illogicità sul punto.

Con la seconda censura il F., deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e all’art. 124 ccnl, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se i fatti contestati siano idonei a configurare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 ed in relazione all’art. 124 ccnl di categoria e all’art. 2119 c.c., quell’inadempimento contrattuale talmente grave da non consentire l’affidamento del creditore sui successivi esatti futuri adempimenti che solo integra gli estremi della giusta causa”.

La censura è infondata.

Innanzitutto va osservato che il ricorrente, ancorchè richiami a fondamento della propria censura l’art. 124 ccnl, non trascrive, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza, il relativo testo nel ricorso impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità sul punto.

Per il resto va rilevato che l’apprezzamento della gravità degli addebiti disciplinari e della loro idoneità ad integrare una giusta causa del licenziamento è accertamento di fatte che come tale è rimesso al giudice del merito e può essere sottoposto al controllo di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non dedotto (per tutte V. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4369).

Con il terzo motivo il F., denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in relazione all’art. 2106 c.c., formula, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “se a fronte di tre diverse ed autonome contestazioni disciplinari configuranti, ciascuna di esse, avvio di procedimento disciplinare, la valutazione complessiva di tutti i fatti contenuti nelle tre diverse contestazioni violi il disposto della L. n. 300 del 1970, art. 7 che impone, ad ogni procedimento disciplinare avviato, debba seguire una sanzione”.

Sostiene il ricorrente, in altri termini, che sarebbe stata violata la regola secondo cui ad ogni procedimento disciplinare avviato deve seguire una sanzione in quanto nella specie vi sarebbe stato l’avvio di ben tre procedimenti disciplinari, contrassegnati ciascuno da tre lettere di contestazione, riuniti dal datore di lavoro e sanzionati tutti con una sola sanzione rappresentata dal licenziamento per giusta causa.

La censura è infondata.

Invero non vi è alcuna regola desumibile dal richiamato L. n. 300 del 1970, art. 7 secondo la quale non può procedersi, a fronte di più autonome contestazioni, ad un’unico procedimento disciplinare ed alla irrorazione di una sola sanzione disciplinare, non dovendo necessariamente ad ogni contestazione seguire un autonomo procedimento disciplinare ed un autonoma sanzione disciplinare.

Il criterio atomistico propugnato dal ricorrente non trova alcun riscontro nella ratio legis, nè la trattazione unitaria sotto il profilo procedimentale di più contestazioni viola di per sè il diritto di difesa del lavoratore.

Del resto, questa Corte, come sottolineato dal giudice del merito, ha più volte affermato che non è configurabile a carico del datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza a fondamento di una più grave sanzione (Cass. 25 settembre 2002 n. 13943).

Con l’ultima censura il ricorrente, allegando nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifico motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., articola il seguente quesito di diritto: “se l’omessa pronuncia su specifico motivo di appello, secondo cui il magistrato di primo grado non ha assolutamente spiegato perchè preferisce considerare inattendibile il teste in verità imparziale (in – nota unico tra quelli ascoltati a non essere dipendente del Credito italiano) e invece preferisce credere alla tesi del direttore della filiale il quale ha immaginato che tale somma fosse destinata a sè, o ad altri funzionari, per tentare di corromperli, si configura come error in procedendo in aperta violazione dell’art. 112 c.p.c. e, come tale, motivo di nullità della sentenza”.

Il motivo è infondato per genericità della censura in quanto non si chiarisce quale teste sia stato considerato inattendibile dal primo giudice e, quindi, non consente di verificare se in ordine al relativo motivo di appello vi sia stata o meno la dedotta omessa pronuncia.

Peraltro, e vale la pena di osservarlo, se la doglianza si riferisce al teste Ca., la Corte di appello (pagg. 15 e 25 della sentenza impugnata) non considera affatto inattendibile la deposizione di detto teste, ma ritiene che le rese dichiarazioni sono, confermando espressamente sul punto la sentenza di primo grado, ininfluenti poichè nulla provano circa l’uso e la destinazione da parte del F. della somma di danaro e degli assegni consegnati dal Ca. al F..

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso pertanto va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.540,00 di cui 2.500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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