Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11776 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32693-2018 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale

Clodio, 13, presso lo studio dell’avvocato Daniele Berardi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Del

Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Rosalda Rocchi,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7508/2018 del Tribunale di Roma, depositata il

12/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

Fatto

RILEVATO

che:

– D.P. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione elevata il 2/6/2011, ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per violazione dei limiti di velocità;

-il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione e modificato autonomamente la sanzione aggravandola;

-l’opponente ha quindi impugnato in appello la decisione denunciando vari vizi anche procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di pace;

– il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, ha rigettato il gravame in punto di legittimità e fondatezza della contestazione ma ha ridotto la sanzione alla misura originaria e accolto l’appello nella parte relativa alla condanna inflitta al soccombente per il rimborso delle spese dell’amministrazione vittoriosa, dal momento che il funzionario delegato non aveva allegato la nota delle spese di lite; al contempo il giudice d’appello ha statuito sulle spese della fase di appello disponendone la compensazione nella misura di un quarto e ponendole per la parte restante a carico del D.P.;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso l’intimata Roma Capitale;

-su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la decisione d’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, del D.M. n. 1123 del 2005, art. 4, nonchè delle norme Internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20, le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e l’indicazione nel verbale delle medesime e degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., comma 2, per avere il giudice d’appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione;

– detta attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura come disposto dall’art. 45 C.d.S., comma 8, non sarebbe, ad avviso del ricorrente, sufficiente ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata e non porrebbe, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, l’onere in capo all’opponente di fornire la prova dell’asserito malfunzionamento;

– con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omessa contestazione immediata della violazione;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio di soccombenza attesa la errata condanna del ricorrente alle spese di lite;

– con il quarto motivo si denuncia la condanna del ricorrente pagamento di compensi di lite illegittimamente liquidati;

– il primo motivo di ricorso è fondato;

-la dicitura che l’apparecchiatura era ” debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura;

– è stato chiarito, infatti, successivamente alla sopra richiamata declaratoria di incostituzionalità, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id. 32369/2018);

– pertanto, nel caso di specie occorre fare applicazione di questo principio con conseguente necessità che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata;

– conseguentemente la censura deve essere accolta;

– l’accoglimento del primo motivo assorbe, per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 28663/2013), l’esame degli altri motivi del ricorso;

– in conclusione, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si conformerà al principio di diritto sopra richiamato e provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA