Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11776 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI

11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRULLI MASSIMO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 9/02/2015,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Molise n. 249/2015/07, depositata il 10.3.2015 che, in accoglimento, dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2007 sulla base delle verifiche compiute sulla movimentazione di conti correnti bancari riferibili al predetto.

Secondo la CTR il contribuente non aveva fornito prove tali da giustificare le sue argomentazioni in ordine ai prelevamenti ed ai versamenti risultanti dalle movimentazioni bancarie.

Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo si deduce il vizio di omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio. La CTR non aveva valutato una serie di elementi, compiutamente esposti nel corso del giudizio di primo grado e ribaditi in appello, in ordine alla disponibilità di somme derivanti dai redditi maturati negli anni pregressi all’accertamento, dalle retribuzioni del contribuente e del coniuge, destinati ai bisogni di famiglia, unitamente alla riscossione della pensione della madre del contribuente ed al canone di locazione di Euro 790,00. Elementi che erano in grado di giustificare la provvista dei versamenti contestati dall’Ufficio.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata che aveva omesso di esaminare la questione, ribadita in appello, circa la necessaria considerazione della percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi che l’Ufficio avrebbe dovuto comunque operare.

Con il terzo motivo si è dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio correlato al mancato esame della questione esposte nel secondo motivo.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Occorre premettere che la Corte costituzionale – sent. n. 228/2014 –

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), nella parte in cui estende ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione in forza della quale, anche in relazione a tali soggetti, il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.

Orbene, nel caso di specie la decisione in esame non sembra potere trovare applicazione, non avendo il contribuente posto in discussione la legittimità dell’accertamento sotto il profilo dell’utilizzazione della presunzione quanto ai prelevamenti effettuati dai conti correnti e considerati dall’ufficio come redditi.

Ciò posto, la censura è fondata.

Ed invero, è noto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1073, n. 600, art. 32 rispetto alla presunzione legale in base alla quale i prelevamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo. (Cass. 22502/2011; Cass. n. 4585/2015).

Si è così precisato, che “la possibilità che la prova contraria alla presunzione legale di cui al citato art. 32 sia costituita da presunzioni semplici non esonera tuttavia il giudice innanzitutto dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, da una verifica precisa e analitica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ad ogni movimento bancario contestato e dalla valutazione espressa della gravità, precisione e concordanza dei suddetti elementi in relazione a ciascun movimento, valutato nei suoi tempi, nel suo ammontare e nel suo contesto. Ancorchè presuntive (anzi, a maggior ragione per questo) le prove devono essere sempre sottoposte a verifica dal giudice non potendo ritenersi che una precisa e specifica valutazione della prova (presuntiva o meno) offerta dal soggetto gravato dal relativo onere possa essere (come nella specie) sostituita da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e “cumulative”.

In altri termini, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività. – Cass. n. 4929/2015 -.

Orbene, il giudice di appello, limitandosi ad affermare che le prove offerte dalla parte contribuente non integravano la giustificazione delle movimentazioni, non ha mostrato di avere esaminato partitamente gli elementi indicati dal suddetto, sulla cui decisività e rilevanza non sembra potersi dubitare almeno secondo una valutazione prognostica ex ante alla quale è tenuta questa Corte. Il secondo e il terzo motivo risultano assorbiti.

In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA