Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11775 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA,(DIREZIONE AFFARI

LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NALDI PAOLO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2006 r.g.n. 2000/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice de lavoro, di Bologna, depositato in data 28.1.1998, V.T., premesso di aver svolto continuativamente mansioni proprie della ex 6^ categoria -Dirigente di Esercizio – dal 1 gennaio 1989 ed in particolare dal 1 gennaio 1994, pur essendo formalmente inquadrata nella 4^ categoria, chiedeva che venisse accertato il suo diritto al superiore inquadramento dal 1 aprile 1994 o, in subordine, dal 26 febbraio 1995, con condanna dell’Ente Poste Italiane alla corresponsione delle differenze retributive.

Con sentenza n. 530 in data 5.5 /19.5.1998 il Pretore adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella 6^ categoria a far tempo dal 26.2.1995 (dopo tre mesi dall’entrata in vigore del CCNL 26.11.1994) con diritto alla percezione delle differenze retributive dal 1 gennaio 1994.

Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, di Bologna la società Poste Italiane s.p.a., nel frattempo succeduta all’Ente Poste Italiane, ed il giudice del gravame, con sentenza n. 118 dell’11.5.2000, rigettava l’appello.

Con sentenza n. 19138/2003 questa Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto dalla Poste Italiane s.p.a., cassava la decisione del Tribunale di Bologna enunciando il seguente principio di diritto:

“ai rapporti di lavoro tra l’Ente ed i propri dipendenti deve ritenersi applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta nella specie il 26 novembre 1994) la precedente normativa pubblicistica, senza che l’applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, sicchè prima di tale data non opera l’istituto della promozione automatica in caso di svolgimento da parte di un dipendente dell’Ente di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica”, e mandava al giudice di rinvio di valutare “se il nuovo sistema di classificazione del personale sia divenuto immediatamente operativo o se, al contrario, le parti abbiano convenuto il mantenimento, in via transitoria, del precedente sistema di classificazione basato sulle qualifiche funzionali”.

Con sentenza in data 21.11 – 13.12.2006 la Corte di Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dalla Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Bologna n. 530 del 5.5.1998.

In particolare la Corte territoriale rilevava che anche all’interno delle aree di inquadramento previste dal CCNL del 26.11.1994, esistendo diversi livelli retributivi, doveva essere affermata l’inderogabilità della disposizione di cui all’art. 2103 c.c. in base alla quale nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento retributivo corrispondente all’attività svolta.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 40, 41, 43, 46, 47, 53 CCNL del 26.11.1994 nonchè in relazione all’accordo integrativo al CCNL del 23.5.1995.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 37 del CCNL del 26.11.1994 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col terzo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che con il CCNL del 26.11.1994 era stato realizzato, nel rispetto dei diritti già maturati, l’accorpamento dei livelli già previsti dalla precedente classificazione di fonte pubblicistica, nelle nuove aree funzionali (in particolare inserendo nell’area operativa le ex categorie 4^, 5^ e 6^); e pertanto le parti collettive, nel legittimo esercizio della loro capacità negoziale, avevano sostituito con effetto immediato il diverso sistema articolato per aree, sicchè sin dal 26.11.1994 le categorie nelle quali sino ad allora il personale era inquadrato non esistevano più, pur essendo stata differita la concreta realizzazione del nuovo inquadramento alla data del 15.2.1995.

L’art. 41 del contratto collettivo aveva pertanto disposto che il personale dell’Ente Poste Italiane fosse inquadrato in quattro aree funzionali (area di base, area operativa, area quadri di 2^ livello, area quadri di 1^ livello); l’art. 46 aveva sancito la intercambiabilità del personale fra i vari settori operativi; e l’art. 47 aveva previsto la piena fungibilità orizzontale fra i vari profili, nell’ambito delle esistenti categorie del precedente ordinamento, e la fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente, senza che ciò concretasse aspettative giuridiche di inquadramento in aree superiori, per le qualifiche superiori alle ex categorie 5^ e 6^ ; in tal modo rendendosi evidente la volontà delle parti sociali della immediata applicabilità della nuova classificazione.

Pertanto il nuovo inquadramento aveva determinato, del tutto legittimamente, il raggruppamento in ciascuna area di mansioni tutte egualmente esigibili, sicchè non era possibile all’interno della stessa area distinguere tra mansioni inferiori e mansioni superiori rispetto alle quali fosse previsto un diverso livello retribuivo.

Ed invero all’interno della medesima area era contrattualmente prevista la fungibilità delle mansioni, e la retribuzione non era differenziata in funzione delle mansioni svolte, essendo stati mantenuti ad personam, solo in sede di prima applicazione, i livelli retributivi in precedenza goduti.

Deve pertanto escludersi la ultrattività degli inquadramenti basati sulle precedenti categorie, atteso che nella nuova classificazione non era stata conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti a dette categorie, e non erano stati previsti distinti livelli professionali ma solo un unico livello per tutti gli appartenenti all’area, essendo stato fatto salvo solo l’assegno ad personam onde garantire la irriducibilità del trattamento retributivo individuale legato alla pregressa qualifica; pertanto all’interno della medesima area non poteva trovare applicazione l’art. 2103 c.c. L’intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato il quesito di diritto formulato unitariamente in relazione ai primi due motivi e non singolarmente per ciascuno di essi, e per essere stato formulato in maniera non attinente al contenuto della specifica controversia.

Il ricorso è improcedibile a causa del mancato deposito del contratto collettivo in forma integrale, avendo parte ricorrente depositato solo stralci, seppure ampi, della normativa contrattuale in materia.

Invero, dopo alcune perplessità (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080, per cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l’interpretazione delle prime, sempre però che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei a precedenti gradi di merito), la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez. lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si è orientata nel senso che è necessario il deposito del testo integrale del contratto.

Ciò in primo luogo in forza del dettato letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Al riguardo conviene innanzi tutto richiamare i rilievi già svolti da questa Corte sul punto nei giudizi ex art. 420 bis cod. proc. civ., per decidere se essi possano valere anche quando non si tratta di quella speciale procedura, ma del normale ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in cui si assume che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

E’ stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) che, in sede di applicazione dell’art. 420 bis c.p.c., la Corte di legittimità – nell’enunciare, in funzione no moti lattica, un principio – è tenuta ad operare come se l’oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica.

Si è aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell’interpretazione del contratto, essa non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ciascuna clausola – anche se non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile alla interpretazione.

Di conseguenza non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav., 16.7.2009 n. 16619).

Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all’ambito dell’interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ed invero il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. trova necessario fondamento nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e nulla autorizza a ritenere che, nell’un caso, l’analisi della contrattazione collettiva debba essere più limitata rispetto a quanto previsto per l’altro. Se pur è infatti innegabile che la interpretazione resa ex art. 420 bis, oltre avere effetto anticipazione abbia una maggiore forza cogente, stante il disposto dell’art. 146 bis disp. att. c.p.c. in cui, richiamando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 7 si sancisce l’influenza della decisione della Corte in altri processi in cui si controverta sulla medesima questione, tuttavia nessuna disposizione diversifica il processo interpretativo da applicare in caso di ricorso normale ed in caso del ricorso per saltum. Infatti la nomofilachia, cui le nuove norme sono finalizzate, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che, nell’un caso, l’interpretazione debba essere astretta alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre, nell’altro, la interpretazione si possa svolgere a tutto campo, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che però potrebbero risolvere ogni margine di incertezza.

Ed invero, se fosse precluso alla Corte, anche in sede di ricorso ordinario, di applicare il criterio sistematico, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, la decisione che ne sortirebbe sarebbe sicuramente meno affidabile e meno “resistente” rispetto ad altri interventi, sentenze rese ex art. 420 bis c.p.c, che si possono invece giovare di questo fondamentale criterio ermeneutico.

Deve ritenersi pertanto che la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, imponga alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale.

La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto.

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., in particolare, con la regola denominata dal codice “Interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

Deve di conseguenza affermarsi il principio di diritto per cui la produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro non corrisponde alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

E tale principio è stato, di recente, ribadito con la sentenza n. 20075/10 dalle Sezioni Unite di questa Corte, investite della problematica con ordinanza in data 17.3.2010 nel ricorso iscritto al R.G. al n. 3277/09.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Segue a tale pronuncia la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 20,000 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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