Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11775 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10900 – 2019 R.G. proposto da:

M.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, al viale G. Mazzini, n. 146, presso lo studio dell’avvocato

Ezio Spaziani Testa che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Valeria Tosti la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso per regolamento di competenza.

– ricorrente –

contro

F.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Siena, alla via Dei Rossi, n.

91, presso lo studio dell’avvocato Nicola Mini che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva.

– controricorrente –

e

ALBERGO LA CAPANNINA di C.L. & C. s.n.c. – c.f.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 243/2019 del tribunale di Siena;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre

2019 del consigliere Dott. Abete Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto accogliersi

il ricorso e dichiararsi la competenza per territorio del tribunale

di Siena con ogni conseguente provvedimento.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato in data 11/12.5.2016 M.M. citava a comparire dinanzi al tribunale di Siena F.A. e l'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c.

Esponeva che in virtù di due scritture private, l’una, in data 6.6.2007, a firma di F.S., legale rappresentante de l'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c., l’altra, in data 6.10.2009, a firma di F.A., era proprietaria della quota del 50% dell’immobile ubicato in località Marsiliana, nel territorio del Comune di Seggiano, in provincia di Grosseto.

Chiedeva che l’adito tribunale accertasse e dichiarasse che l’immobile suindicato fosse di sua proprietà per la quota di 1/2 e quindi pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c. atta a trasferirle la quota di sua spettanza.

Chiedeva, in subordine, che l’adito tribunale accertasse e dichiarasse che l’atto di compravendita per notar Serravezza del 6.6.2007, con il quale l'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c. aveva venduto ad F.A. l’immobile suindicato, fosse soggettivamente e relativamente simulato, siccome dissimulante l’acquisto per pari quote della proprietà del medesimo cespite da parte di ella attrice e del convenuto F.A., e quindi pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c. atta a trasferirle la quota di sua spettanza.

Chiedeva, in ulteriore subordine, che l’adito tribunale condannasse F.A. e l'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c. in solido a corrisponderle il valore pecuniario della quota del 50% dell’immobile.

1.1. Si costituiva F.A..

Eccepiva l’incompetenza per territorio del tribunale di Siena, siccome competente ratione loci, in dipendenza del luogo di ubicazione dell’immobile e del luogo di sua residenza, il tribunale di Grosseto.

1.2. Veniva dichiarato contumace l'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c.

2. Con sentenza n. 243 del 27.2.2019 il tribunale di Siena dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza ratione loci del tribunale di Grosseto; condannava l’attrice alle spese di lite.

2.1. Evidenziava il tribunale che l’attrice aveva rivendicato il 50% della proprietà dell’immobile ovvero aveva esperito un’azione reale, sicchè ai sensi dell’art. 21 c.p.c. competente ratione loci era il tribunale di Grosseto, quale tribunale del luogo nel cui circondario era sito l’immobile rivendicato.

3. Avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Siena con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

F.A. ha depositato scrittura difensiva.

Ha chiesto rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

L'”Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c. non ha svolto difese.

4. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

5. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 21 c.p.c. ed invoca l’applicazione degli artt. 18,19 e 33 c.p.c.

Deduce che non ha esperito un’azione reale – idonea a giustificare l’applicazione dell’art. 21 c.p.c. – ma un’azione personale, volta alla restituzione di un bene di cui è pacificamente proprietaria per la quota di 1/2.

Deduce segnatamente che ha domandato la restituzione della quota di 1/2 dell’immobile in conseguenza della violazione di pattuizioni di natura obbligatoria, propriamente del pactum fiduciae siglato con F.A., atto ad imporre a costui l’obbligo di trasferirle la quota del 50% a sua richiesta.

Deduce segnatamente che natura personale hanno pure l’azione di simulazione soggettiva di un trasferimento immobiliare e l’azione ex art. 2932 c.c..

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

7. Ed invero innegabilmente le domande che la ricorrente ha esperito, ancorchè riguardino un cespite immobiliare, traggono titolo da rapporti giuridici obbligatori e, segnatamente, dal preteso inadempimento di siffatti rapporti.

8. Su tale scorta ed alla luce degli insegnamenti di questa Corte è da escludere l’operatività della previsione dell’art. 21 c.p.c..

Più esattamente alla luce dell’insegnamento secondo cui l’azione con la quale il compratore, sulla base di una scrittura privata di compravendita, di cui il venditore contesti la validità e la natura definitiva, domandi l’accertamento giudiziale della validità del negozio e del conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, è azione personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non già reale, per cui competente per territorio a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae (art. 21 c.p.c.), ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (artt. 18,19,20 c.p.c.); nè la domanda di rilascio proposta dal compratore nei confronti del venditore ha carattere reale, atteso che l’obbligo di consegnare deriva al venditore dal contratto, non già dalla natura del diritto oggetto del contratto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2004, n. 17665; Cass. (ord.) 23.5.2006, n. 12165).

Più esattamente alla luce dell’insegnamento secondo cui l’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell’art. 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante (cfr. Cass. 27.2.2012, n. 1233; Cass. 20.12.2002, n. 18149).

9. Ovviamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 33 c.p.c., correttamente la ricorrente ha adito il tribunale di Siena, quantunque F.A. sia residente a Castiglione della Pescaia, ossia nel circondario del tribunale di Grosseto.

Invero l’ulteriore convenuto, “Albergo La Capannina di C.L. & C.” s.n.c., ha sede in Abbadia San Salvatore, ricompresa nel circondario del tribunale di Siena.

10. In accoglimento del ricorso per regolamento di competenza va dunque cassata la sentenza n. 243/2019 del tribunale di Siena e va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Siena.

Le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Siena nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

11. L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa la sentenza n. 243/2019 del tribunale di Siena; dichiara la competenza del tribunale di Siena, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, nel termine di legge a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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