Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11775 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10500-2014 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE N. 9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO PEZCOLLER

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona di uno dei legali

rappresentanti pro tempore Dott. R.S., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE A BECCARA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;

udito l’Avvocato SILVIA MARINA CINQUEMANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trento, con sentenza della 18 ottobre 2013, a modifica della decisione di primo grado e per quello che qui ancora interessa,in relazione ad un incidente stradale occorso fra l’autovettura di proprietà di C.T. guidata da Z.A., ed un pullman, condotto da R.M. di proprietà di V.R.G., in accoglimento dell’appello principale proposto dallo Z. e dalla Costa, ha rideterminato la percentuale di responsabilità nella causazione dell’incidente, l’accertando a carico del guidatore dell’autovettura una responsabilità del 20% ed a carico del guidatore del pullman una responsabilità dell’80%; accogliendo in parte l’appello incidentale proposto dal Uci, ha attribuito al conducente dell’autovettura un ulteriore 10% di concorso di colpa per non avere la cintura di sicurezza allacciata al momento dell’incidente.

Avverso questa decisione propongono ricorso C.T. e Z.A. con sette motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’Uci.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e degli artt. 140, 141 e 149 C.d.S., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostengono i ricorrenti che dalla consulenza tecnica di ufficio risultava che la causa della collisione era dovuta alla pericolosa invasione contromano del pullman, che procedeva in forte deviazione a destra della corsia di percorrenza dello Z., e che di conseguenza era errata l’attribuzione di concorrente responsabilità del guidatore dell’autovettura.

2. Con il secondo motivo si denunzia omessa insufficiente contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo al fatto controverso e decisivo della corresponsabilità di Z.A. per l’asserito eccesso di velocità e l’asserito mancato rigoroso rispetto della destra.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 113 e 116 c.p.c., per aver immotivatamente disatteso le risultanze della c.t.u..

4. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che I è sono inammissibili.

Si osserva c e anche quando si denunzia formalmente violazione di legge, nella sostanza i ricorrenti richiedono una nuova valutazione degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito.

Si ricorda che siamo nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza invocato dal ricorrente, essendo stata la sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2013.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Di conseguenza il vizio di motivazione denunziato non corrisponde al modello legale di vizio di motivazione denunciabile oggi in sede di legittimità.

Preliminare è l’esame del quinto e sesto motivo di ricorso.

5. Con il quarto motivo si denunzia errata interpretazione dell’art. 1227 c.c., e violazione dell’art. 345 c.p.c., ex art. 360 c.c., n. 5.

Si contesta la natura dell’eccezione formulata dall’Uci in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza, che la corte d’appello ha ritenuto eccezione in senso lato, mentre in realtà si tratta di eccezione in senso stretto che doveva essere tempestivamente formulata dall’Uci.

6. Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè, mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4799/2001; 12714/2010).

7. La suddetta rilevabilità d’ufficio è tuttavia pur sempre soggetta alle preclusioni processuali maturate; ne discende, pertanto, che, se il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente il concorso di colpa, la parte ha l’onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell’ulteriore corso del giudizio (cfr, Cass nn. 2947/1973; 672/1976; 12267/1992; 1684/1999).

Nella specie l’Uci ha riproposto con l’appello incidentale la questione dell’incidenza causale dal mancato allacciamento delle cinture di sicurezza e tale questione è stata correttamente esaminata dal giudice dell’impugnazione trattandsi di eccezione in senso lato.

8. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., in ordine alla statuizione della corresponsabilità di Z.A. per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza a seguito del travisamento delle risultanze della c.t.u. e dell’omessa motivazione alla base della decisione di disattendere le medesime.

9. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo al fatto controverso e decisivo relativo alla corresponsabilità di Z.A. per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza.

10. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

I ricorrenti,sotto l’apparente denunzia di violazione di legge nel quinto motivo,ed espressamente nel sesto motivo,contestano l’affermazione della Corte d’appello che ha ritenuto che dagli accertamenti peritali non contestati dalle parti doveva ritenersi che Z.A. viaggiava senza la cintura di sicurezza allacciata.

La rivalutazione degli accertamenti di fatto operati dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se il vizio non concretizza i requisiti per cui è possibile tale censura nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5. I rilievi formulati alla motivazione da parte dei ricorrenti non corrispondono ai requisiti per ritenere denunciabile tale vizio in sede di legittimità.

11. Con il settimo motivo si denunzia errata liquidazione dei danni con richiesta di pagamento di differenze ancora dovute.

I ricorrenti lamentano che dalla errata statuizione di merito sulla corresponsabilità di Z.A. consegue l’errata la statuizione in merito sul quantum debeatur.

12 Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi sulla percentuale di responsabilità dello Z. nel verificarsi dell’incidente.

Il ricorso va rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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