Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11774 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA

25, presso lo studio dell’avvocato AURITI FILIPPO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIMPINI ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2006 r.g.n. 677/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS (AVV. GEN. STATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Teramo, regolarmente notificato, D.R.G., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia e di svolgere le funzioni di dirigente dell’Ufficio NEP de Tribunale predetto, esponeva che in considerazione dell’importanza e della complessità organizzativa di tale ufficio, gli competeva la posizione economica C3, o in subordine C2, in luogo della posizione C1 in atto riconosciutagli dall’Amministrazione. Chiedeva quindi la condanna del Ministero convenuto alla corresponsione delle differenze retributive dovutegli.

Con sentenza n. 791 del 18.11.2004 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, ritenuto che le mansioni svolte davano diritto all’inquadramento nella posizione economica C2, condannava l’Amministrazione convenuta alla erogazione delle differenze economiche a decorrere dal 1 luglio 1998, data di entrata in vigore della normativa che prevedeva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Giustizia lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 11.5 – 24.4.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di ricorso il Ministero lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 44 del 1990; degli artt. 13, 15, 16, 20 e 24 CCNL Comparto Ministeri del 16.2.1999; dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale, omettendo ogni puntuale riferimento alla normativa contrattuale che regolamentava la fattispecie, e dimenticando di vagliare la normativa applicabile per il periodo anteriore all’entrata in vigore della contrattazione collettiva di comparto (16.2.1999, a fronte di una domanda relativa a periodo decorrente dal 1 luglio 1998), aveva individuato la diversità di inquadramento, fra la posizione C1 e la posizione C2, nella “complessità” e nella “rilevanza esterna” dell’ufficio diretto, disattendendo l’interpretazione della normativa in materia fornita dalla Corte di Cassazione che aveva escluso che le mansioni di Ufficiale giudiziario dirigente potessero essere assimilate a quelle comportanti una “eventuale responsabilità esterna” e potessero essere considerate di “rilevanza esterna”, ed aveva quindi ritenuto che nel nuovo sistema di classificazione del personale, in conseguenza della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, dovessero essere considerate proprie dell’area C, con posizione economica C2.

E rileva inoltre che in maniera assolutamente generica l’impugnata sentenza aveva affermato che l’accordo integrativo 5.4.2000 avrebbe previsto per l’ufficio in questione l’inquadramento nella posizione C2, senza svolgere alcun accertamento sul testo contrattuale e senza verificare la effettiva previsione di un inquadramento in C2 per le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente o la mera previsione di una progressione economica.

Il ricorso è fondato.

il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, (ordinamento degli ufficiali giudiziari) prevedeva tre qualifiche (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) nonchè la figura dell’ufficiale giudiziario dirigente. Quest’ultima non costituiva una qualifica autonoma e si caratterizzava solo funzionalmente perchè il titolare esplicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell’ufficio.

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha previsto che l’ordinamento professionale dei dipendenti dei Ministeri era quello delle qualifiche funzionali e dei profili professionali introdotto dal suddetto provvedimento normativo, cui è stata data attuazione con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 di individuazione dei singoli profili professionali.

Tra questi però non erano previsti quelli relativi agli ufficiali giudiziari, introdotti solo successivamente con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, il cui art. 5, comma 1, in combinato disposto con l’allegato 1, ha previsto quattro distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari (n. 295: operatore, n. 294: assistente, n. 293: collaboratore, n. 292: funzionario) inquadrati rispettivamente nella 5A, 6A, 7A ed 8A qualifica funzionale.

Posto ciò rileva il Collegio che questa situazione normativa è stata innovata dalla nuova disciplina degli ordinamenti professionali nel nuovo quadro del lavoro pubblico privatizzato. L’art. 13 del CCNL Comparto Ministeri 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998/2001, ha adottato il sistema di classificazione delle aree di inquadramento ed ha inserito nell’area funzionale C i dipendenti già inquadrati nella 7A, 8A e 9A qualifica funzionale, specificando nella relativa declaratoria che si tratta, tra l’altro, di funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante. Nell’ambito dell’area funzionale sono state poi individuate distinte “posizioni economiche” (C1, C2 e C3) corrispondenti alle tre qualifiche funzionali suddette. Risulta quindi ribadito che si tratta comunque di qualifiche che corrispondono a mansioni di direzione di uffici, così come in precedenza nel regime dei profili professionali.

Così ricostruito lo sviluppo normativo dell’inquadramento del personale UNEP, va osservato che questa Corte (Cass. sez. lav., 9.1.2009 n. 255; Cass. sez. lav., 2.10.2006 n. 21280; Cass. sez. lav., 14.6.2006 n. 13718), occupandosi dello stesso problema oggi riproposto, ha già avuto modo di affermare che il D.P.R. n. 44 del 1990 non poteva modificare la declaratoria delle qualifiche funzionali dettata dalla L. n. 312 del 1980, nè poteva modificare i profili in essa legge compresi, nè incidere sull’organizzazione degli uffici qualificando a “rilevanza esterna” gli uffici UNEP. Inoltre la successiva L. 29 marzo 1983, n. 93, (legge quadro sul pubblico impiego) aveva espressamente riservato alla legge, con sottrazione all’ambito degli accordi sindacali da recepire in D.P.R., la materia delle qualifiche funzionali e quella concernente gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi. Pertanto per modificare l’organizzazione degli uffici sarebbe stata necessaria una fonte di rango primario.

A ciò deve aggiungersi che, al di là del dettaglio dei singoli profili professionali, sia il profilo di 7A qualifica che quello di 8A qualifica prevedevano funzioni direttive di uffici. In particolare il profilo professionale n. 293 prevedeva, inquadrandolo nella 7A qualifica funzionale, l’ufficiale giudiziario che dirigeva uffici NEP non riservati al profilo di funzionario UNEP (n. 292). Quindi la direzione di un ufficio NEP non era di sè sola scriminante atteso che la declaratoria dei due profili (nn. 292 e 293) implicava una qualche discrezionalità dell’Amministrazione nell’emanazione degli atti organizzativi, quali sono le dotazioni di organico, prevedendo che un ufficio NEP fosse diretto da un ufficiale giudiziario di 7A qualifica funzionale piuttosto che da un ufficiale giudiziario di 8A qualifica funzionale. Un esercizio corretto di questo potere organizzativo, secondo il canone del buon andamento della pubblica amministrazione, era quello di assegnare agli uffici NEP degli uffici giudiziari di maggiori dimensioni un ufficiale giudiziario di 8A qualifica funzionale e ad uffici NEP di minori dimensioni un ufficiale giudiziario di 7A qualifica funzionale.

Orbene, nella fattispecie non risulta che, dopo l’introduzione dei suddetti profili professionali, al ricorrente sia stata attribuita la 8A qualifica funzionale con D.M. 31 ottobre 1991 (concernente la dirigenza degli uffici NEP di maggiori dimensioni); nè risulta che presso l’ufficio NEP del tribunale di Teramo per la direzione dell’ufficio stesso fosse previsto in organico un posto di 8A qualifica funzionale.

Deve pertanto escludersi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte ed avuto riguardo alle previsioni normative (L. n. 312 del 1980; L. n. 93 del 1983) e contrattuali (CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001) suddette, il diritto del ricorrente all’inquadramento nella posizione economica reclamata.

Rimane a questo punto da indagare se la situazione sia mutata per effetto del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della giustizia del 5.4.2000.

La contrattazione collettiva integrativa è contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, ed è richiamata altresì dal già menzionato art. 13 del contratto collettivo nazionale, al comma 5.

Orbene, la Corte territoriale, dopo aver richiamato il suddetto accordo integrativo 5.4.2000, ha rilevato, in maniera assolutamente apodittica, che per l’ufficio in questione era stato previsto da tale accordo un posto con posizione economica C2, senza chiarire, per come evidenziato dal Ministero ricorrente, se tale norma contenesse la effettiva previsione di un inquadramento in C2 o la mera previsione di una progressione economica, e senza valutare le condizioni di efficacia dell’eventuale nuovo inquadramento.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Si impone altresì, in relazione all’ultimo profilo sopra esaminato, avuto riguardo all’evidente carenza dell’impianto motivazionale adottato dalla Corte territoriale, risultando palesi le lacune del tessuto argomentativo che ha tralasciato ogni accertamento sul testo del suddetto accordo integrativo ed ha omesso di valutare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione del nuovo inquadramento, il rinvio della causa per un nuovo esame, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte ed in relazione al profilo evidenziato, ad altro giudice di appello, designato nella Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, in relazione alla censura accolta, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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