Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11774 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 76 – 2019 R.G. proposto da:

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del funzionario delegato S.M.,

rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso

per regolamento di competenza dall’avvocato Salvatore Mantia ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti,

n. 103, presso lo studio dell’avvocato Carlo Segnalini.

– ricorrente –

contro

OPERA s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Chieti, alla via Nicola

Nicolini, n. 33, presso lo studio dell’avvocato Massimo Di Vito e

dell’avvocato Fausto Alessio Di Primio che la rappresentano e

difendono giusta procura speciale su foglio separato allegato in

calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11446/2018 del tribunale di Milano;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre

2019 del consigliere Dott. Abete Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto rigettarsi

il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con decreto n. 6133/2018 il tribunale di Milano, su ricorso della s.r.l. “Xylem Water Solutions Italia”, ingiungeva alla s.r.l. “Opera” il pagamento della somma di Euro 402.943,68, oltre interessi, quale corrispettivo di forniture eseguite a vantaggio dell’ingiunta.

2. L'”Opera” s.r.l. proponeva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che il contratto stipulato con la ricorrente in data 24.3.2016 conteneva clausola compromissoria alla cui stregua qualsivoglia controversia fosse insorta, sarebbe stata da devolvere ad un collegio arbitrale.

Chiedeva dichiararsi la nullità ovvero revocarsi l’opposta ingiunzione.

2.1. Si costituiva la “Xylem Water Solutions Italia” s.r.l.

Deduceva che la clausola compromissoria era destinata ad operare con riferimento ai pagamenti oggetto di contestazione e non già con riferimento ai pagamenti, quali quelli di cui all’ingiunzione, non contestati.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

3. Con sentenza n. 11446/2018 il tribunale di Milano, in dipendenza della pattuizione della clausola compromissoria, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo, rimetteva la controversia alla cognizione arbitrale e condannava l’opposta alle spese di lite.

3.1. Dava atto il tribunale che i pagamenti di cui all’ingiunzione erano senza dubbio oggetto di contestazione, alla stregua del tenore dell’opposizione, sicchè la clausola compromissoria dalle parti validamente ed efficacemente pattuita era a pieno titolo applicabile al caso di specie.

4. Avverso tale sentenza la “Xylem Water Solutions Italia” s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto sulla scorta di due motivi dichiararsi la competenza del tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione.

L'”Opera” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva.

Ha chiesto rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

5. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e/o n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1.

Deduce che la contestazione ex adverso sollevata è del tutto generica ed irrilevante sia in relazione al disposto dell’art. 115 c.p.c. sia in relazione al tenore della clausola compromissoria.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e/o n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1370 c.c..

Deduce che alla stregua della pattuita clausola compromissoria unicamente i pagamenti oggetto di contestazione sono devoluti alla cognizione arbitrale; che viceversa i pagamenti per i quali ha esperito l’azione monitoria, in nessun modo sono stati contestati.

8. Ambedue i motivi sono strettamente connessi; se ne giustifica la disamina contestuale; entrambi i motivi comunque vanno respinti.

9. Va in primo luogo dato atto che i pagamenti per i quali la “Xylem Water Solutions Italia” ha chiesto ed ottenuto l’ingiunzione, sono stati senz’altro oggetto di contestazione con l’esperita opposizione (cfr. scrittura difensiva pagg. 5 – 6, ove è riprodotto un ampio passaggio dell’iniziale opposizione a decreto ingiuntivo).

Va dunque condiviso il rilievo in tal senso formulato dal P.M.

A nulla vale quindi che la ricorrente deduca che controparte ha provveduto al versamento del 50% del corrispettivo della fornitura per la quale non ha sottoscritto il documento di trasporto e che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio sono state contabilizzate.

10. Va in secondo luogo dato atto che la vicenda contenziosa de qua appieno si inscrive nell’ampia previsione della clausola arbitrale di cui all’art. 15 del contratto tra le parti intercorso in data 24.3.2016 (“qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, ivi compresi eventuali pagamenti in contestazione, sarà risolta in via esclusiva da un collegio arbitrale”), ampia previsione che ne assicura l’operatività ad ampio spettro.

11. Va in terzo luogo dato atto dell’operatività della clausola arbitrale pur all’insegna dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, a tenor della quale la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3795; Cass. 22.12.2005, n. 28485).

12. In conclusione va dichiarata (recte: ribadita) la devoluzione della controversia de qua alla competenza del collegio arbitrale giusta la clausola compromissoria di cui all’art. 15 del contratto in data 24.3.2016.

13. Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna la ricorrente, “Xylem Water Solutions Italia” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Opera” s.r.l., le spese del presente giudizio, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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