Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11774 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.P.C., domiciliato in Roma, via Brenta 2/a,

presso l’avv. Stoppani I., che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. B. Tempesta, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Banca s.p.a., domiciliata in Roma, via T. Tamarelli 5,

preso l’avv. G. Massignani, rappresentata e difesa dall’avv.

Massignani A., come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2005 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 5 febbraio 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Stoppani per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Massignani delegato per la

resistente, che ne ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., dr. SORRENTINO Francesco, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato il rigetto di una domanda di risarcimento dei danni per un miliardo di lire proposta da C.M.P.C. nei confronti della Unicredit Banca s.p.a., già Credito Italiano, con la quale aveva un rapporto di conto corrente.

Risulta dalla decisione impugnata che un assegno per L. venti milioni, recante data di emissione del (OMISSIS), fu tratto senza provvista da C.M.P.C. in favore di P.M., fu presentato all’incasso fuori piazza presso la Banca Picena Truentina e fu pagato quello stesso giorno. L’assegno fu poi protestato il (OMISSIS) la banca erogatrice ne addebitò l’importo alla trattarla Credito Italiano, per una tardiva comunicazione della mancanza di fondi.

Del protesto dell’assegno e del suo pagamento nonostante le diffide si dolse C.M.P.C., che convenne in giudizio il Credito Italiano, denominato poi la Unicredit Banca s.p.a., sostenendo che l’assegno non avrebbe dovuto essere pagato, perchè emesso a garanzia di prestazioni odontoiatriche, e che non doveva neppure esserne elevato il protesto, perchè con il pagamento la banca trattarla gli aveva concesso un “fido forzoso”.

La domanda fu però disattesa dai giudici sia di primo sia di secondo grado, che rilevarono come il pagamento dell’assegno non avesse determinato la concessione di alcun fido, in quanto dovuto esclusivamente a rapporti interbancari cui l’attore era estraneo, sicchè legittimo ne fu il protesto.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione C. M.P.C. e propone un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso Unicredit Banca s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto che la Unicredit Banca s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato da ufficiale giudiziario incompetente.

Si tratta peraltro di eccezione infondata, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa corte, che l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario comporta una nullità solo relativa della notificazione del ricorso, soggetta a sanatoria per effetto della presentazione del controricorso della parte intimata (Cass., sez. 2, 17 gennaio 2003, n. 637, m. 559831, Cass., sez. 3, 6 luglio 2006, n. 15372, m. 593559).

2. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente, nel riproporre la sua ricostruzione dei fatti, ribadisce che l’assegno controverso non doveva essere protestato, in quanto coperto dalla banca trattaria, che ne aveva anticipato l’importo per far fronte alla propria obbligazione nei confronti della banca negoziatrice, come dimostrato dall’estratto del conto corrente.

Il motivo è inammissibile, perchè propone una ricostruzione dei fatti alternativa a quella posta a fondamento della decisione impugnata, senza censurarne specificamente la ratio decidendi. Nella giurisprudenza di questa corte, infatti, è indiscusso che “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata” (Cass., sez. 3, 25 settembre 2009, n. 20652, m. 609721, Cass., sez. 3, 6 giugno 2006, n. 13259, m. 591111).

In realtà i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che solo in ragione dei suoi rapporti con la banca negoziatrice, la banca trattarla erogò la somma per la quale l’assegno era stato indebitamente emesso. Sicchè la responsabilità che la banca trattarla si assunse nel suo rapporto con la banca negoziatrice non valse certo a dotare di fondi l’assegno che ne era privo e che perciò fu legittimamente protestato.

Il ricorrente sostiene che la somma di venti milioni di lire, erogata dalla banca trattarla alla banca negoziatrice, risultava già accreditata sul suo conto corrente. Ma è evidente che questo dato contabile non ha alcuna rilevanza di fronte al fatto, risultante dalla decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, che il pagamento fu erogato il (OMISSIS), dopo il protesto del (OMISSIS).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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